MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Entrata  in  vigore  dell'accordo  istitutivo della Banca di sviluppo
Caraibica e  protocollo  che  stabilisce  la  procedura  di  modifica
dell'art. 36 dell'accordo, conclusi a Kingston il 18 ottobre 1969.
(GU n.99 del 29-4-1989)

   Il  26  ottobre 1988, in base ad autorizzazione disposta con legge
n. 198 del 17 maggio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta  Ufficale  n.  137  del  13 giugno 1988, e' stato depositato
presso il Segretario generale delle Nazioni  Unite  lo  strumento  di
adesione  all'accordo  istitutivo della Banca di sviluppo Caraibica e
protocollo che stabilisce  la  procedura  di  modifica  dell'art.  36
dell'accordo, conclusi a Kingston il 18 ottobre 1969.
   Al  momento  del  deposito dello strumento di adesione l'Italia ha
formulato la seguente riserva e dichiarazione:
   Reserve
    "Conforme'ment   a'   l'Article  55,  Par.  5,  de  l'Accord,  le
Gouvernement italien se re'serve a' lui-meme ed a'  ses  subdivisions
politiques   le  droit  d'exclure  de  l'exemption  fiscale  sur  les
re'mune'rations, les employe's qui sont  ressortissants  italiens  et
les e'trangers re'sidant en Italie en permanence".
   Declaration
    "Le Gouvernement italien de'clare que les immunite's pre'vues par
l'Accord sont assujetties a'  la  sauvegarde  des  exigences  d'ordre
public et de se'curite' nationale".
   Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, dell'accordo ed in seguito alla
risoluzione della Banca n. 5/85, l'Italia e'  divenuta  membro  della
Banca  e  parte  dell'accordo  dal  2 novembre 1988, data fissata dal
Consiglio dei governatori.