N. 207 ORDINANZA 12 - 20 aprile 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Dipendenti statali - Indennita' di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. - Tassazione ai fini di ricchezza mobile e complementare - Modalita' - Norme gia' dichiarate costituzionalmente illegittime - sentenza n. 400/1987) - Difetto di motivazione sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilita'. D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85 e 87, primo comma; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 80, ultimo comma, e 140, ultimo comma). Cost., art. 3 e 53)(GU n.17 del 26-4-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89 e 140, ultimo comma del Testo Unico 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 22 gennaio 1987 della Commissione Tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dalla Intendenza di Finanza e Maggio Nicola, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 25 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dalla Intendenza di Finanza e La Tersa Ulderico, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988; 3) ordinanza emessa il 18 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dalla Intendenza di Finanza e Neri Amedeo iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che, con ordinanze 22 gennaio 1987 (R.O. n. 273 del 1988), 25 giugno 1987 (R.O. n. 274 del 1988) e 18 giugno 1987 (R.O. n. 275 del 1988), la Commissione tributaria di secondo grado di Roma ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 85, 87, primo comma, 89 e 140, ultimo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che, dall'imponibile da assoggettare ad imposta, riguardo alle indennita' di buonuscita corrisposte dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, vada detratta una somma pari alla percentuale della indennita' stessa corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo, tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.; Considerato che l'art. 87, primo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958 (nel testo derivante dalle modifiche apportate dalla legge n. 168 del 1962) stabiliva che, ai fini della sottoposizione all'imposta di R.M., le indennita' di anzianita' e di previdenza sono assimilate al reddito di lavoro subordinato; che l'art. 85 del d.P.R. n. 645 del 1958 riguardava la classificazione dei redditi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, includendo nella categoria C/2 i redditi di lavoro subordinato e le indennita' connesse; che in relazione a tali norme la questione appare non adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza, tenuto conto che nell'ordinanza di rimessione non si contesta la tassabilita' delle indennita' di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, ma solo le modalita' della tassazione di esse ai fini dell'imposta di R.M. e complementare, le quali sono regolate dagli artt. 89 e 140 del d.P.R. n. 645 del 1958 e non dagli artt. 85 e 87; che gli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, sono stati gia' dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. (cfr. sentenza 19 novembre 1987, n. 400); Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 85 e 87, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze della Commissione tributaria di secondo grado di Roma indicate in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con le stesse ordinanze, gia' dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte impugnata, con sentenza 19 novembre 1987, n. 400. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0458