LEGGE 16 maggio 1989, n. 185
Rifinanziamento delle agevolazioni alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.(GU n.121 del 26-5-1989)
Vigente al: 10-6-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'approvazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 330 miliardi a carico delle disponibilita' del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, come integrato per effetto dell'articolo 15, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 2. Ferme restando le altre disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, per gli investimenti oggetto delle domande di cui al comma 1, presentate da imprese non ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il contributo concedibile, commisurato ai costi ammissibili al netto dell'IVA, e' pari al: a) 25 per cento, per le imprese aventi meno di 100 dipendenti; b) 20 per cento, per le imprese aventi da 100 a 199 dipendenti; c) 10 per cento, per le imprese aventi da 200 a 299 dipendenti. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai contributi il cui onere grava sull'autorizzazione di spesa di lire 70 miliardi di cui all'articolo 15, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 4. Per lo svolgimento delle attivita' relative alla trattazione delle domande di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' chiedere, dopo che sia stata data attuazione alle procedure di mobilita' di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente, fino ad un massimo di dodici unita', facendone indicazione nominativa. Le spese relative restano a carico dell'amministrazione dello Stato o dell'ente di appartenenza. 5. Il comando di cui al comma 4 e' disposto dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, o dagli enti pubblici, anche economici, nell'interesse e nell'ambito dei propri compiti istituzionali, per riconosciute esigenze di servizio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per un periodo di tempo determinato, rinnovabile nel caso in cui le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, o gli enti pubblici, anche economici, che dispongono il comando accertino il permanere delle predette esigenze. 6. Per il potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, comprese le spese per l'automazione dei servizi, e' stanziata la somma di lire 4 miliardi per il triennio 1989-1991. A tale onere si fa fronte con le disponibilita' del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, come integrato per effetto dell'articolo 15, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La somma di lire 4 miliardi e' pertanto iscritta nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 maggio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI -------------------------------------------------------