Modificazioni al regolamento.(GU n.150 del 29-6-1989)
Aggiunta al regolamento approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 giugno 1989. Dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti: "Art. 18-bis. - 1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorita' giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1". "Art. 18-ter. - 1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel termine tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresi', qualora ne faccia richiesta, di prendere visione degli atti del procedimento. 2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorita' giudiziaria. 3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione. 4. La richiesta di autorizzazione e' iscritta di norma al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui viene presentata la relazione da parte della Giunta, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5. Nel caso di decorso del termine previsto dal comma 1 senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di autorizzazione, di norma, al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui e' scaduto il termine, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5. 5. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma del comma 4, assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera e' appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere. 6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformita' dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati. 7. L'Assemblea e' chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte di cui al comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non siano state formulate proposte diverse, la seduta e' sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, le quali si intendono respinte qualora non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La reiezione di tali proposte e' intesa come deliberazione di concessione dell'autorizzazione. 8. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. 9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro piu' soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di tali soggetti". "Art. 18-quater. - 1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili. 2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorita' giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. 3. Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 18-ter. Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera e' appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione. 4. L'Assemblea e' chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta. Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorita' giudiziaria di cui al precedente comma 2, la seduta e' sospesa per consentire alla Giunta di formulare ulteriori conclusioni".