Entrata in vigore dell'accordo istitutivo della Banca di sviluppo Caraibica e protocollo che stabilisce la procedura di modifica dell'art. 36 dell'accordo, conclusi a Kingston il 18 ottobre 1969.(GU n.99 del 29-4-1989)
Il 26 ottobre 1988, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 198 del 17 maggio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficale n. 137 del 13 giugno 1988, e' stato depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite lo strumento di adesione all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo Caraibica e protocollo che stabilisce la procedura di modifica dell'art. 36 dell'accordo, conclusi a Kingston il 18 ottobre 1969. Al momento del deposito dello strumento di adesione l'Italia ha formulato la seguente riserva e dichiarazione: Reserve "Conforme'ment a' l'Article 55, Par. 5, de l'Accord, le Gouvernement italien se re'serve a' lui-meme ed a' ses subdivisions politiques le droit d'exclure de l'exemption fiscale sur les re'mune'rations, les employe's qui sont ressortissants italiens et les e'trangers re'sidant en Italie en permanence". Declaration "Le Gouvernement italien de'clare que les immunite's pre'vues par l'Accord sont assujetties a' la sauvegarde des exigences d'ordre public et de se'curite' nationale". Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, dell'accordo ed in seguito alla risoluzione della Banca n. 5/85, l'Italia e' divenuta membro della Banca e parte dell'accordo dal 2 novembre 1988, data fissata dal Consiglio dei governatori.