N. 205 SENTENZA 12 - 20 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Lavoro -
 Dirigenti industriali - Costituzione di apposito fondo F.A.S.D.A.I.)
 - Superamento dei limiti della delega conferita con legge recante
 norme conformi agli accordi e contratti collettivi - Inclusione della
 norma impugnata nel trattamento normativo minimo inderogabile - Non
 fondatezza.  D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483, articolo unico).  Cost.,
 art. 76)
(GU n.17 del 26-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  del d.P.R. 2 gennaio
 1962, 483 (Norme sul trattamento economico e normativo dei  dirigenti
 di  imprese  industriali), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno
 1988 dal Pretore di  Milano  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Magneti Marelli s.p.a. ed altro e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n.
 611 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore
 Ugo Spagnoli;
    Uditi  l'avv.  Fabio Fonzo per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato
 Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio  civile in cui talune societa'
 (Magneti Marelli s.p.a.  ed  altra)  contestavano  che  fosse  dovuta
 all'I.N.P.S.  la  contribuzione  in  aliquota  aggiuntiva  dell'1,65%
 prevista dall'art.  4  del  decreto-legge  8  luglio  1974,  n.  264,
 convertito  nella  legge  17  agosto 1974, n. 386, sulle retribuzioni
 erogate ai dirigenti nel periodo 1› luglio 1974 - 31  dicembre  1979,
 il   Pretore   di  Milano  -  rilevato  che  la  pretesa  si  fondava
 sull'obbligatoria  iscrizione  al  F.A.S.D.A.I.   (Fondo   Assistenza
 Sanitaria  Dirigenti  Aziende  Industriali)  di  tutti i dirigenti di
 aziende industriali prevista dall'accordo collettivo nazionale del 14
 dicembre 1956, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962, n.
 483 - ha  sollevato  una  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'articolo unico di quest'ultimo decreto, assumendone il contrasto
 con l'art. 76 Cost.
   Ad  avviso  del giudice a quo, i principi e criteri direttivi della
 delega conferita con la legge 14 luglio 1959,  n.741,  -  concernente
 l'emanazione  di norme conformi alle clausole degli accordi economici
 e contratti collettivi gia' stipulati "al fine di  assicurare  minimi
 inderogabili  di  trattamento  economico e normativo nei confronti di
 tutti gli appartenenti alla medesima categoria" riguarderebbero  solo
 la  retribuzione;  con la conseguenza che sarebbe estranea all'ambito
 della  delega  la  materia  assistenziale  e  previdenziale,  oggetto
 dell'attivita' del F.A.S.D.A.I.
    2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo
 dell'Avvocatura  dello  Stato,  ha  chiesto  che  la  questione   sia
 dichiarata infondata.
    A   suo  avviso,  infatti,  nella  generica  dizione  "trattamento
 economico e normativo" sono da ricomprendere i profili  assistenziali
 e  previdenziali,  stante  anche  il  collegamento  tra  questi  e la
 retribuzione previsto dall'art. 12 della legge  30  aprile  1969,  n.
 153;  e  d'altra  parte  l'esplicito  rinvio a "tutte le clausole dei
 singoli accordi economici e contratti collettivi" dovrebbe concernere
 anche quelle sull'iscrizione al F.A.S.D.A.I.
    3.  -  A  sostegno della richiesta di declaratoria di infondatezza
 della questione, l'I.N.P.S., costituitosi, richiama la sentenza n. 12
 del  1969  di  questa  Corte, secondo la quale il concetto di "minimi
 inderogabili di trattamento economico e  normativo"  va  inteso  "nel
 senso  piu'  comprensivo  di  ogni  specie  di  pattuizione,  anche a
 carattere non economico patrimoniale,  necessario  ad  assicurare  ai
 lavoratori un'esistenza degna della persona umana".
    D'altra   parte   -   osserva   ancora  l'I.N.P.S.  -  trattamento
 "normativo" non puo' che essere quello che assicura al lavoratore  la
 soddisfazione  di  diritti  primari fra i quali e' sicuramente quello
 all'assistenza sanitaria che l'accordo  collettivo  del  14  dicembre
 1956 intese garantire a tutti i dirigenti di aziende industriali che,
 in  quanto  lavoratori  dipendenti,   sono   titolari   del   diritto
 all'assistenza sanitaria obbligatoria ai sensi dell'art. 38 Cost.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Con  l'ordinanza  indicata in epigrafe il Pretore di Milano
 dubita,  in  riferimento  all'art.  76  della   Costituzione,   della
 legittimita'  costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio
 1962, n. 483, recante "Norme sul trattamento  economico  e  normativo
 dei  dirigenti  di  imprese  industriali", nella parte in cui esso ha
 conferito efficacia erga omnes, tra gli altri, all'accordo collettivo
 nazionale  per  l'assistenza  sanitaria stipulato il 14 dicembre 1956
 tra  la  Confederazione  Generale  dell'Industria   Italiana   e   la
 Federazione  Nazionale  Dirigenti  Aziende  Industriali, con il quale
 "nell'intento di assicurare opportune forme di assistenza sanitaria a
 tutti  i  dirigenti  dipendenti  da aziende industriali" e' stato per
 essi  costituito  un  apposito  "Fondo   di   assistenza   Sanitaria"
 (F.A.S.D.A.I.).
    Tale  disposizione,  ad  avviso  del  giudice a quo, eccederebbe i
 limiti della delega conferita con la legge 14 luglio  1959,  n.  741,
 concernente  l'emanazione  di  norme  conformi  alle  clausole  degli
 accordi economici e contratti collettivi gia' stipulati, "al fine  di
 assicurare  minimi  inderogabili di trattamento economico e normativo
 nei confronti di tutti gli appartenenti ad  una  medesima  categoria"
 (art.  1).  Tali minimi inderogabili riguarderebbero, invero, la sola
 retribuzione,  e  percio'  sarebbe  ad  essi  estranea   la   materia
 assistenziale    e    previdenziale,   oggetto   dell'attivita'   del
 F.A.S.D.A.I.
    2. - La questione non e' fondata.
    Occupandosi  dell'oggetto  e  dei limiti della delega conferita al
 Governo con l'art. 1 della legge n. 741 del  1959,  questa  Corte  ha
 invero  piu'  volte precisato che il concetto di "minimi inderogabili
 di trattamento economico e normativo" - per  assicurare  i  quali  e'
 stata  disposta l'estensione di tutte le clausole dei singoli accordi
 economici e contratti collettivi gia' stipulati ai non iscritti  alle
 associazioni  sindacali  -  va  inteso "nel senso piu' comprensivo di
 ogni   specie    di    pattuizione,    anche    a    carattere    non
 economico-patrimoniale,   necessaria   ad  assicurare  ai  lavoratori
 un'esistenza degna della persona umana"  (cfr.  sentenza  n.  12  del
 1969).
    A  questa stregua, non v'e' dubbio che una regolamentazione, quale
 quella oggetto del citato accordo, volta  ad  assicurare  a  tutti  i
 dirigenti   di  aziende  industriali  livelli  minimi  di  assistenza
 sanitaria, sia collegata da un nesso di necessaria strumentalita' con
 le finalita' perseguite dal legislatore delegante. Basta considerare,
 al riguardo, che il "diritto al trattamento  assicurativo"  da  parte
 del  lavoratore  malato e' "insuscettibile di limitazioni obiettive e
 subiettive" in virtu' del disposto dell'art. 38, secondo comma, della
 Costituzione  (sentenza  n. 103 del 1981). Il soddisfacimento di tale
 diritto  primario  -  che  spetta  anche  ai  dirigenti  di   aziende
 industriali,   in   quanto   lavoratori  dipendenti  -  e',  percio',
 sicuramente necessario per assicurare a costoro  "un'esistenza  degna
 della  persona  umana":  e  conseguentemente,  l'assistenza sanitaria
 obbligatoria garantita con la norma impugnata rientra pienamente  nel
 trattamento   "normativo"  minimo  inderogabile  che  il  legislatore
 delegato era chiamato a stabilire.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio  1962,  n.  483  (Norme  sul
 trattamento   economico   e   normativo   dei  dirigenti  di  imprese
 industriali),   sollevata   in   riferimento   all'art.   76    della
 Costituzione,  dal Pretore di Milano con ordinanza del 23 giugno 1988
 (r.o. n. 611/1988).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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