MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 18 luglio 1989, n. 3621 

  Indirizzi  applicativi  riguardanti le disposizioni che regolano le
assunzioni per l'anno 1989 in correlazione con  la  disciplina  della
mobilita' presso le province, i comuni, le comunita' montane e i loro
consorzi.
(GU n.175 del 28-7-1989)
 
 Vigente al: 28-7-1989  
 

                                  A tutti i comuni
                                  A tutte le province
                                  A tutte le comunita' montane
                                  A  tutti  i consorzi per il tramite
                                  del Ministero dell'interno  Ufficio
                                  di Gabinetto
                                  Al Ministero dell'interno - Ufficio
                                  di Gabinetto
                                  Al  Ministero  del tesoro - Ufficio
                                  di Gabinetto - Ragioneria  generale
                                  dello Stato - IGOP
                                  Ai presidenti delle regioni
                                  Ai commissari di Governo
                                  All'ANCI
                                  All'UNCEM
                                  All'UPI
 
  La recente produzione normativa in materia di pubblico impiego e di
mobilita'  ha  creato   incertezze   interpretative   che   si   sono
concretizzate in numerosi quesiti pervenuti a questo Dipartimento.
  La  presente  circolare viene, pertanto, emanata ai sensi dell'art.
27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, al  fine  di  fornire  indirizzi
applicativi  omogenei  su  tutto  il  territorio  nazionale  circa le
disposizioni  che  regolano  le  assunzioni  per   l'anno   1989   in
correlazione con la disciplina della mobilita'.
1. Copertura dei posti di organico resisi vacanti dal
   1› gennaio 1988.
  Le  fonti  normative  che  disciplinano  le  assunzioni  per l'anno
corrente sono attualmente costituite dalla legge 29 dicembre 1988, n.
554,   come  modificata  dal  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, e  dal  decreto-legge  26
maggio 1989, n. 191.
  Ai  sensi  dell'art.  1,  terzo  comma,  prima parte della legge 29
dicembre 1988, n. 554 e dall'art. 2, secondo comma, del decreto-legge
26 maggio 1989, n. 191, le province, i comuni, le comunita' montane e
i loro consorzi possono procedere alla copertura del 25% dei posti di
organico  resisi  vacanti  in  ciascun  profilo  professionale  e non
coperti, per cessazioni dal  servizio  verificatesi  dal  1›  gennaio
1988.
  La  prevista  percentuale  del  25%  opera  con  arrotondamento per
eccesso sino alla unita'.
  L'art.  1,  terzo  comma  lettere  a)  e b), comporta una deroga al
suddetto limite nel caso in cui si tratti di profili professionali il
cui  organico  complessivo  non  sia superiore a due unita' ovvero si
tratti di enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro
consorzi,  consentendosi  in  tal  caso assunzioni pari al 100% delle
vacanze.
  Tutte  le  assunzioni  di  cui  sopra,  ai sensi del citato art. 1,
quarto comma, possono essere effettuate solo  a  condizione  che  sia
stata  data attuazione alla disciplina della mobilita' secondo quanto
prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  5
agosto 1988, n. 325.
  Le  modalita'  attraverso  le quali l'effettuazione della mobilita'
opera lo sbocco delle assunzioni sono descritte nel successivo  punto
3.
  Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n.
554, limitatamente ai casi in cui le relative prove  concorsuali  non
siano iniziate entro il 30 settembre 1988, per procedere ad ulteriori
assunzioni oltre il consentito limite riferito  al  turn-over  ovvero
per  ipotesi  diverse,  (ad  esempio:  posti  di  nuova istituzione a
seguito di modifiche della  pianta  organica;  posti  resisi  vacanti
anteriormente  al 1› gennaio 1989) e' necessaria l'autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Assunzioni non condizionate alla deroga e/o alla attivazione delle
procedure di mobilita'.
  Gli  enti  di  cui  trattasi possono effettuare senza necessita' di
autorizzazione in deroga e prescindendo dalle procedure di mobilita':
    a)  le  assunzioni  per  posti messi a concorso per i quali siano
iniziate le relative prove entro il 30 settembre 1988 (art. 1, quinto
comma, della legge n. 554/1988);
    b)  le assunzioni di personale che non superino i sessanta giorni
- non ripetibili nell'anno nei confronti dei medesimi soggetti -  nei
limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio (art.
10-bis  del  decreto-legge  n.  66/1989,  convertito  in   legge   n.
144/1989).
  Le  assunzioni,  di  cui  alla  presente lettera b), se riferite al
personale al quale non e' richiesto un titolo di studio  superiore  a
quello  della  scuola dell'obbligo debbono essere effettuate mediante
selezione per prove attitudinali  tra  gli  iscritti  alle  liste  di
collocamento; le amministrazioni hanno facolta' di chiedere che siano
avviati lavoratori residenti  nei  comuni  delle  competenti  sezioni
circoscrizionali,  sulla  base  delle graduatorie esistenti presso le
medesime sezioni. Il riscontro d'idoneita' avviene ai sensi di quanto
previsto  dal  sesto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. Negli altri casi gli enti si
attengono alle procedure gia' seguite secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti.
  Le  assunzioni di personale per le esigenze di cui all'art. 1, nono
comma, della legge n. 554/1988, effettuate anteriormente  all'entrata
in  vigore  del  predetto  art. 10- bis della legge n. 144/1989, sono
considerate valide;
    c)  le  assunzioni  a  tempo  determinato sia pieno che parziale,
previste per i settori indicati dall'art. 7, sesto comma  e  seguenti
della legge n. 554/1988 e dall'art. 2, terzo comma, del decreto-legge
26 maggio 1989, n. 191.
  La    costituzione   del   rapporto   di   lavoro   avviene   anche
indipendentemente da  specifici  progetti-obiettivo  (art.  2,  terzo
comma,  del  decreto-legge  n.  191/1989) con le modalita' di seguito
indicate:
  - Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30  marzo  1989,  n.  127,  le  assunzioni  di
personale  a  tempo  determinato, ascrivibili a profili professionali
per i quali e' prescritto  il  possesso  del  titolo  di  studio  non
superiore  a  quello della scuola dell'obbligo e non rientranti tra i
profili ricompresi nell'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300  e
relativo   decreto  ministeriale  19  maggio  1973,  sono  effettuate
mediante ricorso al competente ufficio di  collocamento,  secondo  le
procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988.
  -  Il  reclutamento  del  restante  personale, riferibile a profili
professionali ascrivibili fino  alla  settima  qualifica  funzionale,
viene  effettuato  mediante  il  sistema  della prova selettiva, alla
quale e' ammesso un numero di  candidati  -  individuati  secondo  la
graduatoria  formata  ai  sensi  dell'art.  3, commi 1, 2, 3 e 4, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989 -  pari
al  quintuplo  degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a
tempo determinato, pieno o  parziale,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 2 per i comuni fino a 100.000 abitanti.
  -  La  possibilita'  di  costituire rapporti a tempo determinato e'
subordinata al solo limite delle disponibilita' di bilancio;
    d)  le  assunzioni  per  i posti a tempo parziale non coperti dal
personale di ruolo (art. 2, terzo comma, del decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  17  marzo 1989, n. 117 e art. 7, terzo
comma, della legge n. 554/1988);
    e)  le  assunzioni  obbligatorie relative alle categorie protette
(art. 1, ottavo comma, della legge n. 554/1988).
3. Attuazione della disciplina della mobilita'.
  La mobilita' si intende attuata con la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dei posti  vacanti  presso  i  singoli  enti  da  ricoprire
mediante  i  trasferimenti  previsti  dall'art.  4  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5  agosto  1988,  n.  325,
modificato  dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1›
marzo 1989, n. 96,  ovvero  con  la  comunicazione,  ai  sensi  degli
articoli  2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 325/1988 citato, al Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
inesistenza di posti vacanti da coprire con la mobilita'.
  Ai  sensi dell'art. 10- bis della legge n. 144/1989 citata, decorsi
sessanta giorni dalla data di pubblicazione  dei  posti  disponibili,
gli enti interessati potranno assumere personale nei seguenti casi:
   1) senza autorizzazione, per il 25% (ovvero nel caso delle lettere
a) e b) dell'art. 1, terzo comma, della  legge  n.  554/1988  per  il
100%)  dei  posti  resisi  liberi  e non coperti dal 1› gennaio 1988,
mediante l'indizione dei relativi concorsi ovvero  con  utilizzazione
di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;
   2)  con  autorizzazione  da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri (art. 2 della legge n. 554/1988 e art. 2, secondo comma, del
decreto-legge  n.  191/1989)  come  specificato  al  punto 1), per la
restante parte di posti di turn-over rimasti liberi e per  tutti  gli
ulteriori posti vacanti.
  Le  modalita'  di  cui  sopra  saranno  applicabili alla rispettiva
scadenza per gli enti locali  di  cui  trattasi,  inclusi  nei  bandi
pubblicati  successivamente dal Dipartimento della funzione pubblica.
4. Presentazione delle domande di trasferimento.
  Le  fonti  normative  che disciplinano la mobilita' sono costituite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto  1988,
n.  325, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1› marzo 1989, n. 96, dalla legge 29 dicembre 1988, n.  554,
come  modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in
legge 24 aprile n. 144 e dal decreto-legge 26 maggio  1989,  n.  191,
nonche' dai decreti del Ministro per la funzione pubblica del 2 marzo
1989 e  del  20  aprile  1989  per  i  quali  sono  stati  pubblicati
rispettivamente  nella  Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1989 e del 12
maggio 1989 i posti vacanti in amministrazioni pubbliche  da  coprire
mediante la mobilita'.
  Possono  presentare domanda di trasferimento i dipendenti (anche in
posizione  di  comando)  ai  quali  l'ente  di   appartenenza   abbia
comunicato  che il profilo professionale al quale sono ascritti e' in
esubero.
  Ciascun  dipendente puo' presentare piu' domande, anche presso enti
diversi, in relazione  ai  posti  vacanti  risultanti  dai  bandi  di
mobilita' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
  Le  domande presentate possono essere revocate purche' cio' avvenga
prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento.
  Il  dipendente,  qualora  ottenga  piu'  assensi  in relazione alle
domande presentate, conserva la facolta'  di  optare  per  l'ente  di
maggiore gradimento.
  Le  domande,  redatte in carta semplice (preferibilmente sulla base
dello schema allegato al secondo bando di mobilita' pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie speciale - n. 36- bis del 12 maggio
1989), devono pervenire  in  originale,  a  pena  di  decadenza,  nel
termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del relativo bando, all'ente presso il quale si  chiede  il
trasferimento  ed,  in  copia, all'amministrazione di appartenenza ed
alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica - Servizio VIII (art. 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 96/1989).
  La firma sulla domanda originale deve essere autenticata, a pena di
irricevibilita' - in relazione anche  all'importanza  e  peculiarita'
delle  dichiarazioni  da  rendere  nella  medesima  -  da  una  delle
autorita' indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio  1968,  n.  15,
tra  le  quali e' ricompreso anche il capo dell'ufficio ove l'istante
presta servizio.
  Le domande si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite
a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento  entro  il  termine
indicato.
  A   tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante.
5. Formazione delle graduatorie.
  Gli  enti  destinatari delle domande di trasferimento, verificatane
la ricevibilita' sia sul piano formale  che  per  quanto  attiene  al
possesso  da  parte dei richiedenti di tutti i requisiti previsti dal
bando, devono accertare la sussistenza delle condizioni  che  rendono
possibile  l'inquadramento  degli  interessati,  determinando in base
alle prescrizioni di cui al bando  medesimo,  la  corrispondenza  dei
profili  professionali  cui  sono  ascritti  i richiedenti con quelli
relativi ai posti per i quali e' richiesto il trasferimento.
  Espletati  tali  adempimenti, gli enti formano apposite graduatorie
distinte per profili solo nel caso in cui le domande siano in  numero
superiore ai posti da occupare.
  Tali graduatorie sono formate sulla base dei punteggi da attribuire
ai requisiti posseduti dagli interessati, con le modalita', i criteri
e  le  priorita' previste dall'art. 4 del decreto del Ministro per la
funzione  pubblica  del  2  marzo  1989  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 22- bis del 21 marzo 1989).
  Gli  enti  di  provenienza  che  ricevono  richiesta  di definitivo
assenso al trasferimento dei propri dipendenti  in  numero  superiore
rispetto  al  contingente  di  dipendenti dichiarati in esubero, sono
tenuti a formare apposite graduatorie al fine di stabilire quale, fra
i dipendenti medesimi, possa ottenere il nulla osta al trasferimento.
  La  graduatoria di cui sopra deve essere predisposta sulla base dei
punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 5 del decreto  ministeriale  2
marzo 1989 piu' volte citato.
  Alla  stessa, unitamente ai punteggi attribuiti a ciascun requisito
o titolo, sara' data adeguata pubblicita'.
  Le  amministrazioni  cedenti,  d'intesa  con  il Dipartimento della
funzione pubblica possono,  peraltro,  autorizzare  trasferimenti  in
misura  superiore  alla consistenza numerica dell'esubero (art. 5 del
sopra richiamato decreto ministeriale 2 marzo 1989).
  In  relazione  ai posti da considerare disponibili per la mobilita'
si e' rilevato che alcune amministrazioni  hanno  comunicato  carenze
comprensive  di  posti indisponibili per riserva di legge o soppressi
per riduzioni di organico formalmente  approvate  ovvero  oggetto  di
procedure  di  reclutamento  del  personale anteriormente al 9 agosto
1988, data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 325/1988.
  Ne  consegue,  pertanto,  che  gli  enti, nell'ambito della propria
autonomia, sono tenuti a dare seguito solo alle domande di  mobilita'
relative  a  posti che, rispetto a quelli pubblicati a cura di questo
Dipartimento, risultino effettivamente disponibili.
  I  fondi  per  la  copertura degli oneri concernenti il trattamento
economico in godimento  del  personale  assegnato  agli  enti  locali
saranno trasferiti agli enti medesimi secondo modalita' contenute nel
regolamento del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  emanato  in
attuazione  dell'art.  1, quarto comma, della legge 29 dicembre 1988,
n. 554.
  Ferma  restando  la possibilita' di effettuare la mobilita' interna
ex art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  268/1987,
all'attuazione  della  mobilita' esterna prevista dal citato articolo
puo' darsi corso solo dopo che  siano  scaduti,  sia  per  l'ente  di
provenienza  che  per  quello di destinazione, i termini previsti dai
bandi relativi alla mobilita' di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 325/1988.
  Eventuali   ulteriori   problematiche  derivanti  dai  processi  di
mobilita' potranno essere sottoposte alla  commissione  appositamente
costituita presso il Dipartimento della funzione pubblica.
6. Personale assunto ai sensi della legge 1› giugno 1977, n. 285.
  L'art.  19  della  legge 24 aprile 1989, n. 144, di conversione del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, ha disciplinato definitivamente il
concorso  dello  Stato  per  le retribuzioni del personale assunto ai
sensi della legge 1› giugno 1977, n. 285.
  E'  pertanto  necessario  che  venga  data attuazione alle norme di
legge che regolano l'inquadramento del personale sopracitato ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 138/1984.
  Il   personale  predetto,  anche  se  tuttora  mantenuto  in  ruolo
soprannumerario od in posizione di  fuori  ruolo,  e'  parificato  al
restante  personale  dipendente ai fini delle procedure di mobilita',
della  determinazione  delle  unita'  in  esubero  e  di  ogni  altro
provvedimento conseguente.
                                         Il Ministro: CIRINO POMICINO