MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 maggio 1989 

  Modificazioni al decreto ministeriale 27 dicembre 1985, concernente
nuove disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione  in
succhi ed olii essenziali delle arance e dei limoni.
(GU n.129 del 5-6-1989)

                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre
1969, che prevede  misure  speciali  per  favorire  il  ricorso  alla
trasformazione di talune varieta' di arance, modificato da ultimo dal
regolamento CEE n. 987/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio
1977,  che  prevede  misure  particolari   intese   a   favorire   la
commercializzazione  dei  prodotti  trasformati  a  base  di  limoni,
modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1124/89 del Consiglio del
27 aprile 1989;
  Visto  il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno
1985, che stabilisce le modalita' di applicazione delle misure intese
a  promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione
dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da  ultimo  dal
regolamento CEE n. 1715/86 della commissione del 2 giugno 1986;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 dicembre 1985 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  6  del  9  gennaio   1986
concernente   nuove  disposizioni  per  il  controllo  sull'effettiva
trasformazione in succhi ed in olii essenziali  delle  arance  e  dei
limoni;
  Considerata   la  necessita'  di  adottare  ulteriori  disposizioni
interne per il controllo sulla effettiva trasformazione in succhi  ed
in olii essenziali delle arance e dei limoni trasformati direttamente
dalle associazioni dei produttori ortofrutticoli;
  Sentite le Unioni nazionali dei produttori ortofrutticoli (UNAPOA -
UIAPOA - UNAPRO);
  Atteso che occorre provvedere in conformita';
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Per   le   associazioni   dei   produttori  agrumicole,  legalmente
riconosciute ai sensi e con le procedure previste dalla legge n.  622
del  27  luglio 1967 trasformatrici dirette delle arance e dei limoni
di propria produzione, l'attestato di cui alla lettera C),  punto  4,
dell'art.  27  del decreto ministeriale 27 dicembre 1985, puo' essere
rilasciato oltre che dalle associazioni di tutela, rappresentanza  ed
assistenza  del  movimento cooperativo legalmente riconosciute (Lega,
Conf-Cooperative, AGCI, UNCI) anche dalle associazioni  nazionali  di
categoria  rappresentanti  le  industrie  di  trasformazioni (ANICAV,
AIIPA,
ASSITRAPA, ANITAO, CITRAG).
   Roma, addi' 25 maggio 1989
                                                 Il Ministro: MANNINO
 
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          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, numero 1092, al solo fine di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  regolamento  (CEE) n. 2601/69 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale"  della  CEE  n.  L  324  del  27
          dicembre 1969.
             -  Il  regolamento  (CEE) n. 1035/77 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 125 del 19 maggio
          1977.
             -  Il  regolamento  (CEE) n. 1562/85 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale"  della  CEE  n.  L  152  dell'11
          giugno 1985.
          Nota all'articolo unico:
             Il  testo  del  punto  4),  lettera  c) dell'art. 27 del
          decreto ministeriale 27 dicembre 1985 e' il seguente:
              "   c)   attestato   delle  associazioni  nazionali  di
          categoria sulle congruita' previste ai sensi dei  combinati
          disposti di cui agli articoli 5 (punto E) e 24 del presente
          decreto;".