N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 1989

                                 N. 219
      Ordinanza emessa il 13 febbraio 1989 dal tribunale di Rovigo
          nel procedimento penale a carico di Girardello Gino
 Imposta  - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante
 - Indeterminatezza,  in  parte  qua,  della  norma  incriminatrice  -
 Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.18 del 3-5-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Girardello Gino, nato a  Porto  Tolle  il  17  dicembre  1931,
 residente  a  Rosolina,  via  S.  Teresa  n.  38,  sull'eccezione  di
 incostituzionalita'  dell'art.  4,  n.  7  della  legge  516/1982  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  25 della Costituzione sollevata dalla
 difesa di Girardello Gino, sentito il  p.m.   che  si  e'  associato;
 ritenuto  che  con  processo  verbale del 1› giugno 1985 dell'ufficio
 imposte  dirette  di  Adria,  a  Girardello  Gino  veniva  contestata
 l'evasione  di  imposte  sui  redditi  per l'esercizio 1982 e 1983 in
 quanto non aveva dichiarato alcuni cespiti, con differenza di reddito
 accertato  di L. 89.775.000 per il 1983 e L. 151.419.000 per il 1982,
 che il Girardello Gino contestava l'accertamento; che preliminare  e'
 l'esame dell'eccezione di incostituzionalita'; che essendo gia' stata
 sollevata analoga eccezione dalla Corte di cassazione  con  ordinanza
 n.  374/1  del 12 febbraio-4 marzo 1988, il tribunale condividendo le
 argomentazioni ivi svolte, rileva la mancanza  di  criteri  normativi
 cui  fare  riferimento  per determinare la rilevanza dell'alterazione
 risultata dalla dichiarazione dei redditi e cio'  in  violazione  del
 principio  di  tassativita' della norma penale, nonche' la disparita'
 di  trattamento  tra   cittadini   derivante   dall'applicazione   di
 molteplici e disparati criteri interpretativi.
    Ritenuta  pertanto la fondatezza dell'eccezione e la sua rilevanza
 per il caso in esame, tenuto conto che dalle difese in  atti  risulta
 contestato  l'accertamento  e' probabile un'individuazione diversa ed
 inferiore dell'ammontare dell'evasione.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo  comma,  n.  7,  della
 legge  7  agosto  1982,  n.  516,  in  riferimento agli artt. 3 e 25,
 secondo comma, della Costituzione nella parte  in  cui  prevede  come
 elemento  costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del
 risultato della dichiarazione;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  comunicazione dell'ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle  Camere.
      Rovigo, addi' 13 febbraio 1989
                        Il presidente: CAMPANATO

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