REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 1989 

  Stralcio   dell'area  ubicata  nel  comune  di  Albino  dall'ambito
territoriale  n.  13  individuato  con  deliberazione  della   giunta
regionale  10  dicembre  1985,  n.  IV/3859, per la realizzazione del
metanodotto Chiuduno-Albino da parte della  SNAM.  (Deliberazione  n.
IV/41360).
(GU n.133 del 9-6-1989)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n.  1497,  presentata  dalla  SNAM  per  la  realizzazione  del
metanodotto  Chiuduno-Albino  su  aree  ubicate  nel comune di Albino
sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma,
della  legge  8  agosto  1985,  n. 431, nonche' gravata da vincolo di
immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1ter
della  legge  8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito
territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la rilevanza pubblica e  sociale  dell'opera  in  argomento
diretta  al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, ai sensi
della legge 10 febbraio 1953, n. 136, e  per  quanto  espresso  nella
relazione tecnica datata 22 agosto 1988, allegata all'istanza;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prendere  in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431:  cio'  in  considerazione  che  le
opere  consistano  nella posa di tubazioni totalmente interrate e che
relativamente agli  attraversamenti  di  zone  boscate  lo  SPAFA  di
Bergamo  con  nota  n.  10353  del 19 ottobre 1988 si e' espresso, ai
sensi della  legge  regionale  n.  8/76,  con  prescrizioni  tali  da
garantire  un ripristino delle aree compatibili anche con gli aspetti
ambientali;
  Atteso  che  si  e'  provveduto, relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulta  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che
urbanistico ed economico  sociale  propri  della  proposta  di  piano
paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di    pianificazione    paesistico-ambientale    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dell'ambito  territoriale  n.  13
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione:
con  le eventuali prescrizioni del caso atte a maggiormente garantire
il migliore inserimento delle opere nell'ambiente;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Albino, mappali 2182, 2180, foglio  22;  mappali
1103,  1370,  2184,  2183,  722, 1104, 2439, 1102, foglio 23; mappali
1336, 1339, foglio 19; mappali 1340,  1341,  foglio  18,  dall'ambito
territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  13
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4) di inviare al sindaco del comune di Albino copia della Gazzetta
Ufficiale, contenente la presente deliberazione,  affinche'  provveda
ad  affiggerla  all'albo  comunale:  il comune stesso dovra' tenere a
disposizione degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale con  la
relativa planimetria ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497.
    Milano, addi' 4 aprile 1989
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO