N. 216 ORDINANZA 12 - 20 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Reati
 militari - Danneggiamento colposo di cose - Indiscriminata rilevanza
 penale del danneggiamento comprensivo anche del caso dell'imperizia -
 Richiamo alla sentenza n. 280/1987 Discrezionalita' legislativa -
 Manifesta inammissibilita'.  C.P.M.P., art. 170, in relazione
 all'art. 169, stesso codice).  Cost., artt. 2, 3, 13 e 52, terzo
 comma)
(GU n.17 del 26-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 170 codice
 penale militare di pace,  in  relazione  all'art.  169  dello  stesso
 codice, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal Tribunale
 militare di  Padova  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Meloni
 Giovanni, iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
 dell'anno 1989.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 4
 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e  52,
 terzo  comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art.
 170 del codice penale militare di pace,  in  relazione  all'art.  169
 dello  stesso  codice,  in  quanto  "penalizza  la  distruzione ed il
 deterioramento  colposo  di  qualsiasi   cosa   mobile   appartenente
 all'amministrazione militare";
    Considerato  che le soluzioni indicate dal giudice a quo, oltre ad
 apparire   non   univoche   -   si   censurano,   infatti,   ora   la
 "penalizzazione"  del danneggiamento di "ogni cosa, dalla piu' comune
 (la penna biro della fureria ed il  bicchiere  del  refettorio)  alla
 piu'  specializzata  (il carro armato ) e sofisticata (il computer)",
 ora la indiscriminata rilevanza  penale  del  danneggiamento  colposo
 sotto il profilo soggettivo, lamentandosi che "dalla nozione di colpa
 non sia esclusa l'imperizia, nella specie contestata all'imputato"  -
 risultano   comunque   tali   da  richiedere  l'esercizio  di  poteri
 discrezionali di esclusiva competenza del legislatore (v. sentenza n.
 280 del 1987);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 170 del codice penale  militare
 di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, sollevata, in
 riferimento  agli  artt.  2,  3,  13  e  52,   terzo   comma,   della
 Costituzione,  dal  Tribunale  militare di Padova con ordinanza del 4
 ottobre 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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