N. 222 ORDINANZA 12 - 20 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Imposte
 in genere - Successione - Imposta - Criteri di determinazione
 indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un vantaggio
 economico da parte del singolo erede o legatario Richiamo alla
 sentenza n. 68/1985 e ordinanza n. 170/1988 Manifesta infondatezza.
 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 6 e 55).  Cost., artt. 3 e 53)
(GU n.17 del 26-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt.6 e 55 del
 d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  637  (Disciplina  dell'imposta  sulle
 successioni  e  donazioni), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio
 1988 dalla Commissione tributaria  di  primo  grado  di  Messina  sul
 ricorso  proposto da Pollicino Vittoria ed altra contro l'Ufficio del
 Registro di Messina, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 52, prima
 serie speciale, dell'anno 1988.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto   che,   con  ordinanza  emessa  il  9  maggio  1988,  la
 Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Messina,  sul  ricorso
 proposto da Pollicino Vittoria ed altra contro l'Ufficio del Registro
 di Messina, ha sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, in riferimento
 agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo  che  venga  dichiarata  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale;
    Considerato  che l'eccezione si appalesa manifestamente infondata,
 in quanto va ricordato che  l'imposizione  tributaria  inerente  alla
 successione  e'  in diretto collegamento con il patrimonio ereditario
 unitariamente considerato,  colpendo,  cioe',  l'eredita'  come  tale
 indipendentemente  dal trasferimento di ricchezza (sentenza n. 68 del
 1985 e ordinanza n. 170 del 1988);
      che  non risultano dedotti profili o argomenti diversi da quelli
 gia' presi in esame, o  comunque  tali  da  indurre  questa  Corte  a
 modificare il precedente orientamento;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972  n.  637
 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in
 riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,  dalla  Commissione
 tributaria di primo grado di Messina con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0473