LEGGE 16 maggio 1989, n. 185 

  Rifinanziamento  delle agevolazioni alle piccole e medie imprese di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  318,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e
potenziamento delle  strutture  dell'Ufficio  centrale  brevetti  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(GU n.121 del 26-5-1989)
 
 Vigente al: 10-6-1989  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Per   l'approvazione   delle   domande   presentate  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte
per esaurimento dei fondi, e' autorizzata l'ulteriore spesa  di  lire
330  miliardi  a  carico  delle  disponibilita'  del  Fondo  speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo  14  della
legge   17   febbraio   1982,  n.  46,  come  integrato  per  effetto
dell'articolo 15, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
  2.  Ferme  restando le altre disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  3  ottobre  1987,  n. 399, per gli investimenti oggetto
delle domande di cui al comma 1, presentate da  imprese  non  ubicate
nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  6  marzo  1978, n. 218, il contributo concedibile,
commisurato ai costi ammissibili al netto dell'IVA, e' pari al:
    a) 25 per cento, per le imprese aventi meno di 100 dipendenti;
    b) 20 per cento, per le imprese aventi da 100 a 199 dipendenti;
    c) 10 per cento, per le imprese aventi da 200 a 299 dipendenti.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  si  applicano anche ai
contributi il cui onere grava sull'autorizzazione di spesa di lire 70
miliardi di cui all'articolo 15, comma 35, della legge 11 marzo 1988,
n. 67.
  4.  Per  lo  svolgimento  delle attivita' relative alla trattazione
delle domande di cui al comma  1,  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio   e  dell'artigianato,  in  attesa  della  revisione  degli
organici   del   Ministero   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  puo'  chiedere, dopo che sia stata data attuazione
alle procedure di mobilita' di cui alla legge 29  dicembre  1988,  n.
554,  ad  altre  amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle  ad
ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, anche economici, il
comando  del  personale  occorrente,  fino  ad  un  massimo di dodici
unita', facendone indicazione nominativa. Le spese relative restano a
carico  dell'amministrazione dello Stato o dell'ente di appartenenza.
  5.  Il  comando di cui al comma 4 e' disposto dalle amministrazioni
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,  o  dagli  enti
pubblici,  anche  economici,  nell'interesse e nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, per  riconosciute  esigenze  di  servizio  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, per un
periodo  di  tempo  determinato,  rinnovabile  nel  caso  in  cui  le
amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,
o gli enti pubblici,  anche  economici,  che  dispongono  il  comando
accertino il permanere delle predette esigenze.
  6.  Per  il  potenziamento  delle  strutture  dell'Ufficio centrale
brevetti   del   Ministero   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, comprese le spese per l'automazione dei servizi, e'
stanziata la somma di lire 4 miliardi per il  triennio  1989-1991.  A
tale  onere  si  fa  fronte  con le disponibilita' del Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo  14  della
legge   17   febbraio   1982,  n.  46,  come  integrato  per  effetto
dell'articolo 15, comma 34, della legge 11  marzo  1988,  n.  67.  La
somma  di  lire  4  miliardi  e'  pertanto  iscritta  nello  stato di
previsione  dell'entrata  e  corrispondentemente   nello   stato   di
previsione  della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  7.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 maggio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
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