N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 1989
N. 219 Ordinanza emessa il 13 febbraio 1989 dal tribunale di Rovigo nel procedimento penale a carico di Girardello Gino Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale. (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.18 del 3-5-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Girardello Gino, nato a Porto Tolle il 17 dicembre 1931, residente a Rosolina, via S. Teresa n. 38, sull'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 4, n. 7 della legge 516/1982 in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione sollevata dalla difesa di Girardello Gino, sentito il p.m. che si e' associato; ritenuto che con processo verbale del 1 giugno 1985 dell'ufficio imposte dirette di Adria, a Girardello Gino veniva contestata l'evasione di imposte sui redditi per l'esercizio 1982 e 1983 in quanto non aveva dichiarato alcuni cespiti, con differenza di reddito accertato di L. 89.775.000 per il 1983 e L. 151.419.000 per il 1982, che il Girardello Gino contestava l'accertamento; che preliminare e' l'esame dell'eccezione di incostituzionalita'; che essendo gia' stata sollevata analoga eccezione dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 374/1 del 12 febbraio-4 marzo 1988, il tribunale condividendo le argomentazioni ivi svolte, rileva la mancanza di criteri normativi cui fare riferimento per determinare la rilevanza dell'alterazione risultata dalla dichiarazione dei redditi e cio' in violazione del principio di tassativita' della norma penale, nonche' la disparita' di trattamento tra cittadini derivante dall'applicazione di molteplici e disparati criteri interpretativi. Ritenuta pertanto la fondatezza dell'eccezione e la sua rilevanza per il caso in esame, tenuto conto che dalle difese in atti risulta contestato l'accertamento e' probabile un'individuazione diversa ed inferiore dell'ammontare dell'evasione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Manda alla cancelleria per la comunicazione dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle Camere. Rovigo, addi' 13 febbraio 1989 Il presidente: CAMPANATO 89C0452