N. 317 SENTENZA 18 maggio - 6 giugno 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Tribunale - Convenuto contumace - Produzione di scrittura privata non indicata in atti precedentemente notificati - Verbale attestante l'avvenuta presentazione della scrittura - Mancata previsione della notificazione - Richiamo alla sentenza n. 250/1986 - Lesione del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale parziale. Cod. proc. civ., art. 292, primo comma). Cost., art. 24)(GU n.24 del 14-6-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura civile in riferimento all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1987 dal Tribunale di Cassino nel procedimento civile vertente tra Pio Antonino e Polini Loreto, iscritta al n. 814 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 prima serie speciale dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto in fatto Il Tribunale di Cassino, nel giudizio civile promosso da Pio Antonino contro Polini Loreto, contumace, ritenendo di dover decidere la controversia sulla base di un documento prodotto dall'attore nel corso del processo, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono che al convenuto contumace debba essere notificato il verbale in cui si da' atto della produzione in giudizio di scrittura privata non menzionata nell'atto di citazione notificato al convenuto, ai fini della presunzione assoluta di riconoscimento da parte di quest'ultimo della scrittura privata a lui attribuita o contro di lui prodotta. Considera il giudice a quo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 250 del 1986, ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 292 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata, limitatamente - peraltro - ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore ed al conciliatore, sulla scorta della diversa formulazione dell'art. 163, n. 5, e dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile, solo la prima disposizione richiedendo che l'attore nell'atto di citazione indichi i "documenti che offre in comunicazione" (cosi' che, "ove rimanga contumace il convenuto cui sia stata ritualmente notificata la domanda introduttiva del giudizio, la scrittura privata dall'attore prodotta si abbia per tacitamente riconosciuta", ai sensi dell'art. 215, n. 1, del codice di procedura civile), mentre la norma regolante il contenuto della domanda introduttiva del giudizio pretorile si limita ad esigere "l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto" della domanda stessa (con la conseguenza che tale norma "non consente di ricollegare allo scarno contenuto della domanda introduttiva del giudizio pretorile di cognizione ordinaria il tacito riconoscimento della scrittura privata da parte del convenuto contumace"). Rileva, d'altro canto, che l'art. 184 del codice di procedura civile consente alle parti di "produrre nuovi documenti" durante tutto il corso dell'istruttoria e fino a che la causa non sia stata rimessa al collegio, per cui deve ritenersi che nei procedimenti di competenza del tribunale, oltre che in quelli di competenza (a parte lo speciale rito del lavoro) del pretore e del conciliatore, non sussista alcun onere per l'attore - a pena di decadenza - di indicare nell'atto introduttivo del giudizio i documenti che intenda offrire in comunicazione o comunque di produrre gli stessi all'atto della costituzione, ben potendo farlo in un momento successivo e a prescindere dalla loro indicazione nell'atto introduttivo del giudizio. Auspica, pertanto, l'estensione della dichiarazione di illegittimita' costituzionale nei sensi sopra indicati. Non vi e' stata costituzione delle parti ne' e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto 1. - E' sollevata in via incidentale questione di legittimita' costituzionale, per sospettata violazione dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice, nella parte in cui la normativa non prevede che, nei giudizi davanti al tribunale, al convenuto contumace debba essere notificato il verbale in cui si da' atto della produzione in giudizio della scrittura privata - ove questa non sia menzionata nell'atto di citazione - perche' tale scrittura possa aversi per riconosciuta da parte del convenuto medesimo. L'ordinanza di rimessione fa richiamo alla sentenza di questa Corte n. 250 del 1986, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede la notificazione del detto verbale, ai fini suindicati, nei giudizi davanti al pretore e in quelli davanti al conciliatore. E afferma che le ragioni allora valse per quei giudizi valgono anche per i giudizi davanti al tribunale. 2. - La questione e' fondata. Non puo' negarsi che la normativa di cui si discute, la' dove sostanzialmente dispone che si abbia per riconosciuta dal contumace una scrittura, della cui produzione egli non e' messo in grado di avere notizia, implica ingiustificato aggravio per la posizione del contumace, e quindi lesione del diritto di difesa. E cio' anche se al contumace e' consentito (art. 293, ultimo comma, del codice di procedura civile) disconoscere la scrittura in sede di costituzione tardiva, o (secondo giurisprudenza costante) in sede di appello, essendo l'onere della costituzione tardiva o della proposizione del gravame, e del disconoscimento, null'altro che aspetti dell'ingiustificato aggravio. Orbene, tale profilo di illegittimita', ravvisato dalla sentenza di questa Corte n. 250 del 1986 per i soli giudizi davanti al pretore e al conciliatore, ricorre anche per i giudizi davanti al tribunale. Infatti, anche in tali giudizi, poiche' le parti, ai sensi dell'art. 184 del codice di procedura civile, possono nel corso del giudizio produrre documenti nuovi, puo' verificarsi l'eventualita' che il contumace non sia messo in grado di averne notizia. Va dunque dichiarata l'illegittimita' del combinato disposto degli artt. 292, primo comma, e 215, n. 1, del codice di procedura civile, in quanto, nel caso di mancata indicazione della scrittura privata da produrre in atti notificati in precedenza, non esige, perche' si abbia per riconosciuta la medesima, la notifica del verbale che da' atto della produzione. In tal modo, infatti, si preserva l'efficacia probatoria del riconoscimento tacito da parte del contumace, quando questi sia messo in grado di avere notizia della produzione della scrittura privata, e si corrobora la posizione del producente senza sacrificare ingiustificatamente quella del contumace stesso.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0651