N. 387 SENTENZA 4 - 11 luglio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Imposte
 in genere - Agevolazioni tributarie - Mancata estensione
 dell'esenzione dall'Irpef alle pensioni privilegiate ordinarie
 corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio -
 Illegittimita' costituzionale parziale.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.29 del 19-7-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.
 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni  tributarie)
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  5 giugno 1987 dalla Commissione
 tributaria di primo Grado di Milano sul ricorso proposto da De Scalzi
 Ugo,  contro l'Ufficio dell'Intendenza di Finanza di Milano, iscritta
 al n. 81 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 9, prima Serie speciale dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel giudizio promosso da De Scalzi Ugo contro l'Intendente di
 finanza di Milano, per conseguire il rimborso delle somme  trattenute
 alla  fonte  a  titolo  di  I.R.P.E.F.  sulla  pensione  privilegiata
 ordinaria erogatagli a causa di lesione invalidante subita nel  corso
 del  servizio  militare  di  leva, la Commissione tributaria di primo
 grado   di   Milano   ha   sollevato   questione   di    legittimita'
 costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
 dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601  (Disciplina  delle
 agevolazioni  tributarie), nella parte in cui non estende l'esenzione
 dall'I.R.P.E.F.  alle  pensioni  privilegiate   ordinarie   "militari
 tabellari".
   Osserva il giudice a quo che tali particolari pensioni, corrisposte
 ai militari di leva vittime di infortunio, sono nettamente  distinte,
 in  quanto  hanno  natura  risarcitoria,  dalle pensioni privilegiate
 ordinarie  dei  dipendenti  civili  e  militari,  che  hanno   natura
 reddituale e previdenziale.
    Dette  pensioni,  rappresentando  un minimo ed uniforme indennizzo
 assistenziale, hanno esclusivamente funzione e  natura  risarcitoria,
 e, come tali, non debbono essere assoggettabili all'I.R.P.E.F., cosi'
 come non  sono  soggette  ad  I.R.P.E.F.:  le  pensioni  erogate  dal
 Ministro  degli  Interni agli invalidi civili; le pensioni di guerra;
 le pensioni erogate dall'I.N.A.I.L. agli invalidi del lavoro.
    2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la  fondatezza
 della questione.
    Osserva  l'Avvocatura  dello  Stato  che,  ove  si  consideri  che
 privilegiate  "tabellari"  e  privilegiate  "comuni"  hanno  identici
 presupposti  costituiti  da  un  rapporto  di servizio e da un evento
 invalidante dipendente dal servizio  stesso,  non  v'e'  ragione  per
 ritenere  che si tratti di prestazioni diverse. Cade, di conseguenza,
 il sospetto di violazione dell'art. 3  della  Costituzione,  giacche'
 l'assoggettamento   ad  identico  trattamento  fiscale  trova  sicura
 giustificazione  nella  eguaglianza  di  natura  e  di  funzione  che
 accumuna  le  pensioni privilegiate "tabellari" e quelle privilegiate
 "comuni".
    Del  pari infondata, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, appare
 la  denuncia  di  violazione  dell'art.  53  della  Costituzione.   A
 confutare  la  pretesa  funzione  esclusivamente  risarcitoria  delle
 pensioni privilegiate tabellari basta il rilevo che,  ricorrendone  i
 presupposti,  l'interessato  potrebbe  pacificamente godere di tutela
 aquiliana   nei   confronti   dell'amministrazione   che   col    suo
 comportamento  gli  avesse  arrecato  danno:  cio'  che evidentemente
 induce a negare  al  trattamento  pensionistico  de  quo  l'asserita,
 esclusiva  funzione indennitaria, per riconoscergli invece prevalenti
 scopi assistenziali e di previdenza.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Con  l'ordinanza  di  rimessione  e' sollevata questione di
 legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e  53  della
 Costituzione,  dell'art.  34  del  d.P.R.  29  settembre 1973, n. 601
 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte  in  cui  non
 estende   l'esenzione   dall'I.R.P.E.F.  alle  pensioni  privilegiate
 ordinarie corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio (c.d.
 "pensioni militari tabellari").
    Osserva il giudice a quo che il trattamento pensionistico in esame
 non postula, per un verso, l'esistenza di un rapporto di  lavoro,  in
 quanto  il  militare  che  presta  servizio  obbligatorio  di leva e'
 sottoposto ad un vincolo di soggezione speciale, e si sostanzia,  per
 altro  verso,  nell'attribuzione di una pensione commisurata, secondo
 una "Tabella", alla sola gravita' della lesione invalidante (art. 67,
 ultimo  comma,  del  d.P.R.  29  dicembre 1973, n. 1092). La pensione
 privilegiata ordinaria tabellare,  pertanto,  non  rivestendo  natura
 reddituale,   bensi'   di   indennizzo  assistenziale,  con  funzione
 risarcitoria, dovrebbe essere esentata  dall'I.R.P.E.F.  alla  stessa
 stregua  delle pensioni di guerra e di quelle erogate dall'I.N.A.I.L.
 agli invalidi del lavoro.
    Replica  l'Avvocatura  dello  Stato  che  le pensioni privilegiate
 ordinarie tabellari, pur se non postulano un rapporto di impiego,  si
 innestano tuttavia su di un rapporto di servizio (la cui origine puo'
 essere  anche  coattiva),  il  che  le  riconduce  nell'ambito  delle
 pensioni  privilegiate  ordinarie  comuni,  sottoposte ad I.R.P.E.F..
 Osserva, fra l'altro,  che  le  dette  pensioni  non  hanno  funzione
 esclusivamente  risarcitoria,  poiche'  con  esse  puo' concorrere la
 tutela  aquiliana  verso   la   pubblica   amministrazione,   qualora
 l'invalidita' trovi causa in un comportamento illecito a quest'ultima
 riferibile.
    2. - La questione e' fondata.
    Anzitutto  non  costituisce precedente difforme la sentenza n. 151
 del 1981,  la  quale  ha  dichiarato  non  fondata  la  questione  di
 legittimita',  in  riferimento  all'art.  3 della Costituzione, dello
 stesso art. 34 del d.P.R. n. 601  del  1973,  prendendo  tuttavia  in
 esame  soltanto  le  pensioni  privilegiate  ordinarie comuni, che ha
 contrapposto alle pensioni di guerra.
    La   Corte   ha   osservato  in  quell'occasione  che  i  suddetti
 trattamenti pensionistici sono tra loro nettamente differenziati:  la
 pensione  di  guerra  -  che presuppone l'invalidita' o la morte, per
 causa di guerra, dei militari delle  forze  armate  e  dei  cittadini
 estranei  all'apparato  della  difesa  ed  e'  commisurata  solo all'
 entita'  del  danno  subi'to  -  ha  carattere  risarcitorio  e   non
 reddituale;  la  pensione  privilegiata  ordinaria  -  che presuppone
 infermita' o lesioni, ascrivibili a causa di  servizio,  sofferte  da
 dipendenti,  civili  o  militari,  dello Stato ed e' commisurata alla
 base pensionabile, costituita dall'ultimo trattamento economico - non
 presenta  invece carattere risarcitorio, bensi' reddituale. Di qui la
 negata irragionevolezza di  un  trattamento  fiscale  che  esenta  la
 pensione  di  guerra,  quale  erogazione  di  indennita'  a titolo di
 risarcimento di danni, dall'imposizione  sul  reddito  delle  persone
 fisiche,  mentre  ricomprende  in  tale  imposizione,  quale  reddito
 (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate  ordinarie
 (civili e militari).
    Le  considerazioni  ora  richiamate,  tuttavia,  se  si attagliano
 all'ipotesi  -  allora  sottoposta  all'esame  della  Corte  -  della
 pensione  privilegiata ordinaria, che ha il suo titolo in un rapporto
 di  dipendenza,  volontariamente   costituito,   e   rappresenta   la
 proiezione  di  un  precedente trattamento economico di servizio, del
 quale  condivide  la  natura  reddituale,  non  appaiono  estensibili
 all'ipotesi  -  sulla  quale  ora  la Corte deve pronunciarsi - della
 pensione  privilegiata  ordinaria  tabellare  erogata  in   caso   di
 menomazioni  riportate  a causa del servizio militare di leva. Questa
 pensione, invero, costituisce un trattamento del tutto peculiare, sia
 perche'  si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52,
 comma secondo, della Costituzione), sia perche' la sua entita' non e'
 correlata  al  pregresso  trattamento  retributivo,  ma alla gravita'
 della menomazione della capacita' di lavoro subi'ta in occasionalita'
 necessaria con la prestazione del servizio di leva.
    Emerge,   quindi,   la   natura   non  reddituale  della  pensione
 privilegiata ordinaria "militare tabellare" (prevista  dall'art.  67,
 ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973). Natura che la diversifica
 dalle pensioni privilegiate ordinarie "comuni", le  quali  presentano
 invece  carattere  reddituale  (di retribuzione differita), mentre la
 rende assimilabile alle pensioni di guerra in  ragione  della  comune
 funzione risarcitoria.
    L'assimilazione non e' esclusa dal fatto che la pensione di guerra
 sia riconosciuta anche a "soggetti civili",  cioe'  non  appartenenti
 alle  forze armate. Se, come appare con particolare evidenza nel caso
 dei "soggetti civili", ragioni di solidarieta' connesse al  carattere
 straordinario    dell'evento   bellico,   rendono   irrilevante   sia
 l'esistenza che la qualita' di un rapporto di servizio  del  soggetto
 danneggiato  con  lo  Stato,  non  per  questo  l'esistenza  di  tale
 rapporto, e la riferibilita' ad esso e all'adempimento  dei  relativi
 specifici  doveri  della  menomazione riportata, acquistano rilevanza
 negativa  nel  senso  di  escludere  per  se'  stessi  il   carattere
 risarcitorio  di  una  pensione  tabellare  (cioe'  non  correlata al
 trattamento di attivita').
    Ne'  l'assimilazione e' esclusa dalla prospettata configurabilita'
 di un rimedio risarcitorio  per  il  caso  di  colpa  della  pubblica
 amministrazione, e cio' per la specificita' di questo, che coprirebbe
 un'area diversa e comunque piu' ristretta.
    La  natura  non  reddituale  della pensione privilegiata ordinaria
 "militare tabellare", del resto, e' concordemente riconosciuta  dalla
 giurisprudenza,   ponendosi   in   risalto   l'indifferenza   di   un
 preesistente trattamento economico di attivita',  e  ravvisandosi  il
 titolo  preminente  di  detta  pensione  nella  menomazione  sofferta
 nell'adempimento di  un  obbligo  legalmente  imposto  in  attuazione
 dell'art. 52 della Costituzione.
    Dal  ravvisato  carattere  non  reddituale delle pensioni in esame
 discende la non assoggettabilita' di  esse,  ai  sensi  dell'art.  53
 della  Costituzione,  all'imposta  sul  reddito delle persone fisiche
 alla stessa stregua di altre erogazioni di analoga  natura  (come  le
 pensioni di guerra, espressamente considerate dall'art. 34 del d.P.R.
 n. 601 del 1973 e le rendite vitalizie erogate  dall'I.N.A.I.L.  alle
 vittime   di  infortuni  sul  lavoro,  alle  quali  l'amministrazione
 finanziaria ha esteso l'esenzione).
    Ne consegue la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, per
 violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 34, comma
 primo,  del  d.P.R.  n. 601 del 1973, nella parte in cui non dichiara
 esenti  dall'IRPEF  le  pensioni  privilegiate  ordinarie   "militari
 tabellari" erogate ai militari che prestino servizio di leva.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma primo,
 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina  delle  agevolazioni
 tributarie)  nella  parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta
 sul  reddito  delle  persone  fisiche  alle   pensioni   privilegiate
 ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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