N. 226 ORDINANZA 12 - 20 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Fallimento - Crediti derivanti dal rapporto di agenzia e crediti
 retributivi da lavoro dipendente - Parificazione Rivalutazione -
 Estensione del privilegio agli interessi dovuti sui crediti
 privilegiati degli agenti - Esclusione - Incongruo richiamo alla
 sentenza n. 300/1986 - Questione gia' esaminata sotto analogo profilo
 sentenza n. 204/1989) - Manifesta infondatezza.  R.D. 16 marzo 1942,
 n. 267, artt. 59 e 169; artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma,
 stesso decreto).  Cost., art. 3)
(GU n.17 del 26-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 59 del regio
 decreto 16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del
 concordato   preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e  della
 liquidazione coatta amministrativa), richiamato dall'art.  169  dello
 stesso   regio  decreto  e  dell'art.  55,  comma  primo,  richiamato
 dall'art. 169 dello stesso regio decreto, nonche' dell'art. 54, comma
 terzo,dello stesso regio decreto, promosso com ordinanza emessa il 22
 ottobre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile  vertente
 tra  Belloni  Leonardo  e  la  S.p.a. Spinelli, iscritta al n. 48 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 8, 1a serie speciale dell'anno 1989;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
                               ORDINANZA
    Ritenuto  che  nel  giudizio  promosso  da  Belloni Luca e Belloni
 Leonardo, gia' agenti della S.p.a. Spinelli in concordato preventivo,
 per  conseguire,  nei  confronti  della  predetta, il pagamento della
 rivalutazione monetaria e degli interessi  maturati  dopo  l'apertura
 della  procedura  concorsuale,  ai  sensi della sent. n. 300 del 1986
 della Corte costituzionale, il  Pretore  di  Firenze,  con  ordinanza
 emessa  il  22  ottobre  1987,  ha  sollevato  d'ufficio questione di
 legittimita'  costituzionale,  in  riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione,  dell'art.  59  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
 (Legge fallimentare), richiamato dal successivo art. 169, nonche' 55,
 comma  primo,  come sopra richiamato, e 54, comma terzo, dello stesso
 regio decreto;
      che,  ad  avviso del giudice a quo, la parificazione dei crediti
 derivanti dal rapporto di agenzia ai crediti retributivi,  desumibile
 dagli  artt.  2751-  bis c.c. e 429 c.p.c., trova giustificazione nel
 carattere prevalentemente personale del lavoro prestato  dall'agente,
 che  consente una parziale assimilazione di tale tipologia lavorativa
 a quella subordinata, e la non riconducibilita' dei redditi  da  essa
 derivanti  a  quelli d'impresa, sicche' appare dubbia la legittimita'
 costituzionale: a) dell'art. 59 del regio decreto n.  267  del  1942,
 richiamato  dal  successivo  art.  169, nella parte in cui esclude la
 rivalutazione dei crediti derivanti da rapporti aventi per oggetto la
 prestazione   di  opera  continuativa  e  coordinata  prevalentemente
 personale, anche se non  a  carattere  subordinato,  per  il  periodo
 successivo  alla domanda di concordato preventivo; b) degli artt. 55,
 comma primo, come sopra richiamato, e 54, comma terzo,  stesso  regio
 decreto,  nella  parte  in  cui  non  estendono  il  privilegio  agli
 interessi  dovuti  sui  crediti  privilegiati  degli   agenti   nella
 procedura  di concordato preventivo, per contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione, in relazione alla  disciplina  dei  crediti  da  lavoro
 subordinato  risultante  dalla  sentenza  n. 300 del 1986 della Corte
 costituzionale;
      che  non  vi  e'  stata costituzione di parti ne' intervento del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato  che,  in  relazione  alla questione sub a), incongruo
 appare il richiamo alla sentenza n. 300 del 1986,  poiche'  la  detta
 sentenza   ha   riconosciuto   la  rivalutazione,  dopo  la  data  di
 presentazione della  domanda  di  concordato,  esclusivamente  per  i
 crediti  dei lavoratori dipendenti, tanto e' vero che si e' riferita,
 nell'indicare i parametri costituzionali, congiuntamente agli artt. 3
 e  36 della Costituzione, precetto quest'ultimo non invocabile per la
 categoria di lavoratori di cui si tratta, rientranti pur sempre fra i
 lavoratori  autonomi,  e  addirittura  suscettivo  di ricevere offesa
 dalla  auspicata  equiparazione  dei  lavoratori  autonomi  a  quelli
 subordinati  in  relazione  al  potenziale  conflitto  tra  le  dette
 categorie nell'ambito del procedimento concorsuale;
      che,   quanto   alla  questione  sub  b),  valgono  osservazioni
 sostanzialmente analoghe, in  quanto  l'estensione  della  prelazione
 agli  interessi  e'  stata sancita da questa Corte, con la richiamata
 sentenza n. 300 del 1986, ad integrazione della peculiare tutela  dei
 crediti  di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento nell'art.
 36 della Costituzione (cfr. anche la sentenza n. 204 del 1989);
      che,   pertanto,   entrambe   le   questioni   vanno  dichiarate
 manifestamente infondate;
    Visti  gli  artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,
 dell'art.  59  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 42 (Disciplina del
 fallimento,   del   concordato    preventivo,    dell'amministrazione
 controllata  e  della liquidazione coatta amministrativa), richiamato
 dal successivo art. 169, e degli artt. 55, comma  primo,  come  sopra
 richiamato,  e  54, comma terzo, dello stesso regio decreto n. 42 del
 1942, sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0477