N. 225 ORDINANZA 12 - 20 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Pensioni - Gestione speciale coltivatori
 diretti, mezzadri e coloni - Cumulo tra pensione di riversibilita' e
 pensione diretta a carico della medesima gestione - Integrazione al
 minimo - Esclusione - Norme gia' dichiarate costituzionalmente
 illegittime  sentenze nn.  1144/1988 e 142/1989) - Manifesta
 inammissibilita'.  Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo
 comma).  Cost., art. 3)
(GU n.17 del 26-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi
 con  ordinanze emesse il 30 maggio 1988 (nn. 3 ordinanze) dal Pretore
 di Modena e il 30 settembre 1988 (nn. 4  ordinanze)  dal  Pretore  di
 Bergamo,  rispettivamente  iscritte ai numeri da 696 a 698 e da 797 a
 800 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della  Repubblica  nn.  48, prima serie speciale, dell'anno 1988 e 2,
 prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti titolari
 di pensione di riversibilita' erogata  dalla  Gestione  speciale  dei
 coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  nonche'  di  pensione di
 vecchiaia  a  carico  del  medesimo   Fondo   -   avevano   richiesto
 l'integrazione al minimo del primo trattamento, il Pretore di Modena,
 con due ordinanze di identico contenuto  emesse  in  data  30  maggio
 1988,  ha  sollevato,  in  relazione  all'art.  3 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo  comma,
 della  legge  9  gennaio  1963, n. 9, nella parte in cui non consente
 l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' corrisposta
 dal  Fondo  speciale  per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in
 caso di cumulo con pensione  diretta  di  vecchiaia  a  carico  della
 stessa Gestione, allorche', per effetto del cumulo, venga superato il
 trattamento minimo garantito;
      che   identica   questione   e'  stata  sollevata  con  riguardo
 all'ipotesi di contitolarita' di  pensione  di  riversibilita'  e  di
 pensione  d'invalidita',  sia  dal  medesimo Pretore con ordinanza 30
 maggio  1988,  che  dal  Pretore  di  Bergamo  con  quattro  analoghe
 ordinanze tutte emesse in data 30 settembre 1988;
    Considerato   che   le  questioni  prospettate  sono  identiche  o
 sostanzialmente analoghe e pertanto possono essere riunite  e  decise
 con unico provvedimento;
      che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  1144  del  1988, ha gia'
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma  impugnata
 nella  parte  in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione
 di riversibilita' erogata dalla  Gestione  speciale  per  coltivatori
 diretti,  mezzadri  e  coloni  in  caso  di  cumulo  con  pensione di
 invalidita' a carico del medesimo Fondo;
      che,   pertanto,   la   relativa   questione  e'  manifestamente
 inammissibile;
      che,  con  la  successiva  sentenza  n.  142 del 1989, l'art. 1,
 secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e' stato  dichiarato
 illegittimo con riguardo all'ipotesi di contitolarita' di pensione di
 riversibilita'   e   pensione   di   vecchiaia;   che,   quindi,   e'
 manifestamente   inammissibile   anche   la   questione   concernente
 l'integrazione al minimo  del  trattamento  de  quo  nell'ipotesi  di
 cumulo con la pensione di vecchiaia;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      1)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita' della questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
 gennaio  1963,  n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
 riordinamento delle norme in materia di  previdenza  dei  coltivatori
 diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri),  nella  parte  in cui preclude
 l'integrazione al minimo della  pensione  di  riversibilita'  erogata
 dalla  Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
 per chi sia titolare  di  pensione  di  invalidita'  a  carico  della
 medesima Gestione, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con
 sentenza n. 1144 del 1988;
      2)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita' della questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
 gennaio  1963,  n.  9,  nella parte in cui preclude l'integrazione al
 minimo  della  pensione  di  riversibilita'  erogata  dalla  Gestione
 speciale  per  i  coltivatori  diretti, mezzadri e coloni per chi sia
 titolare di pensione di vecchiaia a carico della  medesima  Gestione,
 gia'  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo con sentenza n. 142
 del 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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