N. 213 ORDINANZA 12 - 20 aprile 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Avvocato e procuratore - Previdenza - Evasione dei contributi Trattamento sanzionatorio finalizzato a destinazioni estranee allo scopo dell'ente previdenziale - Natura di prelievo tributario - Disciplina - Mancanza di specifico richiamo a dati normativi - Manifesta infondatezza. Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 17, 18 e 23). Cost., artt. 3, 24 e 53)(GU n.17 del 26-4-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 17, 18 e 23 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promosso con ordinanza emessa il 1 agosto 1988 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Rainaldi Corrado e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto che il Pretore di Pisa, con ordinanza del 1 agosto 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui pongono a carico dell'assistito, che non comunichi il proprio reddito o effettui una comunicazione infedele, una sanzione pari al doppio dei contributi evasi, e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 18 e 23 della stessa legge 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui consentono "l'immediata riscossione tramite ruoli delle sanzioni e contributi" dovuti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori; che nel giudizio dinanzi alla Corte si e' costituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Cinelli, sostenendo l'inammissibilita' o l'infondatezza delle questioni proposte; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e' intervenuto nel giudizio, chiedendo che le due questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate; Considerato che, quanto alla prima questione, il giudice a quo muove dal presupposto che le somme percepite a titolo di sanzione dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori mancherebbero "di una destinazione conforme allo scopo dell'Ente", per trarne la conseguenza che le norme denunciate configurano una sorta di tributo "fuori dalle regole di cui all'art. 53 Cost."; che, viceversa, non si rinviene nell'ordinamento alcuna disposizione dalla quale possa ricavarsi una destinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie percepite dalla Cassa - nonche' delle altre fonti di suo finanziamento - diversa da quella volta a perseguire gli scopi istituzionali dell'ente; che l'ordinanza di rimessione non richiama, a sostegno della tesi addotta, alcun dato normativo, limitandosi ad un generico "come pare nel caso di specie"; e che, rimasta indimostrata la possibilita' di assimilare al prelievo tributario l'imposizione delle sanzioni pecuniarie oggetto delle norme denunciate, anche la seconda questione, sollevata assumendo come tertium comparationis proprio la disciplina della riscossione delle imposte, risulta del tutto priva di fondamento. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE a) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe; b) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 23 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0464