REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1988, n. 79 

  Modifiche  all'art.  3 della legge regionale 3 febbraio 1987, n. 8.
Misure urgenti per il settore dei trasporti pubblici.
(GU n.28 del 15-7-1989)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            Articolo unico
 
   L'art.  3 della legge regionale 3 febbraio 1987 n. 8 e' sostituito
dal seguente:
   Al  recupero  da  parte  della  Regione del finanziamento concesso
sara' provveduto al momento della concessione dei  mutui  di  cui  al
secondo  comma  dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986 n. 833,
convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987 n. 18.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 7 novembre 1988
 
                              BARTOLINI
 
   La  presente  legge e' stata appprovata del consiglio regionale il
27 settembre 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo  il
29 ottobre 1988.