Importazioni di taluni prodotti tessili della categoria 90 originari della Polonia.(GU n.123 del 29-5-1989)
Vigente al: 29-5-1989
In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento CEE n. 1014/89 del 18 aprile 1989 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 109/10 del 20 aprile 1989), che abroga il regolamento CEE n. 438/89 del 21 febbraio 1989 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n L 51/5 del 23 febbraio 1989) che introduceva in via provvisoria restrizioni quantitative all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Polonia, si comunica quanto segue. Le importazioni di spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, anche intrecciate (cat. 90 A.M.F. - codice NCDSA 5607 4100 - 5607 4911 - 5607 4919 - 5607 4990 - 5607 5011 - 5607 5019 5607 5030 - 5607 5090) sono sottoposte al regime dell'autorizzazione ministeriale nell'ambito dei seguenti quantitativi: Anno 1989 - dal 9 febbraio al 31 dicembre 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. 982 Anno 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.106 Anno 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.112 Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione d'importazione, dovranno inoltrare in bollo, redatta preferibilmente sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commecio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Divisione III - Viale America, 342 - 00144 Roma. Le domande dovranno essere corredate dell'originale del certificato d'esportazione rilasciato dalle competenti autorita' polacche, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' europea n. L 387 del 31 dicembre 1986. I prodotti spediti dalla Polonia prima del 24 febbraio 1989 continuano ad essere immessi in libera pratica previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data. Tutti i prodotti spediti dalla Polonia nel periodo 9-24 febbraio 1989 ed immessi in libera pratica ai sensi della precedente disposizione vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1989. La circolare n. 9 del 16 marzo 1989 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1989) deve intendersi annullata. La presente circolare integra la circolare n. 23/88/T del 9 febbraio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988. E', in corso di modifica il decreto ministeriale 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopraindicato. Il Ministro: RUGGIERO