N. 238 ORDINANZA 13 - 21 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Professionisti - Medici - Libera professione - Determinazione di
 mezzi adeguati per l'assicurazione contro la vecchiaia Correlativa
 contribuzione - Criteri e limiti - Omessa previsione - Mancata
 indicazione circa l'oggetto della domanda del giudizio principale -
 Difetto di rilevanza della questione Manifesta inammissibilita'.
 D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile
 1956, n. 561).  Cost., artt. 3, 23 e 38)
(GU n.18 del 3-5-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21 del decreto
 legge del Capo Provvisorio dello Stato  13  settembre  1946,  n.  233
 (Ricostituzione  degli  Ordini  delle  professioni sanitarie e per la
 disciplina dell'esercizio delle professioni stesse),  ratificato  con
 legge  17  aprile  1956,  n.  561  (Ratifica ai sensi dell'art. 6 del
 decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di  decreti
 legislativi   emanati   dal   Governo   durante   il   periodo  della
 Costituente), promosso con ordinanza emessa il  20  giugno  1988  dal
 Pretore  di  Firenze  nei  procedimenti  civili  riuniti vertenti tra
 Sassone Walter ed altro e l'ENPAM, iscritta al n.  667  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Sassone  Walter ed altro e
 dell'ENPAM nonche' l'atto di intervento del Presidente del  Consiglio
 dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Uditi  gli  avv.ti Francesco P. Rossi per Sassone Walter ed altro,
 Giovanni Motzo e Tommaso Manferoce per  l'ENPAM  e  l'Avvocato  dello
 Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Ritenuto   che,   nel   corso  di  due  giudizi  riuniti  promossi
 rispettivamente dal dott. Walter Sassone e dal dott. Giulio Tonietti,
 medici  liberi  professionisti, contro l'Ente nazionale di previdenza
 ed assistenza medici (ENPAM), il Pretore di  Firenze,  con  ordinanza
 del  20  giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23 e
 38,  secondo  e  quarto  comma,  della  Costituzione,  questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 21 del decreto legislativo 13
 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n.  561,
 "nella  parte in cui non detta criteri e limiti per la determinazione
 di mezzi adeguati per l'assicurazione contro  la  vecchiaia  e  della
 correlativa contribuzione";
      che  nel  giudizio  davanti  alla Corte si sono costituiti sia i
 ricorrenti aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimmessione
 e   sviluppandole   in   un'ampia  memoria,  sia  l'ENPAM,  eccependo
 preliminarmente l'inammissibilita' della  questione  e  in  subordine
 domandando che sia dichiarata infondata;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo parimenti  per
 l'inammissibilita' o, in subordine, l'infondatezza;
    Considerato  che  il Pretore ha omesso qualsiasi indicazione circa
 l'oggetto della domanda proposta dai ricorrenti, onde  l'affermazione
 di  rilevanza  della  questione  ai fini della decisione del giudizio
 principale, inserita nel dispositivo  dell'ordinanza  di  rimessione,
 appare del tutto indimostrata;
      che,   sotto  un  ulteriore  profilo,  l'inammissibilita'  della
 questione risulta dall'ordinanza medesima, la' dove  esclude  che  il
 vuoto  di  disciplina,  che  si  aprirebbe  in seguito all'ipotizzata
 declaratoria di incostituzionalita'  della  norma  denunziata,  possa
 essere  colmato  ad  opera  del  giudice  ordinario  con "l'immediata
 omologazione della disciplina previdenziale dei medici a quella delle
 altre   categorie   di   professionisti"   semplicemente  in  via  di
 disapplicazione del regolamento  dell'ENPAM  approvato  con  d.m.  18
 novembre  1981 (modificato con d.m. 23 giugno 1983), con cio' finendo
 col mettere in dubbio la stessa giurisdizione del giudice a quo;
    Visti  gli  artt.  26  della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo  del
 Capo   provvisorio   dello   Stato   13   settembre   1946,   n.  233
 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni  sanitarie  e  per  la
 disciplina  dell'esercizio  delle professioni stesse), ratificato con
 legge 17 aprile 1956 n.  561  (Ratifica  ai  sensi  dell'art.  6  del
 decreto  legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti
 legislativi  emanati   dal   Governo   durante   il   periodo   della
 Costituente),  sollevata  dal Pretore di Firenze, in riferimento agli
 artt. 3, 23 e 38, secondo e  quarto  comma,  della  Costituzione  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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