Determinazione dei contributi dovuti dagli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese per il 1988.(GU n.127 del 2-6-1989)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto il terzo comma, lettera b), dell'art. 20 della legge n. 675 del 1977, che demanda al CIPI il compito di determinare annualmente, sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio, l'ammontare di contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese; Vista la proposta avanzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota del 15 dicembre 1988 di fissare i contributi predetti, per il 1988, nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente; Visto il parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, comunicato con nota del 21 marzo 1989; Visto il parere favorevole della presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso in rapporto a quanto previsto dall'art. 33 della legge n. 416/1981 e comunicato con nota del 25 marzo 1989; Delibera: I contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese sono quantificati, per il 1988, nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine del 1987. Roma, addi' 2 maggio 1989 Il Presidente delegato: FANFANI