N. 222 ORDINANZA 12 - 20 aprile 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Successione - Imposta - Criteri di determinazione indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un vantaggio economico da parte del singolo erede o legatario Richiamo alla sentenza n. 68/1985 e ordinanza n. 170/1988 Manifesta infondatezza. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 6 e 55). Cost., artt. 3 e 53)(GU n.17 del 26-4-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina sul ricorso proposto da Pollicino Vittoria ed altra contro l'Ufficio del Registro di Messina, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 9 maggio 1988, la Commissione tributaria di primo grado di Messina, sul ricorso proposto da Pollicino Vittoria ed altra contro l'Ufficio del Registro di Messina, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale; Considerato che l'eccezione si appalesa manifestamente infondata, in quanto va ricordato che l'imposizione tributaria inerente alla successione e' in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioe', l'eredita' come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (sentenza n. 68 del 1985 e ordinanza n. 170 del 1988); che non risultano dedotti profili o argomenti diversi da quelli gia' presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0473