Esclusiva postale e corrieri internazionali.(GU n.99 del 29-4-1989)
Vigente al: 29-4-1989
Alle direzioni provinciali p.t. Alle direzioni compartimentali p.t. Alla direzione centrale servizi ispettivi Alla direzione generale p.t. - Ufficio organizzazione e coordinamento Al Gabinetto dell'On.le Ministro In esecuzione del disposto degli articoli 86 e 90 del Trattato di Roma, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, il servizio di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare svolto dai corrieri internazionali privati non e' piu' soggetto, con effetto dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al regime di esclusiva previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sempreche': le operazioni vengano effettuate da organizzazioni che esercitano l'impresa nel campo internazionale; le operazioni stesse riguardino invii per i quali sia assicurato un servizio celere. Le organizzazioni operanti nel settore sono tenute a comunicare l'esercizio dell'attivita' di raccolta, trasporto e recapito di corrispondenze celeri alle direzioni compartimentali p.t. territorialmente competenti, tenendo conto della ubicazione della propria sede principale in Italia. Contestualmente alla comunicazione indicheranno la rete gestita e le condizioni generali di fornitura del servizio riferite anche ai tempi di resa e alle tariffe. La comunicazione va effettuata da parte delle organizzazioni gia' operanti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da parte di quelle che si costituiranno successivamente a tale data, all'inizio dell'attivita'. Il direttore generale: PANELLA