N. 218 ORDINANZA 12 - 20 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Legge
 penale - Modifiche al sistema penale - Applicazione delle sanzioni
 sostitutive per i reati puniti con pena detentiva congiunta a pena
 pecuniaria - Esclusione - Omissione dei fatti oggetto del
 procedimento - Richiamo alla sentenza n. 350/1985 dichiarativa
 dell'inammissibilita' della questione - Manifesta inammissibilita'.
 Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 77).  Cost., art. 3)
(GU n.17 del 26-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 77 della legge
 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema   penale),   in
 riferimento  all'art.  53  della stessa legge, promosso con ordinanza
 emessa il 12 ottobre 1988 dal Pretore di Napoli
 nei  procedimenti  penali  riuniti  a  carico  di Buonaiuto Vincenzo,
 iscritta al n. 787 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  2,  prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Napoli, con ordinanza emessa il 12
 ottobre  1988,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.   3   della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale del combinato
 disposto degli artt. 53 e 77 della legge 24  novembre  1981,  n.  689
 (Modifiche   al   sistema  penale),  nella  parte  in  cui  escludono
 l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena
 detentiva congiunta a pecuniaria;
    Considerato  che  il  pretore ha omesso ogni esposizione dei fatti
 oggetto del procedimento pendente innanzi a lui;
      che, comunque, questa Corte, sin dalla sentenza n. 350 del 1985,
 ha gia' dichiarato inammissibile identica questione;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti  gli  artt.  26  legge  11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, dichiara
 la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre  1981,  n.
 689  (Modifiche  al  sistema  penale),  nella  parte in cui escludono
 l'applicazione di sanzioni sostitutive per i reati  puniti  con  pena
 detentiva  congiunta  a  pecuniaria,  sollevata  con  l'ordinanza  in
 epigrafe dal Pretore  di  Napoli  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0469