N. 231 SENTENZA 13 - 21 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Impiego
 pubblico - Impignorabilita' delle pensioni dei pubblici dipendenti -
 Disparita' con il settore privato - Richiamo alle sentenze nn.
 89/1987 e 878/1988 - Parificazione del regime pensionistico generale
 nel senso della impignorabilita' sia per l'uno che per l'altro
 settore - Non fondatezza.  D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e
 2, primo comma, n. 3).  Cost., art. 3)
(GU n.17 del 26-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, primo
 comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950,  n.  180  (T.U.  delle  leggi
 concernenti  il  sequestro,  il  pignoramento  e  la  cessione  degli
 stipendi,  salari  e  pensioni   dei   dipendenti   delle   pubbliche
 amministrazioni), in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza  emessa  il  27  febbraio
 1988  dalla  Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra
 Tomei Flora e Pramaggiore Luigi, iscritta  al  n.  367  del  registro
 ordinanze  del  1988  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
 Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 27 febbraio
 1988 nel procedimento civile vertente tra Tomei Flora  e  Pramaggiore
 Luigi,  ha  giudicato  rilevante,  e  non manifestamente infondata in
 riferimento  all'art.  3  Cost.,   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  1 e 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. n.
 180 del 5 gennaio 1950 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il
 pignoramento  e  la  cessione  degli  stipendi, salari e pensioni dei
 dipendenti delle pubbliche amministrazioni), nella parte in  cui,  in
 contrasto  con  l'art.  545,  quarto  comma, c.p.c., non prevedono la
 pignorabilita'  delle  pensioni  corrisposte  dagli   enti   pubblici
 economici   di   cui  all'art.  1  dello  stesso  d.P.R.,  fino  alla
 concorrenza di un quinto, per ogni credito, da chiunque vantato,  nei
 confronti del personale.
    Il  giudice  remittente,  adito  in  sede  di  ricorso  avverso la
 sentenza della Corte d'Appello di Palermo - che aveva  dichiarato  la
 nullita'  del  pignoramento  eseguito  dalla  Tomei,  presso la Cassa
 Centrale  di  Risparmio  di  Palermo,  della   pensione   dovuta   al
 Pramaggiore,  ex dipendente della Cassa stessa, a soddisfazione di un
 credito di L. 14.000.000 - ha tratto argomento dalla sentenza  n.  89
 del 1987 di questa Corte per censurare il trattamento piu' favorevole
 che, in tema di pignorabilita' delle  pensioni,  le  norme  impugnate
 detterebbero, a suo avviso, per i pubblici dipendenti in raffronto al
 regime previsto per i dipendenti privati.
    Ritenuto  che  l'art.  545, quarto comma, c.p.c., consentirebbe la
 pignorabilita',  per  ogni  tipo  di  credito,  delle  pensioni   dei
 dipendenti  da imprese private fino alla concorrenza di un quinto, la
 Cassazione ha affermato che gli stessi motivi che  hanno  dato  luogo
 alla  pronuncia  di  illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma
 primo, n. 3, del d.P.R.  n.  180  del  1950,  limitata  dalla  citata
 decisione  n.  89  del  1987, per ragioni di rilevanza nel giudizio a
 quo, ai soli emolumenti spettanti in virtu' di rapporto di lavoro  in
 corso  a  dipendenti  di  enti diversi dallo Stato, potrebbero essere
 ritenuti validi perche' tale illegittimita'  sia  estesa  anche  alle
 pensioni del personale in quiescenza.
   2.  -  Nessuna delle parti del giudizio a quo si e' costituita, ne'
 ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                         Considerato in diritto
   1.  - Il giudice a quo ritiene che la disciplina prevista dall'art.
 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180,  che  prevede  in  via  generale
 l'impignorabilita'   delle   pensioni   dei  pubblici  dipendenti,  e
 dall'art. 2, primo comma, n. 3, del medesimo decreto, che consente la
 pignorabilita'  sino  ad un quinto di dette pensioni solo per tributi
 verso lo Stato, le province e i comuni, si  ponga  in  contrasto  con
 l'art.   3   della   Costituzione   in   quanto,   senza  ragionevoli
 giustificazioni, assicurerebbe ai pubblici dipendenti un  trattamento
 piu'  favorevole rispetto a quello riservato ai dipendenti di imprese
 private dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura  civile,
 che  autorizzerebbe invece la pignorabilita' delle pensioni fino alla
 concorrenza di un quinto, per ogni tipo di credito.
    2. - La questione non e' fondata.
    Occorre osservare che la tutela previdenziale nel campo del lavoro
 privato e' realizzata  essenzialmente  attraverso  il  sistema  delle
 assicurazioni  obbligatorie  costituite  presso  il "regime generale"
 dell'INPS, che accoglie, in linea di principio, i dipendenti privati,
 individuati  come tali dal solo fatto di lavorare contro retribuzione
 alle dipendenze altrui (v. art. 37 del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827
 e art. 3 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636).
    La  pignorabilita'  della  gran  parte delle pensioni derivanti da
 rapporto di lavoro privato non e' dunque regolata dall'art.  545  del
 codice  di  procedura  civile  - che si riferisce esclusivamente alle
 somme dovute "dai privati" - ma dalle norme speciali sulla previdenza
 sociale   (art.   128  del  r.d.-l.  n.  1827  del  4  ottobre  1935:
 "Perfezionamento  e  coordinamento   legislativo   della   previdenza
 sociale", e art. 69 della legge n. 153 del 30 aprile 1969: "Revisione
 degli ordinamenti pensionistici  e  norme  in  materia  di  sicurezza
 sociale")  le  quali,  lungi  dal disporre, sul punto, un trattamento
 meno favorevole di quello previsto per i  pubblici  dipendenti  dalle
 richiamate  disposizioni  del  testo unico n. 180 del 1950, escludono
 anch'esse in linea generale la pignorabilita' delle pensioni  erogate
 dall'INPS   finanche   per   crediti  alimentari,  consentita  invece
 dall'art. 2 n. 1 del citato testo unico nei confronti delle  pensioni
 dei  pubblici  dipendenti; esclusione che la recente sentenza n. 1041
 del 1988 di questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima
 parificando, sul punto, i due regimi.
    In  definitiva, la disparita' di disciplina tra settore pubblico e
 privato, in materia di pignorabilita' degli emolumenti  spettanti  in
 virtu' di rapporto di lavoro in corso, posta dal giudice remittente a
 base  delle  sue  argomentazioni,  e  dichiarata   costituzionalmente
 illegittima  dalle  sentenze nn. 89 del 1987 e 878 del 1988 di questa
 Corte, non e' riscontrabile ove ci si riferisca invece alle pensioni,
 in   ordine  alle  quali  il  regime  generale  e'  nel  senso  della
 impignorabilita' (salve le poche eccezioni consentite) sia per  l'uno
 che per l'altro settore.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 1 e 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio  1950,  n.
 180   (testo   unico   delle   leggi  concernenti  il  sequestro,  il
 pignoramento e la cessione degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei
 dipendenti    delle   pubbliche   amministrazioni),   sollevata,   in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, con  l'ordinanza  indicata
 in epigrafe, dalla Corte di cassazione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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