CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 28 giugno 1989 

  Modificazioni al regolamento.
(GU n.150 del 29-6-1989)

  Aggiunta  al  regolamento approvata dalla Camera dei deputati nella
seduta del 28 giugno 1989.
 Dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:
 "Art.  18-bis.  - 1. Il Presidente della Camera invia immediatamente
alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi  dall'autorita'
giudiziaria   ai   fini   delle   deliberazioni  sulle  richieste  di
autorizzazione a procedere previste  dalla  legge  costituzionale  16
gennaio 1989, n. 1".
  "Art.  18-ter.  -  1.  La  Giunta  di cui all'articolo 18 riferisce
all'Assemblea  con  relazione  scritta,  nel  termine   tassativo   e
improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte
del Presidente della Camera,
sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale concernenti i
reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Prima di  deliberare
la  Giunta  invita  l'interessato  a  fornire  i chiarimenti che egli
reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli
altresi', qualora ne faccia richiesta, di prendere visione degli atti
del procedimento.
  2.  Qualora  ritenga  che  alla  Camera non spetta deliberare sulla
richiesta di autorizzazione a  procedere  ai  sensi  dell'articolo  5
della  legge  costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone
che gli atti siano restituiti all'autorita' giudiziaria.
  3.  Al  di  fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta propone,
con riferimento ai singoli inquisiti, la  concessione  o  il  diniego
dell'autorizzazione.
  4.  La  richiesta  di  autorizzazione e' iscritta di norma al primo
punto dell'ordine del giorno della  seconda  seduta  successiva  alla
data  in  cui  viene presentata la relazione da parte della Giunta, e
comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5. Nel  caso
di  decorso  del  termine previsto dal comma 1 senza che la relazione
sia stata  presentata,  il  Presidente  della  Camera  nomina  fra  i
componenti  della  Giunta  un  relatore,  autorizzandolo  a  riferire
oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di autorizzazione, di
norma,  al  primo  punto  dell'ordine del giorno della seconda seduta
successiva alla data  in  cui  e'  scaduto  il  termine,  e  comunque
osservando quanto disposto dal successivo comma 5.
  5.  Qualora  non risulti possibile, procedendo a norma del comma 4,
assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 9,  comma  3,
della  legge  costituzionale  16  gennaio  1989,  n.  1, la Camera e'
appositamente convocata entro  il  termine  suddetto  per  deliberare
sulla richiesta di autorizzazione a procedere.
  6.  Fino  alla  conclusione  della  discussione in Assemblea, venti
deputati o uno o piu'  presidenti  di  Gruppi  che,  separatamente  o
congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono
formulare proposte in difformita'  dalle  conclusioni  della  Giunta,
mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.
  7. L'Assemblea e' chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte
di cui al comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non
siano  state  formulate  proposte  diverse,  la seduta e' sospesa per
consentire alla Giunta  di  presentare  ulteriori  conclusioni.  Sono
quindi messe in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione,
le quali si intendono respinte qualora non abbiano conseguito il voto
favorevole  della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La
reiezione  di  tali  proposte  e'  intesa   come   deliberazione   di
concessione dell'autorizzazione.
  8.    Qualora    la    Giunta   abbia   proposto   la   concessione
dell'autorizzazione e non siano  state  formulate  proposte  diverse,
l'Assemblea   non   procede   a  votazioni,  intendendosi  senz'altro
approvate le conclusioni della Giunta.
  9.  Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro
piu'  soggetti  indicati  come  concorrenti  in  uno  stesso   reato,
l'Assemblea  delibera separatamente nei confronti di ciascuno di tali
soggetti".
 "Art.  18-quater.  -  1.  La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce
all'Assemblea, nel termine tassativo e improrogabile di cinque giorni
dalla  trasmissione  degli atti da parte del Presidente della Camera,
sulle richieste di autorizzazione formulate  ai  sensi  dell'articolo
10,  comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Prima
di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i  chiarimenti
che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili.
  2.  Qualora  ritenga  che  alla  Camera non spetta deliberare sulla
richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e  5
della  legge  costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone
che gli atti siano  restituiti  all'autorita'  giudiziaria.  In  ogni
altro  caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione
o di diniego dell'autorizzazione.
  3.  Per  l'iscrizione  della richiesta di autorizzazione all'ordine
del giorno dell'Assemblea si osservano le disposizioni  del  comma  4
dell'articolo  18-ter.  Qualora  non  risulti  in  tal modo possibile
assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 10, comma  3,
della  legge  costituzionale  16  gennaio  1989,  n.  1, la Camera e'
appositamente convocata entro  il  termine  suddetto  per  deliberare
sulla richiesta di autorizzazione.
  4.  L'Assemblea  e'  chiamata  a votare sulle conclusioni formulate
dalla Giunta. Qualora venga respinta la proposta  di  restituire  gli
atti  all'autorita'  giudiziaria  di  cui  al  precedente comma 2, la
seduta e' sospesa per consentire alla Giunta di  formulare  ulteriori
conclusioni".