REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 3 

  Comunita'  montana  Monti  Martani e del Serano - Zona omogenea E -
Modifica dello statuto.
(GU n.28 del 15-7-1989)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Gli  articoli  numeri  1,  2,  8,  12,  23 e 27 dello statuto,
allegato alla legge regionale 19 maggio 1975, n. 31, sono  sostituiti
da quelli il cui testo e' allegato alla presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione dell'Umbria.
    Perugia, addi' 10 gennaio 1989
 
                              MANDARINI
 
  (Omissis).