Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Avvertenze generali e istruzioni per la compilazione della denuncia annuale e del modulo di versamento.(GU n.145 del 23-6-1989)
Vigente al: 23-6-1989
Alle intendenze di finanza Ai comuni e, per conoscenza: Alle province All'Associazione nazionale dei comuni italiani All'Unione province d'Italia Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale servizi bancoposta A tutti gli altri Ministeri Ai prefetti della Repubblica Ai presidenti delle giunte regionali Ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano Ai commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale Ai commissari del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta Agli assessori regionali per le finanze e gli enti locali Agli organi di controllo degli atti degli enti locali nelle regioni a statuto ordinario Alle commissioni provinciali di controllo della Sicilia Ai comitati e sezioni di controllo di Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano, Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone AVVERTENZE GENERALI L'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, disciplinata dagli articoli da 1 a 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e dalla tabella allegata alla legge stessa, e' dovuta per ogni anno solare a decorrere dal 1989. Presupposto per l'applicazione dell'imposta e' l'esercizio di imprese o di arti o di professioni (per le imprese agricole, limitatamente all'esercizio dell'attivita' di commercializzazione di prodotti agricoli effettuata da produttori agricoli, al di fuori del fondo, in locali aperti al pubblico), desumendone la nozione come intesa agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Soggetto passivo e' la persona fisica ovvero il soggetto diverso da questa il quale esercita le predette attivita'. La misura dell'imposta varia, come risulta dalla cennata tabella, in relazione al "settore di attivita'" nel quale e' compresa l'attivita' esercitata ed alla "classe di appartenenza" individuata sulla base della superficie del locale comunque utilizzato per l'esercizio delle attivita' imprenditoriali, artistiche o professionali, ovvero dall'area attrezzata per lo svolgimento delle attivita' stesse, escludendo le superfici di cui alle lettere da a) a d) del quarto comma dell'art. 1 della precitata legge n. 144/1989, alle condizioni e per i soggetti ivi previsti, e computando la superficie dell'area attrezzata scoperta in ragione del dieci per cento (le superfici dei locali e delle aree attrezzate coperte vanno calcolate per intero). L'imposta, quindi, deve di regola essere quantificata distintamente per ogni insediamento produttivo in base all'attivita' in esso esercitata ed alla sua superficie. (Si avverte che l'espressione "insediamento produttivo", usata nella presente circolare e nel modello della denuncia annuale, sta ad indicare il cennato locale od area). Eccezionalmente l'imposta deve essere determinata unitariamente per piu' insediamenti produttivi accorpati, sulla base della somma delle superfici dei singoli locali ed aree attrezzate, qualora lo stesso soggetto passivo esercita l'attivita' in locali situati in unico edificio od in edifici contigui od in complessi produttivi unitari ovvero su aree attrezzate contigue. Se nell'unico locale o sull'unica area attrezzata, ovvero nei locali o sulle aree attrezzate le cui superfici vanno cumulate ai sensi di quanto detto nel periodo precedente, il soggetto passivo esercita piu' attivita', diverse da quelle accessorie od occasionali, si considera come se tali insediamenti produttivi fossero utilizzati integralmente soltanto per l'esercizio: di quella attivita' alla quale e' destinata prevalentemente la superficie degli insediamenti stessi; ovvero di quella, fra le attivita' esercitate, compresa nel settore a piu' elevata imposizione, qualora la discriminazione delle superfici non e' possibile stante il loro uso promiscuo e le attivita' esercitate sono collocate in differenti settori; ovvero di quella, fra le attivita' esercitate, prevalente sotto il profilo economico, in caso di uso promiscuo delle superfici e di collocazione delle attivita' esercitate nel medesimo settore. L'attivita', come sopra risultante, rappresenta "l'attivita' assorbente" e come tale e' denominata nel prosieguo della presente circolare e nel modello della denuncia annuale. Agli effetti della individuazione di tale attivita' assorbente non si deve tener conto delle superfici escluse dall'applicazione dell'imposta ai sensi del predetto quarto comma dell'art. 1 e le aree attrezzate scoperte devono essere computate in ragione del dieci per cento della loro superficie. L'attivita' esercitata da impresa artigiana iscritta nel relativo albo e' agevolata nel senso che per essa la superficie eccedente i tremila metri quadrati e' calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento. Per le attivita', anche se diverse, esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, l'imposta e' determinata unitariamente assumendo la prima classe di superficie (quella, fino a mq 25) ed il settore nel quale e' compresa l'attivita' esercitata; se tali attivita' sono diverse, si considera "assorbente" quella compresa nel settore a piu' elevata imposizione, ovvero quella prevalente sotto il profilo economico se le attivita' esercitate sono inserite nello stesso settore. L'imposta e' dovuta al comune nell'ambito del cui territorio sono situati gli insediamenti produttivi ove vengono esercitate le attivita'. Se l'insediamento insiste sul territorio di diversi comuni (ipotesi, questa, che potrebbe, con maggior frequenza, verificarsi qualora si debba eccezionalmente procedere al cumulo delle superfici) l'imposta e' dovuta a ciascuno di tali comuni, calcolandola distintamente sulla base della superficie ricadente nel territorio di ognuno di essi. Per le attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, l'imposta e' dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Si sottolinea che agli effetti dell'applicazione dell'imposta occorre fare riferimento alla situazione esistente alla data del primo gennaio dell'anno per il quale e' dovuta l'imposta. In particolare, a tale data bisogna aver riguardo per stabilire se e quale attivita' e' esercitata, quanta e quale superficie e' utilizzata, quale e' il comune di domicilio fiscale del soggetto passivo nei detti casi in cui ad esso sia dovuta l'imposta, quale e' il comune impositore e, quindi, quello al quale va presentata la denuncia ed a cui favore va effettuato il versamento dell'imposta secondo la misura vigente sul suo territorio. Ad esempio, per l'imposta dovuta per l'anno 1989 (il primo di applicazione del nuovo tributo) si deve considerare la situazione esistente al primo gennaio 1989. Ovviamente, ai fini della verifica dell'esercizio dell'attivita' alla data del primo gennaio dell'anno per il quale e' dovuta l'imposta, non ha alcuna influenza la circostanza che l'attivita' stessa risulti momentaneamente sospesa a tale data, qualunque sia la causa della sospensione. Ne' ha alcuna influenza il fatto che l'attivita' si svolga materialmente solo in determinati periodi dell'anno non comprendenti il mese di gennaio, laddove le modalita' di esercizio dell'attivita', per sua stessa natura, sono caratterizzate dalla discontinuita' o da andamenti ciclici intervallati nel tempo; cosi', ad esempio, un'attivita' stagionale limitata al periodo estivo e' "esercitata" anche alla data del primo gennaio. Analogo discorso va fatto in relazione alla identificazione delle superfici utilizzate al primo gennaio, dovendosi aver riguardo non gia' alle superfici materialmente usate a tale data bensi' a quelle che risultino, alla data stessa, normalmente strumentalizzate per lo svolgimento della specifica attivita', ancorche' impiegate in periodo di tempo frazionati; cosi', ad esempio, e' "utilizzata" al primo gennaio una terrazza che un gestore normalmente usa per l'attivita' di ristoro soltanto nei mesi estivi. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA ANNUALE E DEL MODULO DI VERSAMENTO La denuncia deve essere presentata al comune sul cui territorio sono situati gli insediamenti produttivi. Per le attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, la denuncia deve essere presentata al comune di domicilio fiscale del soggetto passivo. La denuncia deve essere presentata nel mese di giugno di ciascun anno relativamente all'imposta dovuta per l'anno stesso. Eccezionalmente, per l'imposta dovuta per l'anno 1989, la relativa denuncia deve essere presentata nel mese di luglio 1989. La presentazione deve essere effettuata mediante consegna della denuncia direttamente al comune competente il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta, ovvero tramite spedizione della denuncia stessa in busta, a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno indirizzata al comune competente (ufficio tributi); in quest'ultimo caso, la denuncia si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale. La denuncia deve essere redatta su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'interno e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, del 31 maggio 1989 che e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1989. Al fine di venire incontro alle esigenze di talune categorie di contribuenti e' ammesso l'impiego di stampati meccanografici per la compilazione della denuncia annuale, previa specifica autorizzazione del Ministero delle finanze, purche' sia assicurata la conformita' strutturale con il modello di cui sopra, anche per quanto riguarda la sequenza e l'intestazione dei dati richiesti, e sia rispettata la compatibilita' con le necessita' gestionali della liquidazione dell'imposta. Si segnala l'opportunita' che il contribuente provveda a farsi copia o fotocopia della denuncia, oltre che per necessita' proprie, al fine di poter adempiere all'obbligo di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge in discorso, in forza del quale e' dato potere al sindaco od a suoi delegati di richiedere copia della denuncia. Per gli anni successivi a quello per il quale e' stata presentata la denuncia ed in assenza di variazioni e' data facolta' al soggetto passivo di effettuare soltanto il versamento dell'imposta. In tal caso, deve essere utilizzato un apposito modulo di conto corrente postale, confermativo della precedente denuncia, conforme al modello che sara' approvato con il prescritto decreto interministeriale in un secondo tempo in quanto per il corrente anno 1989, il primo di applicazione dell'imposta, la denuncia deve comunque essere presentata. Frontespizio. Nel frontespizio, oltre alla indicazione dell'anno per il quale e' presentata la denuncia e del comune destinatario della stessa, devono essere indicati in modo completo gli elementi identificativi del soggetto passivo e, cioe', dell'esercente l'attivita' imprenditoriale, artistica, professionale. All'uopo e' stato predisposto un quadro intestato al "contribuente", il quale deve essere sempre compilato, la cui prima parte e' riservata alla specificazione dei dati anagrafici della persona fisica ovvero della denominazione e natura giuridica del soggetto diverso da questa, e la seconda parte, comune alle persone fisiche ed ai soggetti diversi da queste, e' dedicata all'indicazione del codice fiscale, della partita IVA e del domicilio fiscale. In ordine al numero di partita IVA, la precisazione che esso va riportato se il soggetto passivo ne e' in possesso e' conseguenziale al fatto che l'imposta, in presenza dell'esercizio delle attivita' in discorso, e' ugualmente dovuta anche se il soggetto passivo e' sfornito di partita IVA. In caso di rappresentanza legale o negoziale ovvero di liquidazione volontaria, fermo restando che in detto quadro riservato al "contribuente" vanno indicati i dati identificativi del soggetto rappresentato, il rappresentante, oltre a sottoscrivere la denuncia, deve soltanto indicare il proprio codice fiscale e barrare la casella che lo interessa (a seconda della carica rivestita: rappresentante legale o negoziale; socio amministratore; liquidatore) nel riquadro interno relativo alla "firma" della denuncia. Il quadro intestato al "denunciante diverso dal contribuente" deve essere compilato solo in casi particolari, laddove il soggetto passivo sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilita' dei suoi beni; in particolare, il quadro deve essere compilato dall'erede (in caso di piu' eredi, vanno indicati i dati di uno di essi), dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa. Ovviamente anche in queste ipotesi il quadro relativo al "contribuente" deve pur sempre essere compilato. Va richiamata l'attenzione sulla particolare importanza che, come gia' detto, assume il comune di domicilio fiscale in riferimento alle attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini. A tale proposito occorre sottolineare che non ha alcuna rilevanza il domicilio fiscale indicato nel quadro intestato al "denunciante diverso dal contribuente" dovendosi aver riguardo esclusivamente al domicilio fiscale del "contribuente". Inoltre, qualora quest'ultimo, da indicare nella denuncia secondo la situazione riscontrata alla data di presentazione della denuncia stessa, fosse in un comune diverso rispetto a quello del primo gennaio dell'anno di imposizione, il contribuente indichera' quale comune destinatario della denuncia quello nel quale aveva il proprio domicilio fiscale alla predetta data del primo gennaio e specifichera' siffatto domicilio nel riquadro interno riservato alle "annotazioni del contribuente". Parte interna. La parte interna della denuncia, predisposta in modo unificato al fine di dare maggiore spazio per la compilazione, e' dedicata alla individuazione degli elementi che determinano il debito di imposta, alla indicazione degli estremi del relativo versamento, alla sottoscrizione ed alle eventuali annotazioni del contribuente. Ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta sono stati predisposti vari quadri in modo che possa essere fatta una denuncia unica per tutti gli insediamenti produttivi utilizzati dallo stesso soggetto passivo ed ubicati nel medesimo comune. Qualora non fossero sufficienti i quadri disponibili nella denuncia di base, possono essere utilizzati uno o piu' fogli aggiuntivi conformi al modello approvato con il detto decreto interministeriale. In tal caso - oltre a riportare sugli stessi i dati identificativi del "contribuente", del comune destinatario della denuncia e dell'anno di imposizione, cosi' come indicati nella denuncia di base - deve essere continuata la numerazione progressiva dei quadri compilati ed il loro numero complessivo deve essere indicato nell'apposita casella della denuncia di base. Per ogni insediamento produttivo (il singolo locale, ovvero la singola area attrezzata) deve essere compilato un distinto quadro. Solo nella ipotesi eccezionale, innanzi illustrata, in cui deve procedersi al cumulo delle superfici deve essere compilato un quadro unico per gli insediamenti accorpati; in tal caso, deve essere barrata la casella 1 della colonna (A). Per le attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, la colonna (A) non deve essere compilata. Nella colonna (B) deve essere specificata l'unica ovvero le piu' attivita', diverse da quelle accessorie od occasionali, esercitate nell'insediamento produttivo indicato nella colonna (A). Nel caso eccezionale, gia' sovramenzionato, di accorpamento di vari insediamenti produttivi, deve essere specificata l'unica o le piu' attivita' in essi esercitate. Nel riquadro interno deve essere indicata una sola attivita', e cioe': l'unica, ovvero, se le attivita' sono diverse, quella "assorbente" secondo i criteri illustrati nelle "avvertenze generali". In quest'ultimo caso deve essere barrata: la casella 2 se l'"assorbimento" e' fatto con riferimento alla prevalenza della superficie utilizzata; la casella 3 se e' fatto con riferimento al settore a piu' elevata imposizione. Per le attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, devono essere analogamente specificate la o le attivita' esercitate, riportando nel riquadro interno l'unica attivita' ovvero quella "assorbente" secondo i criteri gia' enunciati; in quest'ultimo caso, deve essere barrata la casella 3 se e' assorbente l'attivita' compresa nel settore a piu' elevata imposizione. Nella colonna (C) deve essere indicato, barrando la casella corrispondente, il settore di attivita' nel quale e' compresa l'attivita' indicata nel riquadro interno della colonna (B). I settori di attivita' sono dieci e sono individuati nella detta tabella allegata al decreto-legge n. 66/1989, convertito nella legge n. 144/1989. Inoltre: se l'attivita' indicata nel detto riquadro e' esercitata da impresa artigiana iscritta nel relativo albo deve essere barrata la casella 4 Nella colonna (D) deve essere indicata la superficie utilizzata, distinguendo quella dei locali, delle aree attrezzate coperte e delle aree attrezzate scoperte (si ricorda che le aree attrezzate scoperte vanno calcolate in ragione del dieci per cento della loro superficie e, quindi, in tale misura devono essere indicate). La superficie in discorso, si ribadisce, e' quella relativa all'insediamento produttivo indicato nella colonna (A), ovvero agli insediamenti produttivi indicati nella colonna stessa nel solo caso eccezionale di cumulo delle superfici gia' piu' volte accennato. Se l'attivita' indicata nel riquadro interno della colonna (B) e' esercitata da impresa artigiana iscritta nel relativo albo spetta la detta agevolazione della riduzione al 65 per cento della superficie eccedente i tremila metri quadrati. Pertanto, laddove si verifichi tale fattispecie, sara' detratta dalla superficie complessiva il 35 per cento di quella parte della stessa che eccede i tremila metri quadrati. Cosi', ad esempio, se per l'esercizio di detta attivita' e' utilizzato un locale di 2.900 metri quadrati ed un'area attrezzata scoperta, contigua al locale stesso, di 15.000 metri quadrati, la colonna (D) sara' compilata nel modo seguente: locale = mq 2.900 area attrezzata coperta = mq 0 area attrezzata scoperta (10%) = mq 1.500 -------- Totale mq 4.400 (meno) eventuale riduzione mq 490 -------- Differenza mq 3.910 (i 490 mq sono pari al 35 per cento di 1.400 mq che rappresentano la parte eccedente i 3.000 mq). Per le attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, la colonna (D) non deve essere compilata. Nella colonna (E) deve essere indicata la classe di superficie nella quale si colloca l'insediamento produttivo indicato nella colonna (A), ovvero gli insediamenti produttivi indicati nella colonna stessa qualora si debba procedere al cumulo delle loro superfici, sulla base della superficie complessiva indicata nella colonna (D) ("totale" ovvero "differenza"). Se la superficie: a) non eccede i 25 metri quadrati, deve essere indicato "fino a mq 25"; b) eccede i 25 metri quadrati ma non supera i 50 metri quadrati, deve essere indicato "fino a mq 50"; c) eccede i 50 metri quadrati ma non supera i 100 metri quadrati, deve essere indicato "fino a mq 100"; d) eccede i 100 metri quadrati ma non supera i 200 metri quadrati, deve essere indicato "fino a mq 200"; e) eccede i 200 metri quadrati ma non supera i 500 metri quadrati, deve essere indicato "fino a mq 500"; f) eccede i 500 metri quadrati ma non supera i 4.000 metri quadrati, deve essere indicato "fino a mq 4.000"; g) eccede i 4.000 metri quadrati ma e' al di sotto dei 20.000 metri quadrati, deve essere indicato "fino a mq 19.999"; h) e' di 20.000 metri quadrati e piu' ma e' al di sotto dei 30.000 metri quadrati, deve essere indicato "fino a mq 29.999"; i) e' di 30.000 metri quadrati e piu' ma e' al di sotto dei 40.000 metri quadrati, deve essere indicato "fino a mq 39.999"; l) e, cosi' via, per ogni 10.000 metri quadrati. Per le attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, deve essere indicata la classe di superficie "fino a mq 25". Nella colonna (F) deve essere indicata l'imposta corrispondentemente dovuta, secondo la misura vigente per l'anno di imposizione sul territorio del comune destinatario della denuncia. Se tale comune si e' avvalso della facolta' di delimitare zone speciali a piu' elevata tassazione e l'insediamento produttivo, ovvero gli insediamenti produttivi nella detta ipotesi eccezionale di cumulo delle superfici, ricade in tutto od in parte in tali zone, si applica la maggior misura d'imposta ivi vigente; in tal caso, deve essere barrata la casella + 15% ovvero quella + 30% a seconda che l'imposta sia dovuta nella misura maggiorata del 15 ovvero del 30 per cento. Sempre nella colonna (F) deve essere barrata la casella attivita' stagionale se per tale attivita' (risultante nel riquadro interno della colonna (B), la quale sia esercitata nel corso dell'anno per periodi non superiori complessivamente a sei mesi, l'imposta e' stata calcolata nella misura ridotta a tre quarti di quella vigente, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 della legge in esame. Le misure d'imposta vigenti annualmente sui territori dei singoli comuni, per ogni settore di attivita' e per ogni classe di superficie, cosi' come la eventuale delimitazione di zone speciali con le correlative maggiorazioni di tassazione, devono essere adeguatamente pubblicizzate dai comuni stessi. L'imposta dovuta in corrispondenza di ogni singolo quadro deve essere versata separatamente, utilizzando tanti bollettini di conto corrente postale quanti sono i quadri compilati. Se i quadri compilati, nell'ambito ovviamente della stessa denuncia, sono piu' di tre e' data al contribuente la facolta' di fare un versamento unico, utilizzando cosi' un solo bollettino, pari alla somma delle imposte indicate nei singoli quadri della denuncia medesima (si sottolinea che condizione essenziale per poter eseguire siffatto versamento unico e' che i quadri compilati siano piu' di tre). Il versamento deve essere effettuato, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore, su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune destinatario della denuncia (quello, cioe', sul cui territorio sono situati gli insediamenti produttivi. Eccezionalmente, quello di domicilio fiscale del soggetto passivo limitatamente alle attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate ovvero in forma ambulante senza utilizzo di depositi o magazzini). Il versamento deve essere eseguito entro il termine di presentazione della denuncia e, cioe': nel mese di luglio 1989, per l'imposta dovuta per tale anno; nel mese di giugno di ogni anno successivo, per l'imposta dovuta per ciascuno degli anni stessi. Per effettuare il versamento dell'imposta dovuta in base alla denuncia deve essere utilizzato l'apposito modulo conforme al modello approvato, con le relative caratteristiche tecniche, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, del 7 giugno 1989 che e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1989. Al fine di agevolare il contribuente, i comuni possono "personalizzare" i bollettini di versamento, nel rispetto delle caratteristiche tecniche specificate in detto decreto interministeriale, prestampandovi il proprio numero di conto corrente postale, l'indicazione del comune intestatario del conto ed i dati riguardanti il quinto campo di lettura ottica, ferma restando la possibilita' per il contribuente di utilizzare moduli non "personalizzati" purche', ovviamente, conformi al modello approvato con il piu' volte ripetuto decreto interministeriale. Ciascun comune deve, comunque, adeguatamente pubblicizzare il proprio numero di conto corrente postale sul quale effettuare il versamento dell'imposta. Gli estremi dell'eseguito versamento devono essere specificati nell'apposito spazio della detta colonna (F) relativamente ad ogni quadro interessato, indicando: l'ufficio postale presso il quale e' stato effettuato, il numero del bollettino, la data del versamento e l'importo versato; l'importo complessivamente versato, pari alla somma dei versamenti indicati nei singoli quadri, deve essere specificato nell'apposito spazio posto immediatamente sotto il terzo quadro della denuncia di base. Nell'ipotesi in cui, come gia' detto, i quadri compilati, compresi nell'identica denuncia, sono piu' di tre ed il contribuente, avvalendosi della facolta' concessagli, somma le imposte indicate nei singoli quadri della denuncia stessa e versa l'importo totale cosi' ottenuto utilizzando un solo bollettino di versamento, non deve, ovviamente, essere compilata la parte della colonna (F) relativa agli "estremi versamento su conto corrente postale" (resta fermo, naturalmente, l'obbligo di compilare tutte le altre parti della colonna medesima, ed, in particolare, di indicare l'imposta dovuta in corrispondenza di ogni singolo quadro) ne' deve essere fornita alcuna indicazione nel predetto spazio posto immediatamente sotto il terzo quadro della denuncia di base. Deve, invece, essere compilato l'apposito riquadro "RISERVATO (in caso di compilazione di piu' di 3 quadri e di opzione per il versamento unico)" riportandovi gli estremi del versamento eseguito. Si richiama l'attenzione sulla necessita', sia al fine di un corretto riscontro fra il versamento e la denuncia sia per evitare l'applicazione di sanzioni, di compilare sempre e accuratamente, in tutte le sue parti, il retro del modulo di versamento indicando i dati richiesti in modo conforme a quelli specificati nella denuncia. In particolare, oltre alla indicazione dell'anno per il quale e' versata l'imposta e dei dati identificativi del "contribuente" come riportati sul frontespizio della denuncia, deve: essere specificato il numero del "quadro" della denuncia al quale si riferisce il versamento; essere barrata la casella corrispondente al settore di attivita', conformemente a quanto operato nel quadro stesso; essere indicata la classe di superficie, cosi' come risultante dal quadro interessato; essere barrata, sempre con riferimento al quadro per il quale si esegue il versamento, la casella - NO - ovvero la casella + 15% ovvero quella + 30% se l'imposta e', rispettivamente, dovuta nella misura normale ovvero in quella maggiorata del 15 o del 30 per cento per effetto della delimitazione di zone speciali; la casella - SI - per la riduzione relativa alle attivita' stagionali (se non si e' interessati a siffatta riduzione, va barrata la casella - NO -). Qualora, ricorrendo la piu' volte accennata condizione della denuncia con piu' di tre quadri compilati, il contribuente abbia optato per il versamento unico, sul retro del relativo bollettino non devono, ovviamente, essere fornite le indicazioni relative al numero del quadro, al settore di attivita', alla classe di superficie, all'attivita' stagionale ed alle zone speciali. Deve, pero', essere specificato, utilizzando lo spazio dedicato alla "classe di superficie", che si tratta di un versamento unico riguardante un determinato numero di quadri; se, ad esempio, il versamento si riferisce alla somma delle imposte corrispondenti a sette quadri, si scrivera' "versamento unico per sette quadri". Si sottolinea che le attestazioni dei versamenti eseguiti devono essere allegate alla denuncia (le ricevute devono, invece, essere conservate dal contribuente anche per fini probatori). Il contribuente dovra', inoltre, aver cura di fare fotocopia delle dette attestazioni per poter adempiere all'obbligo di cui al quarto comma del cennato art. 3. La denuncia deve essere firmata, utilizzando l'apposito riquadro: da soggetto indicato come "contribuente" nel frontespizio della denuncia stessa, ovvero dal suo rappresentante legale o negoziale il quale, come gia' detto, specifichera' la natura della carica barrando la casella corrispondente (rappresentante legale o negoziale; socio amministratore; liquidatore, in caso di liquidazione volontaria) ed indichera' il proprio codice fiscale; nei cennati casi particolari, dal soggetto indicato nel frontespizio come "denunciante diverso dal contribuente", ovvero dal suo rappresentante legale o negoziale il quale barrera' la casella che lo riguarda ed indichera' il proprio codice fiscale. Analogamente devono essere firmati gli eventuali fogli aggiuntivi, i quali devono essere presentati congiuntamente alla denuncia stessa. Avvertenza. - Il contribuente puo' ritirare gratuitamente presso i competenti uffici comunali gli occorrenti moduli di denuncia annuale e di fogli aggiuntivi alla stessa nonche' i bollettini per il versamento, "personalizzati" e non, che i comuni avranno cura di far stampare, a proprie spese, in congruo numero. * * * Alle intendenze di finanza viene inviato un congruo numero di copie della presente circolare per il successivo, urgente inoltro, oltre che alla provincia, a tutti i comuni compresi nella propria circoscrizione, i quali avranno cura di pubblicizzarla adeguatamente sul proprio territorio, possibilmente fornendone copia al contribuente unitamente al modulo di denuncia. Il direttore generale reggente: SPAZIANI TESTA