Variazione delle aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la copertura degli oneri derivanti dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale.(GU n.151 del 30-6-1989)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 21, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la determinazione dei criteri e delle modalita' relativi agli aumenti delle pensioni per dinamica salariale per l'anno 1989, nonche' la copertura degli oneri che ne derivano; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525, secondo il quale al maggior onere derivante dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale, ai sensi delle disposizioni del decreto medesimo, rispetto agli aumenti determinati dalla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si fa fronte, ove occorra sulla base del fabbisogno delle singole gestioni, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive disposti, con effetto dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989, secondo le procedure e le modalita' previste dell'ordinamento di ciascuna gestione; Visto l'art. 41 della legge 9 marzo 1989, n. 88; Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'INPS, espresso con la deliberazione n. 50 del 12 maggio 1989, secondo il quale l'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti per dinamica salariale soprarichiamati, deve essere incrementata in misura pari a 0,41 punti percentuali; Decreta: A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile di cui 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e 0,14 per cento a carico del lavoratore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 22 giugno 1989 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA Il Ministro del tesoro AMATO