Modifiche all'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 1987, n. 8. Misure urgenti per il settore dei trasporti pubblici.(GU n.28 del 15-7-1989)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Articolo unico L'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 1987 n. 8 e' sostituito dal seguente: Al recupero da parte della Regione del finanziamento concesso sara' provveduto al momento della concessione dei mutui di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986 n. 833, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987 n. 18. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 7 novembre 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata appprovata del consiglio regionale il 27 settembre 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 29 ottobre 1988.