N. 230 SENTENZA 13 - 21 aprile 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento giudiziario - Custodi giudiziari - Indennita' giornaliera - Liquidazione - Importi determinati senza riferimento alle tariffe vigenti e agli usi locali - Esigenza di non assegnare agli stessi un contenuto irrisorio e puramente simbolico e diverso da altre situazioni sostanzialmente analoghe - Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale. Legge 13 luglio 1965, n. 836, art. 5). Cost., artt. 3, 36 e 42)(GU n.17 del 26-4-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennita' spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria ed ai custodi in materia penale), promossi con le seguenti ordinanze: 1. - Ordinanza emessa il 16 giugno 1986 dal Tribunale di Bologna nel procedimento camerale sorto a seguito di incidente di esecuzione promosso da Pellicciari Enrichetta nel procedimento penale contro Mebus Karl, iscritta al n. 617 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2. - Ordinanza emessa il 16 giugno 1988 dal Tribunale di Bologna nel procedimento camerale sorto a seguito di incidente di esecuzione promosso da Casadio Romano nel procedimento penale relativo al decesso di Lombardi Elena, iscritta al n. 618 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988; 3. - Ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Tribunale di Bologna nel procedimento camerale sorto a seguito di incidente di esecuzione promosso dalla Nuova Centercar s.r.l. nel procedimento penale contro Pellati Elena, iscritta al n. 619 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Bologna, con tre ordinanze analoghe nel contenuto, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836 recante: Aumento delle indennita' spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria ed ai custodi in materia penale (in riferimento all'art. 103 della Tariffa penale approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701), in quanto la previsione ivi contenuta del compenso per le incombenze di custodia ha contenuti quantitativi irrisori, e pertanto la disposizione risulterebbe in contrasto con gli artt. 3, 36 e 42 della Costituzione. Il giudice a quo premette che, proprio per ovviare alla palese insufficienza dei compensi previsti nelle disposizioni impugnate, e' invalsa la prassi di autorizzare de plano le spese di conservazione previste dall'art. 104 della tariffa penale, che fa richiamo agli usi locali, onde tentare di compensare adeguatamente il custode. Cio' posto, viene ritenuto ravvisabile un contrasto con l'art. 3 Cost. per essere la stessa prestazione diversamente regolata a seconda che si tratti di sequestro amministrativo, eseguito ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e disciplinato dall'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, che prevede la liquidazione in base alle tariffe vigenti e agli usi locali, o di sequestro penale nel quale trova applicazione la norma impugnata. Il contrasto con l'art. 36 Cost. si avrebbe poi in quanto l'opera del custode, che si sostanzia in una vera e propria attivita' lavorativa, non verrebbe remunerata in proporzione alla sua qualita' e quantita'. Circa il preteso contrasto con l'art. 42 Cost. (profilo sollevato solo in una delle tre ordinanze), il giudice a quo osserva che il provvedimento della Polizia giudiziaria con cui e' stata disposta la custodia in autorimessa di un'autovettura in sequestro penale e la contestuale nomina del gestore a custode, ha determinato un sacrificio parziale della utilizzazione del bene; poiche' quindi la legge prevede un compenso palesemente irrisorio rispetto al valore effettivo che l'utilizzazione completa del bene avrebbe prodotto, verrebbe meno il requisito del "serio ristoro", posto a base di piu' sentenze della Corte costituzionale ed in particolare della sentenza n. 5 del 1980. 2. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilita' della questione poiche', nella specie, troverebbe applicazione proprio quell'art. 104 della Tariffa Penale che il giudice a quo considera invece applicato a torto. In ogni modo, prosegue l'Avvocatura, sarebbe inconferente il richiamo all'art. 36 Cost. in quanto il compenso spettante al custode attiene ad un incarico di natura pubblicistica che non puo' essere assimilato ad un'attivita' lavorativa in senso proprio. Ne' sarebbe fondato il richiamo all'art. 3 Cost., in quanto la misura delle spese previste dal citato art. 104 renderebbe equivalenti i compensi previsti per il caso di sequestro amministrativo e per quello di sequestro penale. Il riferimento all'art. 42 Cost., infine, che postula un'inammissibile ricostruzione dell'incarico di custode come requisizione in uso dei locali in cui le cose sequestrate sono depositate, presuppone la proprieta' in capo al custode dei locali medesimi e sarebbe comunque da superarsi in ragione della dedotta applicabilita' dell'art. 104 della tariffa penale. Considerato in diritto 1. - Le ordinanze in esame sollevano questione di legittimita' costituzionale della medesima norma; i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi congiuntamente. 2. - Il Tribunale di Bologna, in tre distinti procedimenti camerali sorti a seguito di incidente di esecuzione promosso da custodi di beni in sequestro penale avverso la liquidazione del compenso loro spettante per l'attivita' svolta, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 42 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965 n. 836, che determina in lire 300 l'indennita' giornaliera spettante ai custodi indicati negli artt. 102 e 103 della tariffa penale approvata con regio decreto 23 dicembre 1865 n. 2701. In ordine al primo dei profili indicati, il giudice remittente, dopo aver dato atto che il custode lamenta, oltre alla mancata liquidazione delle spese di recupero e di conservazione dei beni, anche la irrisorieta' del compenso liquidato per la propria attivita', osserva che il sequestro penale e', sul punto, disciplinato in maniera differente rispetto al cosiddetto sequestro amministrativo eseguito ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, in relazione al quale l'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 stabilisce che la liquidazione delle somme dovute al custode: "e' effettuata dalle autorita'... tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali...". Se quindi, prosegue il giudice a quo, una differenza di trattamento fra chi esercita l'attivita' di custodia in virtu' di un contratto privato ed il custode di un bene sottoposto a sequestro penale potrebbe giustificarsi considerando che quest'ultimo svolge un servizio di interesse preminentemente pubblico, analoga ragione non puo' addursi in ordine a disparita' di trattamento fra custodi di beni sottoposti a sequestro penale e custodi di beni sottoposti a sequestro amministrativo, entrambi svolgendo un servizio che interessa la comunita' intera. 3. - Sotto questo profilo la questione e' fondata. Occorre rammentare che nella richiamata tariffa penale i custodi sono menzionati agli artt. 102 e 103, con riguardo rispettivamente al "custode ai sigilli" ed al "custode agli oggetti" indicati nell'art. 605 del codice di procedura penale allora vigente (ora art. 344 del codice di procedura penale del 1930; v. pure l'art. 259 del nuovo codice di procedura penale del 1988), e con previsione in favore degli stessi di un'indennita' giornaliera decrescente in funzione della durata dell'incarico, oltre che del rimborso delle spese di conservazione, da liquidarsi in conformita' alle tariffe vigenti ed agli usi locali, ai sensi dell'art. 104 della citata tariffa penale. Le predette voci della tariffa hanno quindi evidentemente riguardo ad entrambe le funzioni in cui si sostanzia la custodia in senso stretto e cioe' un'attivita' di vigilanza, da un lato, e di conservazione in senso materiale, dall'altro, di stati di fatto o di cose mobili in sequestro per le esigenze proprie del procedimento penale. Cio' del resto in conformita' all'art. 626 del codice di procedura penale (ed all'art. 48 delle relative disposizioni di attuazione) che testualmente si riferisce a spese "per la conservazione e per la custodia" con espressione che vale ad esplicitare i diversi titoli degli oneri relativi. In altri termini, come esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, il compenso spettante al custode ex artt. 102 e 103 della tariffa penale va distinto dalle spese di conservazione della cosa sequestrata, anch'esse da rimborsare ai sensi dell'art. 104 della tariffa medesima. Non per questo pero' viene meno la rilevanza della questione nei giudizi a quibus, in quanto, una volta che il legislatore abbia stabilito il riconoscimento di un'indennita' di custodia distinta dal rimborso delle spese di conservazione, e quindi finalizzata a compensare l'attivita' propria del custode quale incaricato dell'esercizio di funzioni a carattere pubblicistico ed investito di responsabilita', sia civile che penale, verso le parti private e sopratutto verso l'autorita' giudiziaria che lo ha nominato, rimane comunque ferma l'esigenza, sotto il profilo della ragionevolezza della norma e quindi della sua legittimita' costituzionale, di non assegnare alla stessa un contenuto del tutto irrisorio e puramente simbolico, oltreche' ingiustificatamente diverso da altre situazioni sostanzialmente analoghe. In particolare, tra l'attivita' del custode di un bene sottoposto a sequestro penale e quella del custode di un bene sottoposto a sequestro amministrativo non e' dato riscontrare alcun ragionevole motivo che possa giustificare il diverso regime oggi esistente, essendo l'attivita', in se' e per se' considerata, ontologicamente identica in entrambe le ipotesi. Puo' semmai ulteriormente notarsi che l'incarico in questione non solo da' luogo a responsabilita' civile e penale, come prima ricordato, ma puo' anche essere imposto, e l'eventuale rifiuto di assumerne le funzioni da' luogo alle sanzioni previste dall'art. 366 c.p.; il che rende maggiormente irragionevole la rilevata disparita' di trattamento. 4. - Riconosciuta fondata la questione con riferimento all'art. 3 della Costituzione diviene superfluo l'esame degli altri parametri invocati.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennita' spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria ed ai custodi in materia penale) nella parte in cui prevede la liquidazione dell'indennita' giornaliera dovuta ai custodi indicati negli artt. 102 e 103 della tariffa penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865 n. 2701, in lire 300, e successive variazioni, anziche' con riferimento alle tariffe vigenti ed agli usi locali. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0481