MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 4 aprile 1989, n. 29 

  Disposizioni  per  l'applicazione  del  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente  la  "Disciplina
dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste
di   collocamento   ai   fini    dell'assunzione    nella    pubblica
amministrazione".
(GU n.111 del 15-5-1989)
 
 Vigente al: 15-5-1989  
 

                                   Agli     uffici     regionali    e
                                  provinciali  del  lavoro  e   della
                                  massima occupazione
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri   -   Dipartimento   della
                                  funzione pubblica
                                  Ai commissari di Governo
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della regione siciliana
                                  Al presidente della provincia
                                  autonoma di Trento
                                  Al presidente della provincia
                                  autonoma di Bolzano
                                  Al servizio centrale U.L.M.O.
                                  Al servizio centrale ispettorati
                                  del lavoro
                                   All'ufficio    speciale   per   il
                                  collocamento dei  lavoratori  dello
                                  spettacolo
                                  Agli ispettorati regionali e
                                  provinciali del lavoro
PREMESSA
  Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31 dicembre 1988 e' stato
pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del
27  dicembre  1988 concernente la "Disciplina dell'avviamento e della
selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini
dell'assunzione  nella  pubblica amministrazione". Il citato decreto,
di modifica e di integrazione del precedente decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  n. 392 del 18 settembre 1987, e' stato
emanato ai sensi del comma 4-quater dell'art. 4 della legge 20 maggio
1988, n. 160, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28
marzo 1988, n. 86.
  La  complessita' delle innovazioni introdotte dal predetto articolo
di legge e dal decreto attuativo nelle procedure di cui  all'art.  16
della  legge  28  febbraio  1987, n. 56, comporta la emanazione delle
presenti direttive che, per la  natura  di  peculiare  autonomia  del
sistema  di avviamento a selezione nel pubblico impiego, non appaiono
suscettibili di interventi modificativi o integrativi da parte  degli
organi collegiali periferici.
  1) Campo di applicazione.
 La  individuazione dei destinatari attivi operata dall'art. 4, comma
4- bis, della  legge  n.  160/1988  risulta  meglio  precisata  dalla
sopravvenuta legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante "Disposizioni in
materia di pubblico impiego".
  L'espressione  "le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, gli enti pubblici non economici  a  carattere  nazionale  e
quelli  che  svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i
comuni, le USL" usata dal predetto art. 4, comma 4-bis,  deve  essere
intesa, infatti, come comprensiva di "le amministrazioni civili dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre  amministrazioni  ed
enti   pubblici   istituzionali  e  territoriali",  cosi'  come  piu'
chiaramente si esprime il comma primo  dell'art.  7  della  legge  n.
554/1988.
  Quest'ultima  disposizione, pertanto, e' da ritenersi confermativa,
in maniera piu' puntuale, di quella dell'art. 4 succitato, atteso che
essa  ribadisce  che  per  la  costituzione  di  rapporti di pubblico
impiego a tempo determinato "limitatamente al personale  dei  profili
professionali   che   richiedano   il  solo  requisito  della  scuola
dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art.
16  della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n.  392,  e  successive
modificazioni ed integrazioni".
  Un  ampliamento,  inoltre,  risulta  effettuato  dall'art.  4 della
citata legge n. 554/1988. Il  comma  3  di  tale  articolo,  infatti,
modifica il disposto del comma 4- bis dell'art. 4 della legge n. 160,
dal momento che  dispone  l'applicabilita'  all'Ente  ferrovie  dello
Stato,  alle  gestioni  commissariali  governative  ed  alle  aziende
regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici
trasporti   locali   della   nuova   procedura   di  assunzione,  non
ricomprendendo cosi' questi ultimi negli enti pubblici economici, che
sono  espressamente  sottratti  agli  obblighi della normativa di cui
trattasi.
  Restano  esclusi dalla sfera di applicazione della normativa di cui
all'art. 16  della  legge  n.  56/1987,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  i  restanti  enti  pubblici  economici,  il  Ministero
dell'interno, ai sensi del decreto-legge n. 397 del 21 settembre 1987
convertito  in  legge  n.  472  del 20 novembre 1987, il Ministero di
grazia e giustizia ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n.  35,  per
quanto  riguarda l'assunzione del personale della carriera ausiliaria
addetto  al  servizio  automezzi,  le  Forze  armate   ed   i   corpi
militarmente  ordinati,  ai sensi del comma ottavo, art. 16, legge n.
56/1987.
  Le  regioni  a statuto ordinario, nella loro organizzazione interna
ed  in  quella  degli  enti   di   loro   emanazione,   sono   tenute
all'applicazione,   relativamente   alle   sole  assunzioni  a  tempo
indeterminato, della normativa di cui trattasi,  in  quanto  recepita
nei rispettivi ordinamenti, con normazione concorrente, atteso che in
materia l'art. 16 della legge n. 56/1987, e successive  modificazioni
ed  integrazioni, assume nei loro confronti "valore di principio e di
indirizzo".
  I  destinatari  passivi  delle  disposizioni di cui trattasi sono i
lavoratori, in possesso dei  requisiti  richiesti  per  l'accesso  ai
pubblici  impieghi,  iscritti nelle liste ordinarie di collocamento o
in  quelle  di  mobilita'  e  i  lavoratori  iscritti   nelle   liste
circoscrizionali  per  il collocamento in agricoltura che ne facciano
espressa  richiesta  alla  sezione  circoscrizionale  per   l'impiego
competente    per    territorio    in    relazione   alla   residenza
dell'interessato.
  Si  richiama,  inoltre,  il  contenuto  dell'art. 4, comma 5, della
legge 20 maggio 1988, n. 160, per quanto riguarda i soggetti  sospesi
dal  lavoro  fruenti  del  trattamento  straordinario di integrazione
salariale senza rotazione.
  Cio'   premesso   in  generale,  l'assoggettabilita'  o  meno  alla
normativa  in  argomento  rientra   nella   autonoma   ed   esclusiva
responsabilita'  dell'amministrazione  o  dell'ente  che  formula  la
richiesta e, qualora si presentino casi  di  dubbia  interpretazione,
dovra'  essere  tempestivamente  interessato  il  Dipartimento  della
funzione pubblica, tramite questo Ministero.
  Pertanto,  le  sezioni circoscrizionali per l'impiego evaderanno in
ogni caso le richieste di avviamento  a  selezione,  prescindendo  da
ogni  valutazione  circa la legittimita' ed il merito delle richieste
medesime.
 2) Requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi.
 Restano fissati i requisiti illustrati al punto 3 della circolare n.
9895 in data 11  dicembre  1987  della  Presidenza  del  Consiglio  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  30  dicembre  1987,  che,   per   completezza   della
trattazione, si riportano di seguito:
    a) cittadinanza italiana;
    b) idoneita' fisica all'impiego;
    c) godimento dei diritti politici;
    d)  essere  in  regola  con  le  leggi  concernenti  gli obblighi
militari;
    e)  aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non oltrepassato
il quarantesimo anno di eta', salvo i casi di  elevazione  e  di  non
applicazione  del limite massimo di eta' previsti dalle norme e dagli
ordinamenti vigenti.
  Relativamente  al requisito dell'eta', le istruzioni ora richiamate
devono essere aggiornate alla luce delle innovazioni introdotte dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 25.
  Va  peraltro  sottolineato  che  l'art.  1  della  citata  legge n.
25/1989, con riferimento alle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato, testualmente stabilisce che "...i
l limite massimo di eta' non puo' superare, anche in caso  di  cumulo
di   benefici,  i  45  anni  di  eta'".  L'art.  3,  invece,  facendo
riferimento ai concorsi ed  alle  selezioni  degli  enti  di  diritto
pubblico non economici, delle regioni, delle unita' sanitarie locali,
delle comunita'  montane,  degli  enti  pubblici  economici  e  degli
istituti  di  credito di diritto pubblico, ha stabilito che il limite
massimo non puo' essere inferiore a  40  anni.  Ne  consegue  che  le
sezioni  circoscrizionali  dovranno  procedere  alla  iscrizione  dei
lavoratori  che  chiedono  l'inserimento  nella  graduatoria  di  cui
all'art.  16,  prescindendo  dall'eta'.  Sara'  poi l'amministrazione
competente che, presentando la richiesta di avviamento  a  selezione,
dovra'  specificare,  ai  sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27  dicembre  1988,  il  limite
massimo  previsto  dal  proprio  ordinamento, ritenendosi precluso da
parte della  sezione  ogni  sindacato  relativo  ai  limiti  di  eta'
indicati dall'ente assumente.
  Sono fatti salvi i diversi limiti di eta' previsti dalla precedente
normativa in favore "dei lavoratori che sono  sospesi  dal  lavoro  e
godono  del trattamento straordinario di integrazione salariale senza
rotazione" (art. 4, comma 5, della legge 20 maggio 1988, n. 160).
  Si  precisa,  infine,  che  il beneficio del piu' elevato limite di
eta' (45 anni) di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1978,  n.  288,
previsto  in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei soggetti
equiparati, deve ritenersi applicabile a tutte le categorie  protette
di  cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
  Per  l'eventuale  fase  transitoria  concernente  gli  avviamenti a
selezione relativi alla graduatoria consolidata al 31 dicembre  1987,
devono  necessariamente ritenersi inapplicabili i piu' elevati limiti
di eta'  previsti  dalla  citata  legge  n.  25/1989,  in  quanto  la
concessione dei benefici di cui trattasi e' posteriore alla validita'
al 31 dicembre 1987 della graduatoria in corso.
  Ovviamente,  i  predetti  aspiranti  a selezione hanno pieno titolo
all'inserimento nella graduatoria  futura  formata  secondo  i  nuovi
criteri  fruendo, quindi, delle possibilita' di avviamento sulla base
della graduatoria  formulata  al  31  dicembre  1989  e  utilizzabile
nell'anno successivo.
  E'  opportuno  precisare  che,  per  effetto  della nuova norma sui
limiti di eta', i soggetti interessati, che alla data del 31 dicembre
1988  risultino  iscritti  nelle  liste  di collocamento oppure nelle
liste di mobilita' e i lavoratori beneficiari della CIGS a  zero  ore
senza rotazione e che intendano essere inseriti nella graduatoria per
l'avviamento a selezione di cui all'art. 16 della legge  n.  56/1987,
devono  presentare  la  relativa  domanda  e  saranno  inseriti nella
graduatoria riferita al 31 dicembre 1989.
  La   legge   n.   160/1988   ha   introdotto   il  requisito  della
professionalita',   modificando   radicalmente    quanto    contenuto
nell'originario art. 16, laddove si faceva riferimento al solo titolo
di studio.
  Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre
1988,  chiarendo  il  concetto  di  professionalita',  ha   previsto,
all'art.  1,  comma 2, la riconduzione, anche mediante equiparazione,
della preparazione, della  qualificazione  e  della  specializzazione
desumibili  sia  dalla  qualifica,  che dalla categoria o dal profilo
professionale alle qualifiche  di  iscrizione  dei  lavoratori  nelle
liste    di   collocamento.   Ne   consegue,   ovviamente,   che   le
amministrazioni richiedenti, nel formulare le richieste di avviamento
a   selezione,  dovranno  indicare  le  qualifiche  del  collocamento
elencate nel prontuario delle qualifiche professionali  in  dotazione
alle   sezioni  circoscrizionali  (es.:   impiegato  d'ordine  e  non
applicato; impiegato d'ordine e non collaboratore amministrativo). Le
sezioni  medesime  presteranno agli enti la massima collaborazione al
fine di consentire detta riconduzione.
  Come  si  rileva  dall'ultimo  comma  dell'art.  1  del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, sono  escluse
dall'applicazione  della  normativa  in  esame  le qualifiche di alta
specializzazione di cui all'art. 34 della legge 20  maggio  1970,  n.
300.
  Occorre,  in  proposito, tener conto che siffatte specializzazioni,
contenute nel decreto ministeriale  19  maggio  1973,  devono  essere
ricondotte   dalle   amministrazioni  e  dagli  enti  assumenti  alle
qualifiche, categorie e profili professionali previsti dai rispettivi
ordinamenti.
  Pertanto,  la  richiesta  numerica  di avviamento a selezione sara'
effettuata dalle amministrazioni  o  enti  interessati  soltanto  per
quelle   qualifiche   o   professionalita'  diverse  e  comunque  non
equiparabili - sulla base di un esclusivo  giudizio  di  equipollenza
degli  stessi soggetti pubblici - alle alte specializzazioni previste
dal decreto ministeriale del 19 maggio 1973.
  Ovviamente, negli altri casi, saranno attivabili, per le assunzioni
a tempo indeterminato, le ordinarie procedure concorsuali.
  Anche   per   quanto   concerne   l'indicazione   della   qualifica
professionale   risultante   nella   richiesta   numerica   dell'ente
assumente,  resta  precluso  ogni  sindacato  da  parte della sezione
ricevente che dovra', comunque, procedere all'evasione della  stessa,
secondo le direttive contenute nella presente circolare.
  L'art.  3,  comma  6,  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri vigente prevede la dichiarazione del lavoratore alla sezione
di   iscrizione   circa   il  possesso  dei  requisiti  generali  per
l'ammissione ai pubblici  impieghi  e  l'accertamento  dell'effettivo
possesso   dei   predetti  requisiti  da  parte  dell'amministrazione
assumente.
  In  attesa  della  distribuzione  del  nuovo  modello C/ISCRIZIONE,
contenente un apposito riquadro relativo alla suddetta dichiarazione,
e'  opportuno che le sezioni circoscrizionali integrino, per le nuove
domande di inserimento nelle  graduatorie,  il  modello  in  uso  con
espressa  dichiarazione  resa  in  tal  senso  dal  lavoratore. Per i
lavoratori gia' inseriti nelle graduatorie la predetta  dichiarazione
potra'    essere    effettuata    dall'interessato    in    occasione
dell'avviamento a selezione, oppure in sede  di  revisione  periodica
dello stato di disoccupazione.
  Le sezioni circoscrizionali valuteranno l'opportunita' di ricorrere
ad altre forme  di  acquisizione  della  predetta  dichiarazione,  in
relazione  alle  maggiori  probabilita'  di  avviamento  dei  singoli
lavoratori, derivanti dalla posizione in graduatoria posseduta.
3) Descrizioni nelle liste.
  Presupposto  per  l'ammissione  alle  procedure  di cui all'art. 16
della legge n. 56/1987, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
e'  l'iscrizione  nelle  liste del collocamento oppure nelle liste di
mobilita'.
 I  lavoratori  che intendono partecipare agli avviamenti a selezione
per  assunzione   a   tempo   pieno   e   indeterminato   presso   le
amministrazioni  e  gli enti pubblici di cui al citato art. 16 devono
compilare il modello C/ISCRIZIONE e contrassegnare l'apposita casella
relativa  alla  normativa  in argomento, riportata nel primo riquadro
del  frontespizio  del  citato  modello  C/ISCRIZIONE.  I  lavoratori
stessi,  qualora  intendano  essere  avviati  a  selezione  anche per
rapporti a tempo parziale, di breve durata  e  a  tempo  determinato,
pieno   o   parziale,   devono   dichiarare   espressamente  la  loro
disponibilita'; in mancanza di tale dichiarazione gli stessi non sono
considerati  disponibili,  relativamente a tali avviamenti. Sul nuovo
modello  in  corso  di  ristampa  e'  previsto  un  apposito  quadro,
contrassegnato 9-bis.
  La  predetta  domanda  deve  essere  presentata  personalmente  dal
lavoratore interessato alla sezione  circoscrizionale  per  l'impiego
nel  cui territorio e' compreso il comune di residenza oppure spedita
a  mezzo  raccomandata,  senza  avviso  di  ricevimento,  con   firma
autenticata, ai sensi della normativa vigente.
  Considerata  l'intervenuta  unificazione  dei modelli di iscrizione
precedentemente in uso in un unico stampato denominato  C/ISCRIZIONE,
non  e'  piu'  necessaria  l'utilizzazione  del  registro  iscrizione
separato (C/4), istituito a suo tempo  per  le  annotazioni  relative
agli aspiranti agli avviamenti a selezione.
  Pertanto,  i  nominativi  dei  soggetti  che  in sede di iscrizione
chiedono anche l'applicazione dell'art. 16 citato  saranno  riportati
sul  registro  C/4  ordinario,  annotando  a  fianco  le  indicazioni
relative all'art. 16.
  I  nominativi dei lavoratori in mobilita' che, previa presentazione
del modello C/ISCRIZIONE, chiedano di essere inseriti in  graduatoria
per  l'avviamento  a selezione presso le pubbliche amministrazioni in
genere, verranno riportati sul registro  C/4  ordinario  annotando  a
margine  la  dicitura  "MOB".  Analoga annotazione va riportata sullo
stesso registro C/4 per  i  lavoratori  in  CIGS  a  zero  ore  senza
rotazione  che, previa domanda, chiedono l'inserimento in graduatoria
per l'avviamento a selezione.
  Sui  modelli  in  uso  (C/1,  C/2,  C/3)  dovranno  essere comunque
riportate le indicazioni relative all'art. 16.
  Nell'attuale  fase  transitoria  in cui non si e' ancora pienamente
realizzata la rete informatica, in grado di trasmettere  direttamente
gli  elementi  relativi  alla scelta della seconda circoscrizione, e'
necessario che la Sezione di prima  iscrizione  invii  sollecitamente
alla   seconda,  con  le  modalita'  ritenute  piu'  idonee,  i  dati
essenziali relativi all'interessato per l'inserimento di questo nella
graduatoria ed elencati al punto 4) della presente circolare.
  Fra  tali  dati  e'  da  prevedere  anche l'esplicita dichiarazione
dell'interessato circa la propria disponibilita' ad essere avviato  a
lavori  di breve durata, a tempo determinato e a tempo parziale nella
seconda circoscrizione prescelta. In assenza di tale dichiarazione, i
lavoratori suddetti non saranno considerati per tali avviamenti.
  Il  lavoratore  iscritto nelle liste di collocamento e non inserito
nella graduatoria ex art. 16, che trasferisca ai sensi  dell'art.  1,
comma  4,  della  legge  n.  56/1987  la  propria iscrizione ad altra
sezione circoscrizionale senza cambiare residenza, ove intenda, nella
nuova  sede  di  iscrizione  presentare  domanda per essere avviato a
selezione presso enti e amministrazioni pubbliche deve farne  domanda
alla   nuova  circoscrizione,  fornendo  gli  elementi  previsti  dai
riquadri 1 e 9- bis del modello C/ISCRIZIONE.
  Nel caso che lo stesso intenda concorrere ad avviamenti a selezione
presso una seconda circoscrizione, la scelta  deve  abbligatoriamente
ricadere in quella in cui conserva la residenza.
  Le  stesse  modalita'  si  applicano  anche  nel  caso  in  cui  il
lavoratore abbia gia' chiesto l'inserimento in graduatoria ex art. 16
nella circoscrizione di residenza.
  Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto in due circoscrizioni ai
sensi  del  secondo   comma   dell'art.   16,   qualora   trasferisca
l'iscrizione  ai  sensi  del  quarto comma dell'art. 1 della legge n.
56/1987, il lavoratore medesimo verra'  inserito,  a  domanda,  nella
graduatoria  ex  art.  16 della sezione presso la quale ha trasferito
l'iscrizione, graduatoria riferita al 31 dicembre dell'anno nel quale
e' avvenuto il trasferimento e da far valere nell'anno successivo. Il
lavoratore  stesso  continuera'  a  conservare   l'iscrizione   nella
graduatoria   della   circoscrizione   di  residenza,  mentre  verra'
cancellato da quella della seconda circoscrizione alla  scadenza  del
periodo  di  validita'  della graduatoria riferita all'anno in cui il
trasferimento e' avvenuto.
  In  tal  caso  la  sezione  di residenza dovra' darne comunicazione
anche alla seconda circoscrizione ai fini della  cancellazione  dalla
graduatoria.
  I  lavoratori  che,  avvalendosi della facolta' di cui all'art. 16,
secondo  comma,  della   legge   n.   56/1987,   intendano   chiedere
l'inserimento nelle graduatorie di una delle sezioni circoscrizionali
per l'impiego della regione  autonoma  della  Valle  d'Aosta,  devono
essere informati della necessita' della conoscenza anche della lingua
francese ai fini dell'accesso ai pubblici impieghi in tale regione ai
sensi dell'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196.
  I  destinatari dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
i soggetti di cui all'art. 6, quarto comma,  e  all'art.  21,  quinto
comma, della stessa legge, sono avviati alle prove selettive previste
dall'art. 16 della legge n. 56/1987  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, secondo la loro posizione in graduatoria, unitamente ai
lavoratori iscritti nelle liste di collocamento.
  Nei casi in cui le pubbliche amministrazioni, tenute all'osservanza
del citato  art.  19,  avanzino  specifica  richiesta  relativa  alla
copertura dei posti da attribuire secondo la percentuale riservataria
per rapporti  a  tempo  indeterminato,  la  sezione  circoscrizionale
provvedera'  a  fornire  l'elenco  dei  nominativi  dei soggetti gia'
iscritti ed in possesso delle  qualifiche  e  delle  specializzazioni
conseguite  durante il servizio di leva sempre per rapporti di lavoro
a tempo indeterminato - sulla base della copia del foglio matricolare
o  dello  stato  di  servizio  rilasciati  dagli  organismi  militari
competenti, apportando le relative annotazioni nelle  graduatorie  di
precedenza,  cosi'  come  precisato  dall'art.  3, comma 7, e art. 4,
comma 4, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27
dicembre 1988.
4) Criteri per la formazione della graduatoria - Validita' e
   pubblicazione.
  Le  graduatorie  circoscrizionali  e quelle integrate conterranno i
seguenti elementi:
   1) numero d'ordine;
   2) cognome e nome;
   3) data di nascita;
   4) indicazione in codice qualifiche possedute (fino
a tre);
   5) anzianita' iscrizione (data e punteggio);
   6) reddito (importo e punteggio);
   7) persone a carico (numero e punteggio);
   8) punteggio collocamento ordinario;
   9) detrazione art. 16;
   10) punteggio ex art. 16.
  La  tabella  allegata  al  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988 fissa, per la formazione delle graduatorie,
nuovi  criteri  uniformi  su  tutto  il  territorio  nazionale.  Tali
criteri, che debbono ritenersi inderogabili ai fini della  formazione
della  graduatoria  di  cui  all'art.  16  della  legge  n.  56/1987,
differiscono da quelli indicati nella circolare  n.  74/1988  del  21
luglio  1988,  unicamente  per  gli effetti derivanti dalla posizione
lavorativa del coniuge.
  Il  punteggio conseguito da ciascun lavoratore iscritto nella prima
classe delle liste di collocamento della sezione circoscrizionale  di
residenza  e'  diminuito di un coefficiente del 10%, qualora il tasso
ufficiale  di  disoccupazione  del  territorio  circoscrizionale  sia
superiore di un terzo a quello medio nazionale.
  Per   la  individuazione  dei  tassi  ufficiali  di  disoccupazione
calcolati secondo quanto determinato dal decreto del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri citato, si rinvia al contenuto del tabulato,
predisposto dalla Direzione generale  dell'osservatorio  del  mercato
del lavoro - trasmesso con plico separato - dal quale si rileva che i
lavoratori iscritti presso le sezioni circoscrizionali contrassegnate
con  il  doppio  asterisco  hanno  titolo alla predetta detrazione di
punteggio.
  Il  punteggio  complessivo di graduatoria deve essere riferito alla
data del 31 dicembre di ciascun anno.
  Considerato  che  l'art.  16  della legge n. 56/1987 stabilisce che
alle occasioni di  lavoro  previste  dallo  stesso  articolo  possono
partecipare "gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di
mobilita', a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti",  tra
i  lavoratori sono da comprendere anche gli appartenenti alla seconda
e terza  classe  delle  predette  liste  (con  esclusione  di  quelli
previsti  dal  comma  5,  punto  c),  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988).
  Va  peraltro rilevato che il secondo comma dell'art. 10 della legge
n. 56/1987 stabilisce che le classi indicate al comma 1 costituiscono
ordine  assoluto  di  precedenza nell'avviamento al lavoro. Pertanto,
gli iscritti alla seconda classe saranno inseriti in graduatoria  nel
caso  di  esaurimento della graduatoria degli appartenenti alla prima
classe, e gli iscritti alla terza classe ad eventuale esaurimento  di
quelli della seconda classe.
  In  caso  di  esaurimento e di inesistenza di iscritti ai sensi del
piu' volte citato art. 16, sono  attivate  le  vigenti  procedure  in
materia di reperimento della manodopera.
  In   particolare,   sara'   attivata   la   ricerca  nelle  sezioni
circoscrizionali  attigue  e,  ove  tale  operazione  dia   risultati
negativi,  si  potra' provvedere ad individuare i lavoratori inseriti
nelle graduatorie del collocamento ordinario  ed  in  possesso  della
qualifica  richiesta, sempre nel rispetto dell'ordine di graduatoria.
  Per   quanto  concerne  l'elemento  della  situazione  economica  e
patrimoniale del lavoratore, i redditi complessivi  lordi  da  lavoro
e/o  patrimoniali,  percepiti  dall'interessato  nell'anno  in corso,
devono essere dichiarati al momento della presentazione  dei  modelli
C/ISCRIZIONE;   le   variazioni   di   reddito   che  si  verifichino
successivamente in corso d'anno vanno segnalate  alla  sezione  dallo
stesso   iscritto   per   gli  adempimenti  conseguenti.  Le  Sezioni
circoscrizionali possono richiedere idonea documentazione a riscontro
delle  dichiarazioni  rese  e  promuovere  gli opportuni accertamenti
presso gli uffici competenti.
  Le  graduatorie  per  gli  avviamenti  a  selezione hanno validita'
annuale e il punteggio da attribuire o da rideterminare ai lavoratori
a  seguito  di variazioni degli elementi costitutivi va riferito alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente.
  Le  graduatorie  annuali devono essere pubblicate entro il 31 marzo
di ciscun anno.
  Ai  sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  citato,  fino  al  31  marzo  1989  e  comunque  fino  alla
pubblicazione  delle  nuove  graduatorie,  gli avviamenti a selezione
vengono effettuati  sulla  base  delle  graduatorie  definite  al  31
dicembre 1987.
  Tenuto  conto  dei  nuovi  limiti  massimi di eta' per l'accesso ai
pubblici  impieghi  determinati  dalla  legge  n.  25/1989,   si   fa
riferimento alle indicazioni gia' fornite al punto 2) "Requisiti".
  Come  sopra  richiamato  la  graduatoria  ha validita' per tutta la
durata  dell'anno  successivo  ed  e'  suscettibile   di   variazione
immediata  al  verificarsi  dell'occupazione dell'interessato, quando
detto stato occupativo implichi la cancellazione dalla  prima  classe
delle  liste di collocamento ex art. 10, legge n. 56/1987 o da quelle
agricole, ovvero  dalle  liste  di  mobilita'  o  per  effetto  della
cessazione  del trattamento di CIGS derivante dalla rioccupazione del
lavoratore.
  La   posizione   in  graduatoria  ed  il  relativo  punteggio  sono
immediatamente rideterminati anche nel caso  di  assunzione  a  tempo
indeterminato  o  per  periodi superiori ai quattro mesi del coniuge,
secondo quanto  stabilito  nella  tabella  allegata  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in parola.
  Ai  sensi della normativa vigente e al fine dell'esecutivita' delle
graduatorie,  e'  necessario  che  le   stesse   vengano   sottoposte
all'approvazione  della  competente  commissione circoscrizionale per
l'impiego che potra' anche stabilire specifiche modalita' dirette  ad
assicurare   la   pubblicizzazione  e,  comunque,  la  piu'  completa
informazione dei lavoratori interessati. In ogni caso, la graduatoria
stessa  verra'  pubblicata  nei  locali della sezione, per consentire
agli interessati di prenderne visione ed  eventualmente  di  proporre
ricorso  entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  stessa, ai sensi
dell'art. 20, legge n. 56/1987.
5) Pubblicita' delle richieste e dei bandi per l'effettuazione delle
   assunzioni.
  Gli  articoli  4  e  5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988 cui si fa rinvio prevedono le modalita'  di
pubblicazione  delle  richieste di avviamento a selezione e dei bandi
di offerte di lavoro per le assunzioni presso  le  amministrazioni  e
gli enti pubblici interessati.
  Si fa presente, inoltre, che, ai fini di garantire la piu' completa
informazione circa le predette  occasioni  di  lavoro,  le  richieste
devono  essere esposte al pubblico nell'albo degli uffici competenti,
fatta   salva   ogni   ulteriore   e   piu'   opportuna   forma    di
pubblicizzazione, ritenuta idonea a livello locale.
6) Modalita' di assunzione nelle sedi centrali delle amministrazioni
   dello  Stato  e  degli  enti  pubblici  non  economici a carattere
   nazionale e interregionale.
  Per  quanto  riguarda  gli  avviamenti  a  selezione  per  posti da
ricoprire nelle sedi centrali delle  amministrazioni  dello  Stato  e
degli  altri  enti  pubblici,  si  rinvia  all'art. 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 nel quale sono
ampiamente  disciplinate  le  modalita'  e  le procedure previste per
detti avviamenti.
  In  particolare,  le sezioni circoscrizionali provvederanno, con la
massima  tempestivita',  a   documentare   lo   stato   disoccupativo
dell'interessato mediante il rilascio della prescritta certificazione
o  apponendo  sulla  domanda  la   relativa   attestazione   con   la
specificazione  dell'anzianita'  e  della  classe di iscrizione nelle
liste,  della  qualifica  posseduta,  del  numero  di  posizione   in
graduatoria  ex  art.  16  del  relativo  punteggio e delle eventuali
annotazioni di rilievo (es.  beneficiario  art.  19  della  legge  24
dicembre 1986, n. 958).
7)  Avviamento a selezione a livello locale o periferico e procedura.
  L'art.  4  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
citato prevede le procedure da seguire per gli avviamenti a selezione
presso gli enti locali e periferici.
  In  particolare,  la  richiesta  di  avviamento  deve  contenere  i
seguenti elementi:
    a)  denominazione  dell'amministrazione  dello  Stato o dell'ente
pubblico richiedente;
    b) sede di lavoro;
    c)  numero  delle  unita' da avviare a selezione, che deve essere
pari a quello dei posti da ricoprire;
    d) indicazione del titolo di studio;
    e)  qualifica  richiesta che deve corrispondere alla qualifica di
iscrizione nelle liste di collocamento;
    f) livello di inquadramento e retributivo;
    g) durata del rapporto di lavoro.
  Come  gia'  indicato  al  punto 2), si precisa che la qualifica che
l'ente pubblico deve specificare nella richiesta deve corrispondere a
quelle  previste  dalle  normative  vigenti  ai fini della iscrizione
nelle liste di collocamento;  in  caso  di  mancata  coincidenza,  e'
necessario che venga compiuta una analisi delle effettive mansioni da
svolgere, al fine di individuare con certezza la qualifica  riportata
sul "Codice delle qualifiche professionali".
  Ove  le richieste medesime risultino relative a qualifiche a scarso
contenuto professionale, si potra' procedere ad avviare  a  selezione
lavoratori  iscritti  con  qualifiche  di  "operaio  generico" oppure
"manovale comune".
  Le   richieste  di  avviamento  a  selezione  a  livello  locale  o
periferico vanno evase entro dieci giorni dal loro ricevimento  salvo
diverse  e  motivate  esigenze  e  nei  casi previsti dall'art. 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato -  ai  sensi
dell'art.  15 della legge n. 56/1987. Le richieste vanno protocollate
ed evase in stretto ordine cronologico.
  La  sezione  trasmettera'  all'amministrazione richiedente l'elenco
nominativo, in stretto ordine di graduatoria, degli  aventi  diritto,
dandone   comunicazione   scritta   agli   interessati,   in   numero
corrispondente a quello indicato nelle  richieste  e  apporra'  sulla
graduatoria  della sezione, a fianco dei nominativi degli avviati, le
annotazioni "avviato a selezione a tempo indeterminato" o "avviato  a
selezione a tempo determinato".
  L'elenco,  debitamente sottoscritto dal responsabile della sezione,
deve contenere i seguenti elementi:
    a) nome e cognome del lavoratore;
    b) luogo e data di nascita;
    c) indirizzo completo del lavoratore;
    d) qualifica di iscrizione;
    e) titolo di studio;
    f) punteggio complessivo di graduatoria.
  Copia  del  predetto  elenco completato con l'indicazione dell'ente
destinatario  va  esposta  al  pubblico   fino   alla   comunicazione
dell'esito   della   selezione  che  l'amministrazione  e'  tenuta  a
trasmettere immediatamente alla competente sezione  circoscrizionale.
  In  seguito  alla  comunicazione  dell'esito  della selezione, alla
sostituzione  dei  lavoratori   che   non   abbiano   risposto   alla
convocazione  o  non abbiano superato le prove o accettato la nomina,
si provvede  con  l'avviamento  dei  lavoratori  disponibili  secondo
l'ordine di graduatoria.
  La  sezione  provvede  alla  cancellazione  dalla  graduatoria  dei
nominativi  dei  lavoratori  dichiarati  idonei  e  assunti  a  tempo
indeterminato  o  per  periodi  superiori  a  quattro  mesi nel corso
dell'anno di riferimento; non sara' necessaria l'emissione  di  alcun
nulla-osta,  essendosi esaurita la procedura prevista dalla legge con
la trasmissione dell'elenco di cui sopra.
  In caso di assunzione a tempo determinato, sulla graduatoria verra'
apposta l'indicazione "occupato a tempo determinato fino al..........
....".
  I   lavoratori   gia'  avviati  a  selezione  o  occupati  a  tempo
determinato non sono avviati a selezione per richieste successive  di
rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  salvo  che la richiesta
successiva non riguardi rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
  I  lavoratori  risultati  non  idonei  conservano  il  punteggio di
graduatoria e partecipano alle richieste di  avviamento  a  selezione
pervenute dopo la comunicazione dell'ente dell'esito della selezione.
  Cosi'  come  previsto  dall'art.  4,  commi  2 e 3, del decreto del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  27  dicembre  1988,  per  le
richieste di avviamento a selezione avanzate per rapporti di lavoro a
tempo indeterminato da amministrazioni la cui attivita'  si  esplichi
nel  territorio di piu' circoscrizioni della stessa provincia o della
stessa regione, verra' adottata la seguente procedura:
   ogni  sezione  interessata  nei  limiti  delle  unita'  richieste,
trasmette all'ufficio provinciale o regionale, a  seconda  dei  casi,
l'elenco  nominativo  con  tutti  gli elementi sopraindicati, secondo
l'ordine  risultante  dalla   graduatoria   in   vigore   nell'ambito
circoscrizionale;
   l'ufficio   regionale   o   provinciale   predispone  la  prevista
"graduatoria unica integrata", sulla  base  dei  punteggi  comunicati
dalle   singole   sezioni   interessate  (ovviamente,  a  parita'  di
punteggio, ha diritto di precedenza il  lavoratore  piu'  anziano  di
eta') e provvede a che la graduatoria stessa sia resa pubblica presso
i propri locali e presso le sezioni interessate con l'indicazione dei
lavoratori    avviati    a    selezione,   nel   contempo   trasmette
all'amministrazione  richiedente  l'elenco  nominativo  degli  aventi
diritto   alla   selezione  in  numero  corrispondente  ai  posti  da
ricoprire, dandone comunicazione agli interessati.
  Alla  ricezione  dell'elenco  degli avviati a selezione predisposto
dall'ufficio  regionale  o  da  quello  provinciale,   ogni   sezione
circoscrizionale   provvedera'   ad  inserire  sulla  graduatoria  di
sezione, le annotazioni gia' sopra precisate.
8) Assunzioni a tempo determinato.
  La legge 20 maggio 1988, n. 160, ha introdotto, con l'art. 4, comma
4-ter, una innovazione, estendendo il campo di applicazione dell'art.
16 della legge n. 56/87, anche alle assunzioni a tempo determinato.
  L'art.  8  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
citato ha fissato  le  procedure  da  seguire,  distinguendo  i  casi
relativi  alla particolare natura delle attivita' svolte dagli enti e
al carattere d'urgenza  strettamente  collegato  alla  necessita'  di
evitare  gravi  danni  alle  persone,  alla  collettivita'  o ai beni
pubblici o di pubblica utilita'.
  Per  quanto  riguarda  la natura delle attivita' svolte, il comma 2
dell'art. 8 precisa che nei settori relativi ai servizi di  igiene  e
di  assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare, per imprevedibili
e  indilazionabili  esigenze,   si   provvede   con   una   procedura
particolare, sia per i tempi tecnici di adempimento che per il numero
dei lavoratori da avviare, purche' la richiesta  da  parte  dell'ente
sia  collegata  alla sostituzione di dipendenti occupati nei predetti
servizi  e  temporaneamente  assenti  e  i  cui  nominativi  dovranno
risultare nella richiesta stessa.
  Pertanto,   in   presenza  dei  suddetti  elementi  indicati  nella
richiesta delle amministrazioni, la sezione  dovra'  provvedere  agli
adempimenti  al  massimo  entro  il  giorno successivo a quello della
presentazione, predisponendo l'elenco dei  lavoratori  da  avviare  a
selezione,  dando  precedenza  in  relazione all'urgenza e alla breve
durata del rapporto a quelli residenti e  iscritti  nelle  liste  nel
territorio  della  circoscrizione e che abbiano dichiarato la propria
disponibilita' ad accettare rapporti di lavoro a tempo determinato  e
di breve durata.
  Inoltre,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
citato prevede, nei casi suddetti, l'avviamento  a  selezione  di  un
numero  doppio  di lavoratori rispetto ai posti da ricoprire, al fine
di consentire, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, la tempestiva
selezione delle unita' necessarie.
  Il  terzo  comma  del  predetto  art.  8 affida all'amministrazione
richiedente  l'onere  di  convocare  telegraficamente  i   lavoratori
interessati.
  Indipendentemente  dalla  natura  dell'attivita' svolta dagli enti,
nei casi in cui sussista la urgente necessita' di evitare gravi danni
alle  persone,  alla  collettivita'  o ai beni pubblici o di pubblica
utilita', tutte le  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  potranno
procedere  all'assunzione diretta dei lavoratori iscritti nelle liste
della sezione circoscrizionale.  In  tali  casi,  le  amministrazioni
devono  tempestivamente comunicare l'avvenuta assunzione, motivandola
e indicandone la durata, che non potra' superare i dieci giorni.
  Nei  casi  in  cui  la durata della prestazione lavorativa indicata
nella comunicazione superi i dieci  giorni,  l'ente  procedera'  alla
sospensione  dei  lavoratori  assunti  direttamente sostituendoli con
lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base alla
graduatoria  e  avviati  a  selezione  dalla sezione circoscrizionale
competente.
  Le  precedenze  nelle  assunzioni  per  rapporti  di lavoro a tempo
determinato (a  carattere  stagionale),  eventualmente  previste  dai
singoli ordinamenti, sono da specificare nelle richieste a cura delle
amministrazioni e degli enti, che indicheranno, inoltre, i nominativi
dei   lavoratori   che   hanno   prestato   effettiva  attivita'  con
professionalita' identica presso lo stesso ente.
  I lavoratori interessati devono, comunque, risultare iscritti nelle
liste di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987.
  Nel  caso  che  i  lavoratori  iscritti  in  possesso del titolo di
precedenza  siano  in  numero  superiore  a  quello  indicato   nella
richiesta  di  avviamento  a  selezione, si procedera' all'avviamento
stesso nel rispetto della posizione di graduatoria di ciascuno  degli
aventi diritto.
 9) Cancellazione dalla graduatoria e revoca della disponibilita'.
  La  cancellazione  dalla  graduatoria  puo'  avvenire per tutti gli
aspiranti all'avviamento  a  selezione  per  dichiarata  o  accertata
perdita  dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al pubblico
impiego, intervenuta dopo la presentazione della domanda.
  Inoltre,  la  cancellazione  dalla  graduatoria per i soli iscritti
alla prima classe delle liste di collocamento ordinario o  di  quelle
agricole puo' avvenire per:
    a)  assunzione,  eccettuati casi di ininfluenza sull'occupazione,
come previsto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 56/1987;
    b)  mancata  conferma  dello  stato  di  disoccupazione  ai sensi
dell'art. 15, comma 4, della legge n. 56/1987;
    c)  ricorrenza  dei  casi  previsti  dall'art.  12 della legge n.
56/1987.
  Per  gli  iscritti  alle  liste di mobilita' la cancellazione dalla
graduatoria vigente sara' effettuata nel momento in cui gli stessi ne
vengano  esclusi  in  via  definitiva,  a  meno  che  i  medesimi non
transitino, senza soluzione di continuita', nella prima classe  delle
liste  di  collocamento ordinario o in quella agricola, senza perdita
dell'anzianita' maturata.
  La  cancellazione  dei  lavoratori  in CIGS opera per effetto della
cessazione del trattamento di  integrazione  salariale  straordinario
derivante dalla rioccupazione del lavoratore.
  Ove  il  lavoratore  sia  inserito  anche  nella graduatoria di una
seconda sezione, la sezione che effettua la cancellazione deve  darne
tempestiva comunicazione all'altra per le conseguenti variazioni.
  L'art.  3,  comma  8,  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988 prevede la revoca della disponibilita' gia'
espressa  dal  lavoratore  per l'accettazione di rapporti di lavoro a
tempo parziale o  a  tempo  determinato  qualora  il  lavoratore  non
risponda  alla  convocazione  o  rifiuti l'avviamento a selezione; in
tali casi la sezione riterra' revocata la disponibilita'  manifestata
indipendentemente  da  eventuali motivi impeditivi, in considerazione
dell'oggettiva rilevanza della mancata adesione al  posto  di  lavoro
offerto.
10) Ricorsi.
  Come  espressamente  previsto dall'art. 20, comma 2, della legge n.
56/1987, contro gli atti ed i provvedimenti "adottati  dalla  sezione
circoscrizionale    per    l'impiego,    ovvero   dalla   commissione
circoscrizionale, e' ammesso ricorso alla commissione provinciale per
l'impiego,  entro  il  termine  di  dieci  giorni", ferma restando la
possibilita' di rettifica per gli errori materiali, anche su  istanza
dell'interessato.
  I   ricorsi  vanno  redatti  in  carta  legale  e  presentati  alla
commissione provinciale per l'impiego tramite la sezione  competente,
che,  prima  dell'inoltro,  dovra' corredare gli stessi dei necessari
elementi istruttori.  Valgono,  comunque,  le  procedure  di  cui  al
succitato art. 20 della legge n. 56/1987.
  Contro  le  graduatorie  formulate in sede provinciale o regionale,
considerato che esse costituiscono in sostanza una mera  riproduzione
dei punteggi gia' attribuiti in sede circoscrizionale, si ritiene che
non sia ammissibile  ricorso  ex  art.  20  della  legge  n.  56/1987
essendo,  evidentemente,  possibile  tale gravame soltanto avverso le
singole graduatorie circoscrizionali. Su  di  esse  possono,  bensi',
essere effettuate rettifiche per errori materiali.
  Le  presenti direttive si intendono integralmente sostitutive delle
precedenti diramate in materia che sono, pertanto, abrogate.
  Considerata  la  complessita'  delle  modalita'  e  delle procedure
previste per l'accesso ai pubblici impieghi, le istruzioni illustrate
non  possono  certamente  offrire  soluzione  a  tutte  le  possibili
problematiche che si presenteranno in fase di concreta  attuazione  e
quindi,   le   direttive  emanate  sono  suscettibili  di  successive
integrazioni  sulla  base   della   esperienza   maturata   in   sede
applicativa.
  In  proposito  e'  quanto  mai  utile  che gli uffici regionali del
lavoro e della massima occupazione, con  apposita  nota  esplicativa,
segnalino  a questo Ministero (Direzione generale impiego - Divisione
II - Direzione generale affari generali e personale - Divisione I) le
questioni piu' controverse e le relative ipotesi di soluzione.
  Le  procedure di cui alla presente circolare sono applicabili anche
nei  territori  della  provincia  autonoma  di  Trento  e,  con   gli
adattamenti  richiesti dalle normative eccezionali vigenti in materia
di accesso al pubblico impiego, in quella di Bolzano.
                                                 Il Ministro: FORMICA