MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1989 

  Determinazione  del  tasso di interesse da applicarsi, nel semestre
luglio-dicembre 1989, alle operazioni  di  mutuo,  regolate  a  tasso
variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 1›
luglio 1986, n. 318, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, e  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66.
(GU n.156 del 6-7-1989)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  l'art.  9  del decreto-legge 1› luglio 1986, n. 318, recante
provvedimenti  urgenti  per  la  finanza  locale,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488, e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la  finanza
locale,  convertito,  con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987,
n. 440, nonche' l'art. 22 del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli
enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella
legge  24  aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del
tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto,
le  condizioni  massime  o  altre  modalita'  applicabili ai mutui da
concedersi agli enti locali territoriali, al  fine  di  ottenere  una
uniformita' di trattamento;
  Visto  l'art.  3  dei  decreti  ministeriali 27 settembre 1986 e 17
novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni  di
mutuo  regolate  a  tasso variabile di cui ai citati decreti-legge n.
318/1986 e n. 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni  emesse  dagli
istituti  di  credito  mobiliare  e dal tasso annuo di rendimento dei
buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;
  Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989 con il quale
viene stabilito che per le  operazioni  di  mutuo  regolate  a  tasso
variabile di cui al citato decreto-legge n. 66/1989 la misura massima
del tasso di interesse annuo posticipato  applicabile  e'  costituita
dalla  media  aritmetica  del  tasso  di rendimento annuo lordo delle
obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e  del  tasso
medio della lira interbancaria;
  Visti, altresi', gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali
i quali stabiliscono che al  tasso  di  cui  sopra  va  aggiunta  una
commissione  onnicomprensiva,  da  riconoscersi  agli  intermediari a
fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento  e  del
rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in
anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito
fondiario ed edilizio;
  Visto  il  proprio  decreto  del  23 dicembre 1988, con il quale la
commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed
edilizio e' stata fissata per l'anno 1989, nella misura dell'1,45%;
  Visto  il telex con il quale la Banca d'Italia ha comunicato che la
misura massima del tasso da applicarsi alle operazioni  previste  dai
citati  decreti-legge  n.  318/1986  e n. 359/1987 e' pari al 12,70%,
mentre a quelle previste dal decreto-legge  n.  66/1989  e'  pari  al
12,80% per il semestre luglio-dicembre 1989;
  Ritenuta  valida  tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedre
in merito;
                               Decreta:
  Per  il  periodo  1› luglio-31 dicembre 1989, la misura massima del
tasso d'interesse annuo posticipato applicabile  alle  operazioni  di
mutuo regolate a tasso variabile e' pari:
    a)  al 12,70% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1› luglio
1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359;
    b)  al  12,80%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66.
  In  conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva per
l'anno 1989 dell'1,45%,  il  tasso  di  interesse  annuo  posticipato
risulta fissato nella misura massima:
   1) del 14,15% per le operazioni di cui al punto a);
   2) del 14,25% per le operazioni di cui al punto b).
  Resta   inteso   che   la   suddetta   misura   della   commissione
onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 giugno 1989
                                                   Il Ministro: AMATO