N. 224 ORDINANZA 12 - 20 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Medici radiologi - Malattie professionali
 da radiazioni - Trattamento deteriore rispetto alle altre categorie
 mediche - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima
 sentenza n. 246/1986) Manifesta inammissibilita'.  Legge 20 febbraio
 1958, n. 93, art. 2, secondo comma).  Cost., artt. 3 e 38)
(GU n.17 del 26-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
 20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro
 le  malattie  e  le  lesioni  causate dall'azione dei raggi X e delle
 sostanze radioattive), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1985
 dal   Tribunale   di   Enna  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 l'I.N.A.I.L.  e  Villareale  Baldassarre,  iscritta  al  n.  719  del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Villareale
 Baldassarre;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
 Enna  dubita,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  38  Cost.,   della
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, comma secondo, della legge
 20 febbraio 1958, n. 93 - recante la  disciplina  dell'"Assicurazione
 obbligatoria   dei  medici  contro  le  malattie  e  lesioni  causate
 dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" -  nella  parte
 in  cui,  in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione
 dei raggi X e delle sostanze radioattive,  richiede,  ai  fini  della
 corresponsione   della   rendita,   un  grado  minimo  di  inabilita'
 permanente superiore al 20%, anziche' al 10%;
    Considerato  che  tale  disposizione e' gia' stata, nella suddetta
 parte, dichiarata costituzionalmente illegittima con la  sentenza  n.
 246 del 1986;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma,  della  legge
 20  febbraio 1958, n.93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro
 le malattie e le lesioni causate dall'azione  dei  raggi  X  e  delle
 sostanze radioattive), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo
 con sentenza n. 246 del 1986, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
 38  della  Costituzione  dal  Tribunale  di  Enna con ordinanza del 5
 aprile 1985.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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