N. 224 ORDINANZA 12 - 20 aprile 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Medici radiologi - Malattie professionali da radiazioni - Trattamento deteriore rispetto alle altre categorie mediche - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima sentenza n. 246/1986) Manifesta inammissibilita'. Legge 20 febbraio 1958, n. 93, art. 2, secondo comma). Cost., artt. 3 e 38)(GU n.17 del 26-4-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1985 dal Tribunale di Enna nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Villareale Baldassarre, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Villareale Baldassarre; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Enna dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 - recante la disciplina dell'"Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" - nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilita' permanente superiore al 20%, anziche' al 10%; Considerato che tale disposizione e' gia' stata, nella suddetta parte, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 246 del 1986; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n.93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 246 del 1986, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione dal Tribunale di Enna con ordinanza del 5 aprile 1985. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0475