MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1989 

  Variazione  automatica  per  il  semestre  luglio-dicembre 1989 del
tasso massimo di riferimento da applicare ai  finanziamenti  previsti
dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge
25 maggio 1978, n. 234 (Credito navale).
(GU n.156 del 6-7-1989)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Viste  le leggi 23 dicembre 1975, n. 720, e 25 maggio 1978, n. 234,
recanti modifiche  ed  integrazioni  alla  normativa  riguardante  il
credito navale;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982, n. 41, recante: "Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima";
  Visto  il  decreto  ministeriale  in data 2 aprile 1979, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  145  del  29
maggio  1979,  come  risulta  modificato  dai decreti ministeriali n.
281777, n. 647067 e n. 648040, rispettivamente del 5 giugno 1981, del
6  novembre  1986  e  del  23  dicembre  1986,  con il quale ai sensi
dell'art. 2 della predetta legge n. 234, sono stati fissati i criteri
di  variazione  del  tasso  massimo  di  riferimento da applicarsi ai
finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/78;
  Visto  il decreto ministeriale n. 278033/73PG del 30 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1989,  con  il
quale il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di
credito  navale  per  il  semestre  gennaio-giugno  1989   e'   stato
determinato nella misura del 13,95%;
  Visto  il  proprio decreto in data 23 dicembre 1988 con il quale e'
stata fissata nella misura dell'1,50% la commissione  onnicomprensiva
per l'anno 1989 da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta
legge n. 234;
  Visto  il telex con il quale la Banca d'Italia ha comunicato che il
costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti,  e'  pari
al 13,85%;
  Ritenuta valida tale comunicazione;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  di provvista dei fondi per le operazioni previste
dalle norme indicate in premessa e' pari al 13,85%  per  il  semestre
luglio-dicembre 1989.
  Tenuto   conto  della  commissione  onnicomprensiva,  il  tasso  di
riferimento per il semestre luglio-dicembre 1989  da  applicare  alle
operazioni  di  finanziamento  contemplate dalle leggi sopracitate e'
pari al 15,35%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 giugno 1989
                                                   Il Ministro: AMATO