N. 342 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 1988- 13 giugno 1989
N. 342 Ordinanza emessa il 27 maggio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 giugno 1989) dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Festa Giacomo Pensioni - Impiegati statali - Diritto a pensione di riversibilita' del vedovo di impiegata statale - Liquidazione di detta pensione a decorrere dalla data della istanza dell'interessato - Mancata previsione della decorrenza dalla data della morte del dante causa come per la vedova - Ingiustificata disparita' di trattamento del vedovo rispetto alla vedova - Violazione del principio della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 6/1980, 214/1984 e 439/1988. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 159 e 160). (Cost., artt. 3 e 29).(GU n.29 del 19-7-1989 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. c/125052 proposto da Giacomo Festa, nato a Carmagnola il 20 novembre 1912 ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Luigi Flauti con studio a Roma in via della Scrofa n. 22, avverso il decreto in data 9 dicembre 1980, n. 81, del provveditorato agli studi di Como. Uditi nella pubblica udienza dell'8 aprile 1988 il patrono del ricorrente, il consigliere relatore ed il pubblico ministero dott. Gennaro Faracca; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che Giacomo Festa, vedovo dell'insegnante elementare Lucia Gilodi deceduta in attivita' di servizio il 15 aprile 1954, ha proposto ricorso avverso il decreto citato in epigrafe, con il quale gli e' stata liquidata la pensione di riversibilita' - richiesta con domanda pervenuta all'amministrazione il 23 aprile 1980 - a decorrere dalla data di entrata in vigore (18 dicembre 1977) della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sostenendo che la pensione stessa avrebbe dovuto essergli attribuita dalla data di decesso della dante causa, con rivalutazione monetaria dei ratei ed interessi in misura legale; che l'ufficio del procuratore generale, nelle conclusioni scritte del 9 luglio 1986, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con riferimento alla sentenza n. 214/1984 della Corte costituzionale, precisando che comunque la decorrenza della liquidanda pensione non avrebbe potuto essere fissata anteriormente alla data di entrata in vigore (1º gennaio 1958) della legge 15 febbraio 1958, n. 46, che aveva per la prima volta ammesso il vedovo a godere della pensione di riversibilita' della moglie dipendente o pensionata statale, il tutto con gli interessi in misura legale e senza la richiesta rivalutazione monetaria, in ordine alla cui spettanza sussisteva riserva di giurisdizione in favore del giudice ordinario; che il difensore del ricorrente, con memoria depositata il 16 marzo 1988, ha insistito nella proposta domanda, rilevando al riguardo l'affermata competenza della sezione a conoscere della richiesta di rivalutazione monetaria dei ratei di pensione scaduti (ss.rr. della Corte dei conti, decisione n. 525/A del 27 gennaio 1987), e sottolineando altresi' l'avvenuta abrogazione dell'art. 11, sesto comma, della legge n. 46/1958, cui l'ufficio del procuratore generale aveva fatto riferimento per limitare al 1º gennaio 1958 la decorrenza della pensione de qua, come aveva d'altronde autorevolmente affermato la Corte costituzionale con sentenza n. 6/1980; che all'odierna udienza di discussione il patrono del ricorrente ha dichiarato di riportarsi alla versata memoria ed il pubblico ministero ha confermato le proprie conclusioni gia' rassegnate per iscritto, estendendo peraltro la richiesta di accoglimento de gravame anche alla domanda di rivalutazione monetaria; che, in materia di diritto del vedovo di pubblica dipendente a pensione di riversibilita', e' - come e' noto - intervenuta la legge n. 903/1977 che, all'art. 11, comma primo, ha per il medesimo previsto l'attribuzione di detto beneficio previdenziale alle stesse condizioni stabilite per la vedova dalla vigente normativa, purche' lo stato di vedovanza si fosse determinato in epoca successiva alla data di entrata in vigore della sopracitata legge; che peraltro la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6/1980, affermata l'inammissibilita' della dedotta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge n. 46/1958 perche' abrogato dall'art. 11 della legge n. 903/1977, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di tale ultima norma, per contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, limitatamente alla disposizione equiparante alle vedove di pubblici dipendenti i vedovi di dipendenti publiche decedute posteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 903/1977; che, con successiva sentenza n. 214/1984, la Corte costituzionale, al dichiarato fine di realizzare compiutamente fra i coniugi il pricipio di equaglianza costituzionalmente garantito, ha altresi' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del d.P.R. n. 1092/1973, disciplinante la situazione dei vedovi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 903/1977, con la conseguenza che la disciplina innovativa sulla parita' dei sessi introdotta da tale legge deve intendersi applicabile ai vedovi di pubbliche dipendenti con decorrenza dalla data di morte della dante causa, ancorche' la medesima risulti anteriore all'approvazione della legge stessa; che inoltre, sempre nella linea giurisprudenziale delle sentenze nn. 6/1980 e 214/1984 ed al fine di eliminare dall'ordinamento previdenziale le residuali norme discriminatrici ancora esistenti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 439/1988, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, stabilendo che anche i vedovi di pubbliche dipendenti aventi diritto al trattamento previdenziale a carico della Cpdel hanno titolo alla pensione di riversibilita' alle stesse condizioni previste per le vedove degli iscritti alle predette casse, con esclusione di ogni limite temporale; che pertanto l'accurato esame cui la Corte costituzionale, utilizzando al riguardo nella sentenza n. 6/1980 anche i poteri attribuitile dall'art. 27 della legge 11 maro 1953, n. 87, ha sottoposto, al fine di eliminare dall'ordinamento ogni irragionevole disparita' di trattamento fra le posizioni previdenziali dei coniugi, la complessa normativa disciplinante il diritto a pensione di riversibilita' di vedovi e vedove di pubblici dipendenti, non sembra avere del tutto esaurito quella funzione perequatrice delle posizioni giuridiche di tali soggetti, cui la predetta Corte ha ispirato tutte le citate sentenze adottate a tali fini nella materia; che infatti, per quanto concerne le procedure di liquidazione di detto trattamento in favore di vedova di pubblico dipendente, le piu' antiche disposizioni del t.u. sullle pensioni n. 70/1985 (artt. 179 e 182) e del relativo regolamento (art. 86 del r.d. n. 603/1895) ponevano a carico dell'avente causa l'onere della relativa domanda, con la conseguenza che, ove la domanda stessa non fosse stata proposta entro un anno dalla morte del dante causa, il godimento della pensione decorreva dal primo giorno del mese successivo della presentazione dell'istanza; che, con la normativa introdotta dal r.d. n. 703/1933 (art. 2, primo comma) si e' successivamente prevista la liquidazione d'ufficio in favore delle sole vedove di pubblici dipendenti deceduti in attivita' di servizio, ferma restando per le altre ipotesi la disciplina prevista dal testo unico n. 70/1985; che inoltre l'art. 22 del d.P.R. n. 20/1956 ha aumentato a due anni, per le pensioni da liquidarsi a domanda, il periodo utile per proporre la domanda stessa ed ottenere la pensione della data di morte del dante causa; che infine gli artt. 159 e 160 del d.P.R. n. 1092/1973 hanno definitivamente sancito il principio della liquidazione d'ufficio della pensione spettante alla vedova di pubblico dipendente, senza piu' distinguere se il predetto fosse deceduto in attivita' di servizio oppure in quiescenza; che invece, per quanto riguarda la liquidazione di pensione di riversibilita' in favore di soggetti diversi dalla vedova e dagli organi minorenni (vedovo, ascendenti e collaterali), le disposizioni sopracitate, e, in particolare, gli artt. 159 e 160 del d.P.R. n. 1092/1973, hanno sempre previsto e prevedono la liquidazione della pensione soltanto su specifica istanza degli interessati; che quindi, avendo il ricorrente Giacomo Festa proposto detta istanza il 23 aprile 1980, non risulta giuridicamente possibile, nonostante le summenzionate affermazioni poste a base della Corte costituzionale della declaratoria di incostituzionalita' pronunciata con le sentenze nn. 6/1980, 214/1984 e 439/1988, riconoscere al predetto vedovo il godimento della pensione di riversibilita' cui il medesimo ha diritto a far tempo dalla data di morte della moglie; che quindi anche la disposizione discriminatrice fra i coniugi circa il diritto a pensione di riversibilita', prevista dai citati artt. 159 e 160 del d.P.R. n. 1092/1973, puo' essere legittimamente dubitata di illegittimita' costituzionale in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, per le medesime considerazioni e per gli stessi motivi posti a base dalla Corte costituzionale delle declaratorie di incostituzionalita' di parte dell'art. 11 della legge n. 903/1977, dell'art. 81, sesto comma, del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 1646/1962, pronunciata con le sopracitate sentenze;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina che gli atti di causa siano rimessi alla Corte costituzionale affinche' sia risolta la questione di legittimita' costituzionale, cosi' come prospettata in motivazione, degli artt. 159 e 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per la parte in cui detti articoli prevedono che la liquidazione di pensione di riversibilita' in favore di vedovo di pubblica dipendente sia effettuata su domanda dell'interessato, in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione; Dispone che, sospeso il giudizio in corso, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia altresi' comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Roma, camera di consiglio del 27 maggio 1988. Il presidente f.f.: LIGUORI 89C0791