MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 19 giugno 1989, n. 6 

  Imposta   comunale   per   l'esercizio  di  imprese  e  di  arti  e
professioni. Avvertenze generali e  istruzioni  per  la  compilazione
della denuncia annuale e del modulo di versamento.
(GU n.145 del 23-6-1989)
 
 Vigente al: 23-6-1989  
 

                                  Alle intendenze di finanza
                                  Ai comuni
                                    e, per conoscenza:
                                  Alle province
                                  All'Associazione nazionale dei
                                  comuni italiani
                                  All'Unione province d'Italia
                                  Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Al Ministero del tesoro -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Direzione generale  amministrazione
                                  civile  - Direzione centrale per la
                                  finanza locale
                                  Al  Ministero  delle  poste e delle
                                  telecomunicazioni    -    Direzione
                                  centrale servizi bancoposta
                                  A tutti gli altri Ministeri
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai presidenti delle giunte
                                  regionali
                                  Ai presidenti delle giunte
                                  provinciali di Trento e Bolzano
                                  Ai  commissari  del  Governo per le
                                  regioni a statuto  ordinario  ed  a
                                  statuto speciale
                                  Ai  commissari  del  Governo per le
                                  province  autonome  di   Trento   e
                                  Bolzano
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento della Valle d'Aosta
                                  Agli assessori regionali per le
                                  finanze e gli enti locali
                                  Agli organi di controllo degli atti
                                  degli enti locali nelle  regioni  a
                                  statuto ordinario
                                  Alle commissioni provinciali di
                                  controllo della Sicilia
                                  Ai  comitati e sezioni di controllo
                                  di   Cagliari,   Nuoro,    Sassari,
                                  Oristano, Trieste, Gorizia, Udine e
                                  Pordenone
 
                         AVVERTENZE GENERALI
  L'imposta   comunale  per  l'esercizio  di  imprese  e  di  arti  e
professioni, disciplinata dagli articoli da 1 a 6 del decreto-legge 2
marzo  1989,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, nella legge 24
aprile 1989, n. 144, e dalla tabella allegata alla legge  stessa,  e'
dovuta per ogni anno solare a decorrere dal 1989.
  Presupposto  per  l'applicazione  dell'imposta  e'  l'esercizio  di
imprese o  di  arti  o  di  professioni  (per  le  imprese  agricole,
limitatamente  all'esercizio dell'attivita' di commercializzazione di
prodotti agricoli effettuata da produttori agricoli, al di fuori  del
fondo,  in  locali  aperti  al pubblico), desumendone la nozione come
intesa agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
  Soggetto passivo e' la persona fisica ovvero il soggetto diverso da
questa il quale esercita le predette attivita'.
  La  misura  dell'imposta varia, come risulta dalla cennata tabella,
in  relazione  al  "settore  di  attivita'"  nel  quale  e'  compresa
l'attivita'  esercitata  ed alla "classe di appartenenza" individuata
sulla base  della  superficie  del  locale  comunque  utilizzato  per
l'esercizio    delle    attivita'   imprenditoriali,   artistiche   o
professionali, ovvero dall'area attrezzata per lo  svolgimento  delle
attivita' stesse, escludendo le superfici di cui alle lettere da a) a
d) del quarto comma dell'art. 1 della precitata  legge  n.  144/1989,
alle  condizioni  e  per  i  soggetti  ivi  previsti, e computando la
superficie dell'area attrezzata scoperta in  ragione  del  dieci  per
cento  (le superfici dei locali e delle aree attrezzate coperte vanno
calcolate per intero).
  L'imposta, quindi, deve di regola essere quantificata distintamente
per ogni  insediamento  produttivo  in  base  all'attivita'  in  esso
esercitata  ed  alla  sua  superficie.  (Si avverte che l'espressione
"insediamento produttivo",  usata  nella  presente  circolare  e  nel
modello  della denuncia annuale, sta ad indicare il cennato locale od
area).
  Eccezionalmente l'imposta deve essere determinata unitariamente per
piu' insediamenti produttivi accorpati, sulla base della somma  delle
superfici  dei  singoli  locali ed aree attrezzate, qualora lo stesso
soggetto passivo esercita l'attivita'  in  locali  situati  in  unico
edificio  od  in  edifici contigui od in complessi produttivi unitari
ovvero su aree attrezzate contigue.
  Se  nell'unico  locale  o  sull'unica  area  attrezzata, ovvero nei
locali o sulle aree attrezzate le cui  superfici  vanno  cumulate  ai
sensi  di  quanto  detto  nel periodo precedente, il soggetto passivo
esercita piu' attivita', diverse da quelle accessorie od occasionali,
si  considera come se tali insediamenti produttivi fossero utilizzati
integralmente soltanto per  l'esercizio:  di  quella  attivita'  alla
quale  e'  destinata prevalentemente la superficie degli insediamenti
stessi; ovvero di quella, fra le attivita' esercitate,  compresa  nel
settore  a piu' elevata imposizione, qualora la discriminazione delle
superfici non  e'  possibile  stante  il  loro  uso  promiscuo  e  le
attivita'  esercitate sono collocate in differenti settori; ovvero di
quella, fra le attivita'  esercitate,  prevalente  sotto  il  profilo
economico, in caso di uso promiscuo delle superfici e di collocazione
delle attivita' esercitate nel medesimo settore.
  L'attivita',   come   sopra  risultante,  rappresenta  "l'attivita'
assorbente" e come tale e' denominata nel  prosieguo  della  presente
circolare e nel modello della denuncia annuale.
  Agli  effetti della individuazione di tale attivita' assorbente non
si  deve  tener  conto  delle  superfici  escluse   dall'applicazione
dell'imposta ai sensi del predetto quarto comma dell'art. 1 e le aree
attrezzate scoperte devono essere computate in ragione del dieci  per
cento della loro superficie.
  L'attivita'  esercitata  da impresa artigiana iscritta nel relativo
albo e' agevolata nel senso che per essa la  superficie  eccedente  i
tremila   metri   quadrati  e'  calcolata  nella  misura  ridotta  al
sessantacinque per cento.
  Per  le attivita', anche se diverse, esercitate senza utilizzazione
di locali  od  aree  attrezzate,  ovvero  in  forma  ambulante  senza
utilizzazione  di  depositi  o  magazzini,  l'imposta  e' determinata
unitariamente assumendo la prima classe di superficie (quella, fino a
mq 25) ed il settore nel quale e' compresa l'attivita' esercitata; se
tali  attivita'  sono  diverse,  si  considera  "assorbente"   quella
compresa  nel  settore  a  piu'  elevata  imposizione,  ovvero quella
prevalente sotto il profilo economico se le attivita' esercitate sono
inserite nello stesso settore.
  L'imposta  e'  dovuta al comune nell'ambito del cui territorio sono
situati  gli  insediamenti  produttivi  ove  vengono  esercitate   le
attivita'. Se l'insediamento insiste sul territorio di diversi comuni
(ipotesi, questa, che potrebbe, con  maggior  frequenza,  verificarsi
qualora si debba eccezionalmente procedere al cumulo delle superfici)
l'imposta  e'  dovuta  a  ciascuno  di  tali   comuni,   calcolandola
distintamente sulla base della superficie ricadente nel territorio di
ognuno di essi.
  Per  le  attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree
attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi
o magazzini, l'imposta e' dovuta al comune in cui il soggetto passivo
ha il domicilio fiscale.
  Si  sottolinea  che  agli  effetti  dell'applicazione  dell'imposta
occorre fare riferimento alla  situazione  esistente  alla  data  del
primo  gennaio  dell'anno  per  il  quale  e'  dovuta  l'imposta.  In
particolare, a tale data bisogna aver riguardo  per  stabilire  se  e
quale   attivita'   e'  esercitata,  quanta  e  quale  superficie  e'
utilizzata, quale e' il comune  di  domicilio  fiscale  del  soggetto
passivo  nei detti casi in cui ad esso sia dovuta l'imposta, quale e'
il comune impositore e, quindi, quello  al  quale  va  presentata  la
denuncia  ed  a  cui  favore va effettuato il versamento dell'imposta
secondo la misura vigente sul suo territorio.
  Ad  esempio,  per  l'imposta  dovuta  per  l'anno 1989 (il primo di
applicazione del nuovo tributo) si  deve  considerare  la  situazione
esistente al primo gennaio 1989.
  Ovviamente,  ai  fini  della verifica dell'esercizio dell'attivita'
alla data  del  primo  gennaio  dell'anno  per  il  quale  e'  dovuta
l'imposta,  non  ha  alcuna  influenza la circostanza che l'attivita'
stessa risulti momentaneamente sospesa a tale data, qualunque sia  la
causa  della  sospensione.  Ne'  ha  alcuna  influenza  il  fatto che
l'attivita' si  svolga  materialmente  solo  in  determinati  periodi
dell'anno  non  comprendenti il mese di gennaio, laddove le modalita'
di  esercizio   dell'attivita',   per   sua   stessa   natura,   sono
caratterizzate   dalla   discontinuita'   o   da   andamenti  ciclici
intervallati nel tempo; cosi', ad  esempio,  un'attivita'  stagionale
limitata  al periodo estivo e' "esercitata" anche alla data del primo
gennaio.
  Analogo  discorso  va fatto in relazione alla identificazione delle
superfici utilizzate al primo gennaio, dovendosi  aver  riguardo  non
gia'  alle  superfici materialmente usate a tale data bensi' a quelle
che risultino, alla data stessa, normalmente strumentalizzate per  lo
svolgimento della specifica attivita', ancorche' impiegate in periodo
di tempo frazionati; cosi', ad  esempio,  e'  "utilizzata"  al  primo
gennaio  una  terrazza che un gestore normalmente usa per l'attivita'
di ristoro soltanto nei mesi estivi.
  ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA ANNUALE E DEL MODULO
                            DI VERSAMENTO
  La  denuncia  deve  essere  presentata al comune sul cui territorio
sono situati gli insediamenti produttivi.
  Per  le  attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree
attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi
o  magazzini,  la  denuncia  deve  essere  presentata  al  comune  di
domicilio fiscale del soggetto passivo.
  La  denuncia  deve  essere presentata nel mese di giugno di ciascun
anno relativamente all'imposta dovuta per l'anno stesso.
  Eccezionalmente,  per l'imposta dovuta per l'anno 1989, la relativa
denuncia deve essere presentata nel mese di luglio 1989.
  La  presentazione  deve  essere  effettuata mediante consegna della
denuncia direttamente al comune competente il  quale,  anche  se  non
richiesto,  deve rilasciare ricevuta, ovvero tramite spedizione della
denuncia stessa in busta, a mezzo raccomandata postale senza ricevuta
di  ritorno  indirizzata  al  comune competente (ufficio tributi); in
quest'ultimo caso, la denuncia si considera presentata nel giorno  in
cui viene consegnata all'ufficio postale.
  La  denuncia  deve  essere  redatta su stampato conforme al modello
approvato con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con
quello  dell'interno  e  sentita  l'Associazione nazionale dei comuni
italiani, del 31 maggio 1989 che e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1989.
  Al  fine  di  venire  incontro alle esigenze di talune categorie di
contribuenti e' ammesso l'impiego di stampati meccanografici  per  la
compilazione  della denuncia annuale, previa specifica autorizzazione
del Ministero delle finanze, purche' sia  assicurata  la  conformita'
strutturale con il modello di cui sopra, anche per quanto riguarda la
sequenza e l'intestazione dei dati richiesti,  e  sia  rispettata  la
compatibilita'   con  le  necessita'  gestionali  della  liquidazione
dell'imposta.
  Si  segnala  l'opportunita'  che  il  contribuente provveda a farsi
copia o fotocopia della denuncia, oltre che per  necessita'  proprie,
al  fine  di  poter  adempiere  all'obbligo  di  cui  al quarto comma
dell'art. 3 della legge in discorso,  in  forza  del  quale  e'  dato
potere  al  sindaco  od  a  suoi  delegati  di richiedere copia della
denuncia.
  Per  gli  anni successivi a quello per il quale e' stata presentata
la denuncia ed in assenza di variazioni e' data facolta' al  soggetto
passivo  di  effettuare  soltanto  il versamento dell'imposta. In tal
caso, deve essere utilizzato un apposito  modulo  di  conto  corrente
postale,  confermativo della precedente denuncia, conforme al modello
che sara' approvato con il prescritto decreto interministeriale in un
secondo  tempo  in  quanto  per  il  corrente  anno 1989, il primo di
applicazione  dell'imposta,  la   denuncia   deve   comunque   essere
presentata.
Frontespizio.
  Nel  frontespizio, oltre alla indicazione dell'anno per il quale e'
presentata la denuncia e del comune destinatario della stessa, devono
essere  indicati  in  modo  completo  gli elementi identificativi del
soggetto    passivo    e,    cioe',    dell'esercente     l'attivita'
imprenditoriale, artistica, professionale.
  All'uopo    e'   stato   predisposto   un   quadro   intestato   al
"contribuente", il quale deve essere sempre compilato, la  cui  prima
parte  e'  riservata  alla  specificazione  dei dati anagrafici della
persona fisica ovvero della  denominazione  e  natura  giuridica  del
soggetto  diverso  da questa, e la seconda parte, comune alle persone
fisiche ed ai soggetti diversi da queste, e' dedicata all'indicazione
del codice fiscale, della partita IVA e del domicilio fiscale.
  In  ordine  al  numero  di partita IVA, la precisazione che esso va
riportato se il soggetto passivo ne e' in possesso e'  conseguenziale
al fatto che l'imposta, in presenza dell'esercizio delle attivita' in
discorso, e' ugualmente  dovuta  anche  se  il  soggetto  passivo  e'
sfornito di partita IVA.
  In caso di rappresentanza legale o negoziale ovvero di liquidazione
volontaria,  fermo  restando  che  in  detto  quadro   riservato   al
"contribuente"  vanno  indicati  i  dati  identificativi del soggetto
rappresentato, il rappresentante, oltre a sottoscrivere la  denuncia,
deve soltanto indicare il proprio codice fiscale e barrare la casella
che lo interessa (a seconda della  carica  rivestita:  rappresentante
legale  o  negoziale; socio amministratore; liquidatore) nel riquadro
interno relativo alla "firma" della denuncia.
  Il  quadro intestato al "denunciante diverso dal contribuente" deve
essere compilato  solo  in  casi  particolari,  laddove  il  soggetto
passivo  sia  deceduto  ovvero sia stato privato della disponibilita'
dei suoi beni;  in  particolare,  il  quadro  deve  essere  compilato
dall'erede  (in  caso  di piu' eredi, vanno indicati i dati di uno di
essi), dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore in caso
di  liquidazione  coatta  amministrativa.  Ovviamente anche in queste
ipotesi il quadro relativo al "contribuente" deve pur  sempre  essere
compilato.
  Va  richiamata  l'attenzione sulla particolare importanza che, come
gia' detto, assume il comune di domicilio fiscale in riferimento alle
attivita'   esercitate   senza   utilizzazione   di  locali  od  aree
attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi
o  magazzini. A tale proposito occorre sottolineare che non ha alcuna
rilevanza il domicilio  fiscale  indicato  nel  quadro  intestato  al
"denunciante   diverso  dal  contribuente"  dovendosi  aver  riguardo
esclusivamente al  domicilio  fiscale  del  "contribuente".  Inoltre,
qualora   quest'ultimo,   da   indicare  nella  denuncia  secondo  la
situazione riscontrata alla  data  di  presentazione  della  denuncia
stessa,  fosse  in  un  comune  diverso  rispetto  a quello del primo
gennaio dell'anno di imposizione, il  contribuente  indichera'  quale
comune  destinatario della denuncia quello nel quale aveva il proprio
domicilio  fiscale  alla  predetta   data   del   primo   gennaio   e
specifichera'  siffatto domicilio nel riquadro interno riservato alle
"annotazioni del contribuente".
Parte interna.
  La  parte  interna della denuncia, predisposta in modo unificato al
fine di dare maggiore spazio per la compilazione,  e'  dedicata  alla
individuazione  degli  elementi che determinano il debito di imposta,
alla  indicazione  degli  estremi  del  relativo   versamento,   alla
sottoscrizione ed alle eventuali annotazioni del contribuente.
  Ai  fini  della  quantificazione  dell'imposta  dovuta  sono  stati
predisposti vari quadri in modo che possa essere fatta  una  denuncia
unica  per  tutti gli insediamenti produttivi utilizzati dallo stesso
soggetto passivo ed ubicati nel medesimo comune.
  Qualora non fossero sufficienti i quadri disponibili nella denuncia
di base, possono  essere  utilizzati  uno  o  piu'  fogli  aggiuntivi
conformi al modello approvato con il detto decreto interministeriale.
In tal caso - oltre a riportare sugli stessi  i  dati  identificativi
del   "contribuente",   del  comune  destinatario  della  denuncia  e
dell'anno di imposizione, cosi' come indicati nella denuncia di  base
-  deve  essere  continuata  la  numerazione  progressiva  dei quadri
compilati  ed  il  loro  numero  complessivo  deve  essere   indicato
nell'apposita casella della denuncia di base.
  Per  ogni  insediamento  produttivo  (il  singolo locale, ovvero la
singola area attrezzata) deve essere compilato  un  distinto  quadro.
Solo  nella  ipotesi  eccezionale,  innanzi  illustrata,  in cui deve
procedersi al cumulo delle superfici deve essere compilato un  quadro
unico  per  gli  insediamenti  accorpati;  in  tal  caso, deve essere
barrata la casella 1 della colonna (A).
  Per  le  attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree
attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi
o magazzini, la colonna (A) non deve essere compilata.
  Nella  colonna  (B)  deve essere specificata l'unica ovvero le piu'
attivita', diverse da quelle accessorie  od  occasionali,  esercitate
nell'insediamento  produttivo  indicato  nella  colonna (A). Nel caso
eccezionale,  gia'   sovramenzionato,   di   accorpamento   di   vari
insediamenti  produttivi,  deve  essere specificata l'unica o le piu'
attivita' in essi esercitate.
  Nel  riquadro  interno  deve  essere indicata una sola attivita', e
cioe':  l'unica,  ovvero,  se  le  attivita'  sono  diverse,   quella
"assorbente"   secondo   i   criteri   illustrati  nelle  "avvertenze
generali". In quest'ultimo caso deve essere barrata: la casella 2  se
l'"assorbimento"  e'  fatto  con  riferimento  alla  prevalenza della
superficie utilizzata; la casella 3 se e' fatto  con  riferimento  al
settore a piu' elevata imposizione.
  Per  le  attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree
attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi
o magazzini, devono essere analogamente specificate la o le attivita'
esercitate, riportando nel riquadro interno l'unica attivita'  ovvero
quella "assorbente" secondo i criteri gia' enunciati; in quest'ultimo
caso, deve essere barrata la casella 3 se e'  assorbente  l'attivita'
compresa nel settore a piu' elevata imposizione.
  Nella  colonna  (C)  deve  essere  indicato,  barrando  la  casella
corrispondente,  il  settore  di  attivita'  nel  quale  e'  compresa
l'attivita'  indicata  nel  riquadro  interno  della  colonna  (B). I
settori di attivita'  sono  dieci  e  sono  individuati  nella  detta
tabella  allegata al decreto-legge n. 66/1989, convertito nella legge
n. 144/1989.
  Inoltre:  se  l'attivita' indicata nel detto riquadro e' esercitata
da impresa artigiana iscritta nel relativo albo deve  essere  barrata
la casella 4
  Nella  colonna  (D)  deve essere indicata la superficie utilizzata,
distinguendo quella dei locali, delle aree attrezzate coperte e delle
aree  attrezzate scoperte (si ricorda che le aree attrezzate scoperte
vanno calcolate in ragione del dieci per cento della loro  superficie
e, quindi, in tale misura devono essere indicate).
  La  superficie  in  discorso,  si  ribadisce,  e'  quella  relativa
all'insediamento produttivo indicato nella colonna (A),  ovvero  agli
insediamenti  produttivi  indicati nella colonna stessa nel solo caso
eccezionale di cumulo delle superfici gia' piu' volte accennato.
  Se  l'attivita'  indicata nel riquadro interno della colonna (B) e'
esercitata da impresa artigiana iscritta nel relativo albo spetta  la
detta  agevolazione  della riduzione al 65 per cento della superficie
eccedente i tremila metri quadrati. Pertanto,  laddove  si  verifichi
tale  fattispecie,  sara' detratta dalla superficie complessiva il 35
per cento di quella parte della stessa che  eccede  i  tremila  metri
quadrati. Cosi', ad esempio, se per l'esercizio di detta attivita' e'
utilizzato un locale di 2.900 metri quadrati  ed  un'area  attrezzata
scoperta,  contigua  al  locale  stesso, di 15.000 metri quadrati, la
colonna (D) sara' compilata nel modo seguente:
   locale =                                               mq 2.900
   area attrezzata coperta =                              mq     0
   area attrezzata scoperta (10%) =                       mq 1.500
                                                          --------
                                             Totale       mq 4.400
   (meno) eventuale riduzione                             mq   490
                                                          --------
                                         Differenza       mq 3.910
(i  490 mq sono pari al 35 per cento di 1.400 mq che rappresentano la
parte eccedente i 3.000 mq).
  Per  le  attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree
attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi
o magazzini, la colonna (D) non deve essere compilata.
  Nella  colonna  (E)  deve  essere  indicata la classe di superficie
nella quale  si  colloca  l'insediamento  produttivo  indicato  nella
colonna  (A),  ovvero  gli  insediamenti  produttivi  indicati  nella
colonna stessa qualora  si  debba  procedere  al  cumulo  delle  loro
superfici,  sulla  base  della  superficie complessiva indicata nella
colonna (D) ("totale" ovvero "differenza").
  Se la superficie:
    a)  non  eccede i 25 metri quadrati, deve essere indicato "fino a
mq 25";
    b)  eccede i 25 metri quadrati ma non supera i 50 metri quadrati,
deve essere indicato "fino a mq 50";
    c) eccede i 50 metri quadrati ma non supera i 100 metri quadrati,
deve essere indicato "fino a mq 100";
    d)  eccede  i  100  metri  quadrati  ma  non  supera  i 200 metri
quadrati, deve essere indicato "fino a mq 200";
    e)  eccede  i  200  metri  quadrati  ma  non  supera  i 500 metri
quadrati, deve essere indicato "fino a mq 500";
    f)  eccede  i  500  metri  quadrati  ma  non supera i 4.000 metri
quadrati, deve essere indicato "fino a mq 4.000";
    g)  eccede  i  4.000  metri quadrati ma e' al di sotto dei 20.000
metri quadrati, deve essere indicato "fino a mq 19.999";
    h)  e'  di  20.000  metri  quadrati  e piu' ma e' al di sotto dei
30.000 metri quadrati, deve essere indicato "fino a mq 29.999";
    i)  e'  di  30.000  metri  quadrati  e piu' ma e' al di sotto dei
40.000 metri quadrati, deve essere indicato "fino a mq 39.999";
    l) e, cosi' via, per ogni 10.000 metri quadrati.
  Per  le  attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree
attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi
o  magazzini, deve essere indicata la classe di superficie "fino a mq
25".
  Nella     colonna    (F)    deve    essere    indicata    l'imposta
corrispondentemente dovuta, secondo la misura vigente per  l'anno  di
imposizione sul territorio del comune destinatario della denuncia.
  Se  tale  comune  si  e'  avvalso della facolta' di delimitare zone
speciali a  piu'  elevata  tassazione  e  l'insediamento  produttivo,
ovvero gli insediamenti produttivi nella detta ipotesi eccezionale di
cumulo delle superfici, ricade in tutto od in parte in tali zone,  si
applica  la  maggior  misura d'imposta ivi vigente; in tal caso, deve
essere barrata la casella + 15% ovvero quella +  30%  a  seconda  che
l'imposta sia dovuta nella misura maggiorata del 15 ovvero del 30 per
cento.
  Sempre nella colonna (F) deve essere barrata la casella
   attivita'   stagionale  se  per  tale  attivita'  (risultante  nel
riquadro interno della colonna (B), la quale sia esercitata nel corso
dell'anno  per  periodi  non  superiori  complessivamente a sei mesi,
l'imposta e' stata calcolata nella misura ridotta  a  tre  quarti  di
quella vigente, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 della legge in
esame.
  Le  misure  d'imposta vigenti annualmente sui territori dei singoli
comuni,  per  ogni  settore  di  attivita'  e  per  ogni  classe   di
superficie,  cosi'  come  la eventuale delimitazione di zone speciali
con  le  correlative  maggiorazioni  di  tassazione,  devono   essere
adeguatamente pubblicizzate dai comuni stessi.
  L'imposta  dovuta  in  corrispondenza  di  ogni singolo quadro deve
essere versata separatamente, utilizzando tanti bollettini  di  conto
corrente postale quanti sono i quadri compilati.
  Se   i   quadri  compilati,  nell'ambito  ovviamente  della  stessa
denuncia, sono piu' di tre e' data al  contribuente  la  facolta'  di
fare  un versamento unico, utilizzando cosi' un solo bollettino, pari
alla somma delle imposte indicate nei singoli quadri  della  denuncia
medesima  (si sottolinea che condizione essenziale per poter eseguire
siffatto versamento unico e' che i quadri  compilati  siano  piu'  di
tre).
  Il  versamento  deve  essere effettuato, con arrotondamento a mille
lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o
per eccesso se e' superiore, su conto corrente postale intestato alla
tesoreria del comune destinatario della denuncia (quello, cioe',  sul
cui    territorio   sono   situati   gli   insediamenti   produttivi.
Eccezionalmente, quello di domicilio  fiscale  del  soggetto  passivo
limitatamente alle attivita' esercitate senza utilizzazione di locali
od aree attrezzate  ovvero  in  forma  ambulante  senza  utilizzo  di
depositi o magazzini).
  Il   versamento   deve   essere   eseguito   entro  il  termine  di
presentazione della denuncia e, cioe': nel mese di luglio  1989,  per
l'imposta  dovuta  per  tale  anno;  nel  mese di giugno di ogni anno
successivo, per l'imposta dovuta per ciascuno degli anni stessi.
  Per  effettuare  il  versamento  dell'imposta  dovuta  in base alla
denuncia deve essere utilizzato l'apposito modulo conforme al modello
approvato,  con le relative caratteristiche tecniche, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno  e  delle
poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani, del 7 giugno 1989  che  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1989.
  Al   fine   di   agevolare   il   contribuente,  i  comuni  possono
"personalizzare" i  bollettini  di  versamento,  nel  rispetto  delle
caratteristiche     tecniche    specificate    in    detto    decreto
interministeriale, prestampandovi il proprio numero di conto corrente
postale,  l'indicazione  del  comune intestatario del conto ed i dati
riguardanti il quinto campo di  lettura  ottica,  ferma  restando  la
possibilita'   per   il   contribuente   di   utilizzare  moduli  non
"personalizzati" purche', ovviamente, conformi al  modello  approvato
con il piu' volte ripetuto decreto interministeriale.
  Ciascun  comune  deve,  comunque,  adeguatamente  pubblicizzare  il
proprio numero di conto corrente  postale  sul  quale  effettuare  il
versamento dell'imposta.
  Gli  estremi  dell'eseguito  versamento  devono  essere specificati
nell'apposito spazio della detta colonna (F)  relativamente  ad  ogni
quadro  interessato,  indicando: l'ufficio postale presso il quale e'
stato effettuato, il numero del bollettino, la data del versamento  e
l'importo  versato;  l'importo  complessivamente  versato,  pari alla
somma  dei  versamenti  indicati  nei  singoli  quadri,  deve  essere
specificato  nell'apposito spazio posto immediatamente sotto il terzo
quadro della denuncia di base.
  Nell'ipotesi  in cui, come gia' detto, i quadri compilati, compresi
nell'identica  denuncia,  sono  piu'  di  tre  ed  il   contribuente,
avvalendosi della facolta' concessagli, somma le imposte indicate nei
singoli quadri della denuncia stessa e versa l'importo  totale  cosi'
ottenuto  utilizzando  un  solo  bollettino  di versamento, non deve,
ovviamente, essere compilata la parte della colonna (F) relativa agli
"estremi   versamento   su  conto  corrente  postale"  (resta  fermo,
naturalmente, l'obbligo di  compilare  tutte  le  altre  parti  della
colonna medesima, ed, in particolare, di indicare l'imposta dovuta in
corrispondenza di ogni singolo quadro) ne' deve essere fornita alcuna
indicazione  nel  predetto spazio posto immediatamente sotto il terzo
quadro  della  denuncia  di  base.  Deve,  invece,  essere  compilato
l'apposito  riquadro "RISERVATO (in caso di compilazione di piu' di 3
quadri e di  opzione  per  il  versamento  unico)"  riportandovi  gli
estremi del versamento eseguito.
  Si  richiama  l'attenzione  sulla  necessita',  sia  al  fine di un
corretto riscontro fra il versamento e la denuncia  sia  per  evitare
l'applicazione  di  sanzioni, di compilare sempre e accuratamente, in
tutte le sue parti, il retro del modulo  di  versamento  indicando  i
dati  richiesti in modo conforme a quelli specificati nella denuncia.
In particolare, oltre alla indicazione  dell'anno  per  il  quale  e'
versata  l'imposta  e dei dati identificativi del "contribuente" come
riportati sul frontespizio della denuncia, deve:  essere  specificato
il  numero  del  "quadro"  della  denuncia  al  quale si riferisce il
versamento; essere barrata la casella corrispondente  al  settore  di
attivita',  conformemente  a quanto operato nel quadro stesso; essere
indicata la classe di superficie, cosi' come  risultante  dal  quadro
interessato;  essere barrata, sempre con riferimento al quadro per il
quale si esegue il versamento, la casella - NO - ovvero la casella  +
15%  ovvero  quella  +  30%  se l'imposta e', rispettivamente, dovuta
nella misura normale ovvero in quella maggiorata del 15 o del 30  per
cento  per effetto della delimitazione di zone speciali; la casella -
SI - per la riduzione relativa alle attivita' stagionali (se  non  si
e' interessati a siffatta riduzione, va barrata la casella - NO -).
  Qualora,  ricorrendo  la  piu'  volte  accennata  condizione  della
denuncia con piu' di tre  quadri  compilati,  il  contribuente  abbia
optato per il versamento unico, sul retro del relativo bollettino non
devono, ovviamente, essere fornite le indicazioni relative al  numero
del  quadro,  al  settore  di  attivita',  alla classe di superficie,
all'attivita' stagionale ed alle zone speciali. Deve,  pero',  essere
specificato,   utilizzando   lo   spazio  dedicato  alla  "classe  di
superficie", che si tratta di  un  versamento  unico  riguardante  un
determinato  numero  di  quadri;  se,  ad  esempio,  il versamento si
riferisce alla somma delle imposte corrispondenti a sette quadri,  si
scrivera' "versamento unico per sette quadri".
  Si  sottolinea  che  le attestazioni dei versamenti eseguiti devono
essere allegate alla denuncia (le  ricevute  devono,  invece,  essere
conservate   dal   contribuente   anche   per   fini  probatori).  Il
contribuente dovra', inoltre, aver cura di fare fotocopia delle dette
attestazioni  per  poter adempiere all'obbligo di cui al quarto comma
del cennato art. 3.
  La  denuncia  deve essere firmata, utilizzando l'apposito riquadro:
da soggetto  indicato  come  "contribuente"  nel  frontespizio  della
denuncia  stessa, ovvero dal suo rappresentante legale o negoziale il
quale, come gia' detto, specifichera' la natura della carica barrando
la  casella  corrispondente (rappresentante legale o negoziale; socio
amministratore; liquidatore, in caso di liquidazione  volontaria)  ed
indichera'  il  proprio codice fiscale; nei cennati casi particolari,
dal soggetto indicato nel frontespizio come "denunciante diverso  dal
contribuente",  ovvero  dal  suo rappresentante legale o negoziale il
quale barrera' la casella che lo riguarda ed  indichera'  il  proprio
codice fiscale.
  Analogamente  devono essere firmati gli eventuali fogli aggiuntivi,
i quali devono essere presentati congiuntamente alla denuncia stessa.
  Avvertenza.  - Il contribuente puo' ritirare gratuitamente presso i
competenti uffici comunali gli occorrenti moduli di denuncia  annuale
e  di  fogli  aggiuntivi  alla  stessa  nonche'  i  bollettini per il
versamento, "personalizzati" e non, che i comuni avranno cura di  far
stampare, a proprie spese, in congruo numero.
                                * * *
  Alle intendenze di finanza viene inviato un congruo numero di copie
della presente circolare per il successivo,  urgente  inoltro,  oltre
che   alla  provincia,  a  tutti  i  comuni  compresi  nella  propria
circoscrizione, i quali avranno cura di pubblicizzarla  adeguatamente
sul   proprio   territorio,   possibilmente   fornendone   copia   al
contribuente unitamente al modulo di denuncia.
                       Il direttore generale reggente: SPAZIANI TESTA