N. 220 ORDINANZA 12 - 20 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Imposte
 in genere - Societa' - Perdite di precedenti esercizi Deduzione dal
 reddito d'impresa - Esclusione - Analoghe questioni gia' dichiarate
 manifestamente infondate  ordinanze nn. 54 e 515 del 1988) -
 Manifesta infondatezza.  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 4, in
 relazione all'art.  4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; d.P.R. 27
 settembre 1979, n. 506, art. 2; legge 9 ottobre 1971, n. 825, art.
 10, punto 6).  Cost., artt. 76 e 77)
(GU n.17 del 26-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
 del d.P.R. 29  settembre  1973,  n.  599  (Istituzione  e  disciplina
 dell'imposta locale sui redditi), in relazione all'art. 4 della legge
 delega 9 ottobre 1971 n. 825 e dell'art. 2 del  d.P.R.  27  settembre
 1979  n.  506  (Disposizioni integrative e correttive dei decreti del
 Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600  e  n.  602,
 concernenti   l'accertamento  e  la  riscossione  delle  imposte  sui
 redditi), in relazione all'art. 10, punto 6,  della  legge  delega  9
 ottobre  1971  n.  825,  promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre
 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano su ricorso
 proposto  dalla  UNIDAL  S.p.a.  in  liquidazione  contro  il secondo
 Ufficio imposte dirette di Milano, iscritta al n.  674  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto   che  con  ordinanza  emessa  il  15  dicembre  1987  la
 Commissione tributaria di primo grado di Milano, su ricorso  proposto
 da  UNIDAL S.p.a. in liquidazione contro l'Ufficio imposte dirette di
 Milano, ha sollevato questioni  di  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento  agli  artt.  76 e 77 della Costituzione, dell'art. 4 del
 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, in relazione all'art. 4 della  legge
 delega  9  ottobre  1971  n.  825, nella parte in cui e' in ogni caso
 esclusa  la  deduzione  dal  reddito  d'impresa  delle   perdite   di
 precedenti esercizi, nonche' dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979
 n. 506, in relazione all'art. 10, punto 6, della  medesima  legge  n.
 825 e ai criteri direttivi ivi enunciati;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo che venga dichiarata la manifesta infondatezza;
    Considerato  che  analoghe  questioni  sono  state gia' dichiarate
 manifestamente infondate da questa Corte con ordinanze n. 54 e n. 515
 del 1988, in cui si e' osservato come l'art. 4, punto 2, della citata
 legge delega  n.  825  del  1971,  prevedendo  "l'applicazione  della
 imposta  (I.LO.R)  al  reddito  complessivo netto determinato ai fini
 dell'I.R.PE.G", non impone  affatto  di  tener  conto  delle  perdite
 derivate  dagli esercizi precedenti; e che, d'altra parte, la censura
 all'art. 2 del d.P.R. n. 506 del 1979 "si  infrange  a  fronte  delle
 disposizioni concernenti ora il sistema dell'autoliquidazione";
      che  non risultano dedotti profili o argomenti diversi da quelli
 gia' presi in esame, o  comunque  tali  da  indurre  questa  Corte  a
 modificare il precedente orientamento;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo  comma,  delle  norme  intregrative  per  i  giudizi
 davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4  del  d.P.R.  29  settembre  1973  n.  599
 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  locale  sui  redditi),  in
 relazione all'art. 4 della legge di delega 9  ottobre  1971  n.  825,
 nonche' dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506 (Disposizioni
 integrative e correttive dei decreti del Presidente della  Repubblica
 29  settembre  1973, n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la
 riscossione delle imposte sui redditi),  in  relazione  all'art.  10,
 punto 6, della legge 9 ottobre 1971 n. 825, sollevate, in riferimento
 agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dalla  Commissione  tributaria
 di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0471