REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1988, n. 81 

  Legge  regionale  23  febbraio  1988 n. 9. Organizzazione turistica
della regione Toscana. Norma interpretativa dell'art. 2 lettera b).
(GU n.28 del 15-7-1989)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            Articolo unico
                         Norma interpretativa
 
   L'art.  2  lettera  b)  della  legge  23  febbraio  1988 n. 9 deve
interpretarsi nel senso che sia le competenze relative  alla  nomina,
sia   le  competenze  relative  al  funzionamento  delle  commissioni
giudicatrici  per  l'abilitazione   all'esercizio   delle   attivita'
professionali  di  cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217,
permangono alle Camere di commercio fino  a  quando  la  Regione  non
provvedera'   con  opportuna  disciplina  sostanziale  a  determinare
l'effettivo passaggio di competenze alle province.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 7 novembre 1988
 
                              BARTOLINI
 
   La  presente  legge e' stata appprovata del consiglio regionale il
27 settembre 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo  il
29 ottobre 1988.