N. 218 ORDINANZA 12 - 20 aprile 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Legge penale - Modifiche al sistema penale - Applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria - Esclusione - Omissione dei fatti oggetto del procedimento - Richiamo alla sentenza n. 350/1985 dichiarativa dell'inammissibilita' della questione - Manifesta inammissibilita'. Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 77). Cost., art. 3)(GU n.17 del 26-4-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento all'art. 53 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1988 dal Pretore di Napoli nei procedimenti penali riuniti a carico di Buonaiuto Vincenzo, iscritta al n. 787 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria; Considerato che il pretore ha omesso ogni esposizione dei fatti oggetto del procedimento pendente innanzi a lui; che, comunque, questa Corte, sin dalla sentenza n. 350 del 1985, ha gia' dichiarato inammissibile identica questione;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono l'applicazione di sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Napoli in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0469