Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1989 in correlazione con la disciplina della mobilita' presso le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi.(GU n.175 del 28-7-1989)
Vigente al: 28-7-1989
A tutti i comuni A tutte le province A tutte le comunita' montane A tutti i consorzi per il tramite del Ministero dell'interno Ufficio di Gabinetto Al Ministero dell'interno - Ufficio di Gabinetto Al Ministero del tesoro - Ufficio di Gabinetto - Ragioneria generale dello Stato - IGOP Ai presidenti delle regioni Ai commissari di Governo All'ANCI All'UNCEM All'UPI La recente produzione normativa in materia di pubblico impiego e di mobilita' ha creato incertezze interpretative che si sono concretizzate in numerosi quesiti pervenuti a questo Dipartimento. La presente circolare viene, pertanto, emanata ai sensi dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, al fine di fornire indirizzi applicativi omogenei su tutto il territorio nazionale circa le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1989 in correlazione con la disciplina della mobilita'. 1. Copertura dei posti di organico resisi vacanti dal 1 gennaio 1988. Le fonti normative che disciplinano le assunzioni per l'anno corrente sono attualmente costituite dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, e dal decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191. Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, prima parte della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e dall'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi possono procedere alla copertura del 25% dei posti di organico resisi vacanti in ciascun profilo professionale e non coperti, per cessazioni dal servizio verificatesi dal 1 gennaio 1988. La prevista percentuale del 25% opera con arrotondamento per eccesso sino alla unita'. L'art. 1, terzo comma lettere a) e b), comporta una deroga al suddetto limite nel caso in cui si tratti di profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unita' ovvero si tratti di enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi, consentendosi in tal caso assunzioni pari al 100% delle vacanze. Tutte le assunzioni di cui sopra, ai sensi del citato art. 1, quarto comma, possono essere effettuate solo a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilita' secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325. Le modalita' attraverso le quali l'effettuazione della mobilita' opera lo sbocco delle assunzioni sono descritte nel successivo punto 3. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, limitatamente ai casi in cui le relative prove concorsuali non siano iniziate entro il 30 settembre 1988, per procedere ad ulteriori assunzioni oltre il consentito limite riferito al turn-over ovvero per ipotesi diverse, (ad esempio: posti di nuova istituzione a seguito di modifiche della pianta organica; posti resisi vacanti anteriormente al 1 gennaio 1989) e' necessaria l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Assunzioni non condizionate alla deroga e/o alla attivazione delle procedure di mobilita'. Gli enti di cui trattasi possono effettuare senza necessita' di autorizzazione in deroga e prescindendo dalle procedure di mobilita': a) le assunzioni per posti messi a concorso per i quali siano iniziate le relative prove entro il 30 settembre 1988 (art. 1, quinto comma, della legge n. 554/1988); b) le assunzioni di personale che non superino i sessanta giorni - non ripetibili nell'anno nei confronti dei medesimi soggetti - nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio (art. 10-bis del decreto-legge n. 66/1989, convertito in legge n. 144/1989). Le assunzioni, di cui alla presente lettera b), se riferite al personale al quale non e' richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo debbono essere effettuate mediante selezione per prove attitudinali tra gli iscritti alle liste di collocamento; le amministrazioni hanno facolta' di chiedere che siano avviati lavoratori residenti nei comuni delle competenti sezioni circoscrizionali, sulla base delle graduatorie esistenti presso le medesime sezioni. Il riscontro d'idoneita' avviene ai sensi di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. Negli altri casi gli enti si attengono alle procedure gia' seguite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Le assunzioni di personale per le esigenze di cui all'art. 1, nono comma, della legge n. 554/1988, effettuate anteriormente all'entrata in vigore del predetto art. 10- bis della legge n. 144/1989, sono considerate valide; c) le assunzioni a tempo determinato sia pieno che parziale, previste per i settori indicati dall'art. 7, sesto comma e seguenti della legge n. 554/1988 e dall'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191. La costituzione del rapporto di lavoro avviene anche indipendentemente da specifici progetti-obiettivo (art. 2, terzo comma, del decreto-legge n. 191/1989) con le modalita' di seguito indicate: - Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, le assunzioni di personale a tempo determinato, ascrivibili a profili professionali per i quali e' prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e non rientranti tra i profili ricompresi nell'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e relativo decreto ministeriale 19 maggio 1973, sono effettuate mediante ricorso al competente ufficio di collocamento, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. - Il reclutamento del restante personale, riferibile a profili professionali ascrivibili fino alla settima qualifica funzionale, viene effettuato mediante il sistema della prova selettiva, alla quale e' ammesso un numero di candidati - individuati secondo la graduatoria formata ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989 - pari al quintuplo degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 per i comuni fino a 100.000 abitanti. - La possibilita' di costituire rapporti a tempo determinato e' subordinata al solo limite delle disponibilita' di bilancio; d) le assunzioni per i posti a tempo parziale non coperti dal personale di ruolo (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e art. 7, terzo comma, della legge n. 554/1988); e) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie protette (art. 1, ottavo comma, della legge n. 554/1988). 3. Attuazione della disciplina della mobilita'. La mobilita' si intende attuata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei posti vacanti presso i singoli enti da ricoprire mediante i trasferimenti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1989, n. 96, ovvero con la comunicazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988 citato, al Dipartimento della funzione pubblica della inesistenza di posti vacanti da coprire con la mobilita'. Ai sensi dell'art. 10- bis della legge n. 144/1989 citata, decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei posti disponibili, gli enti interessati potranno assumere personale nei seguenti casi: 1) senza autorizzazione, per il 25% (ovvero nel caso delle lettere a) e b) dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 554/1988 per il 100%) dei posti resisi liberi e non coperti dal 1 gennaio 1988, mediante l'indizione dei relativi concorsi ovvero con utilizzazione di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988; 2) con autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2 della legge n. 554/1988 e art. 2, secondo comma, del decreto-legge n. 191/1989) come specificato al punto 1), per la restante parte di posti di turn-over rimasti liberi e per tutti gli ulteriori posti vacanti. Le modalita' di cui sopra saranno applicabili alla rispettiva scadenza per gli enti locali di cui trattasi, inclusi nei bandi pubblicati successivamente dal Dipartimento della funzione pubblica. 4. Presentazione delle domande di trasferimento. Le fonti normative che disciplinano la mobilita' sono costituite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1989, n. 96, dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile n. 144 e dal decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, nonche' dai decreti del Ministro per la funzione pubblica del 2 marzo 1989 e del 20 aprile 1989 per i quali sono stati pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1989 e del 12 maggio 1989 i posti vacanti in amministrazioni pubbliche da coprire mediante la mobilita'. Possono presentare domanda di trasferimento i dipendenti (anche in posizione di comando) ai quali l'ente di appartenenza abbia comunicato che il profilo professionale al quale sono ascritti e' in esubero. Ciascun dipendente puo' presentare piu' domande, anche presso enti diversi, in relazione ai posti vacanti risultanti dai bandi di mobilita' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Le domande presentate possono essere revocate purche' cio' avvenga prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento. Il dipendente, qualora ottenga piu' assensi in relazione alle domande presentate, conserva la facolta' di optare per l'ente di maggiore gradimento. Le domande, redatte in carta semplice (preferibilmente sulla base dello schema allegato al secondo bando di mobilita' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 36- bis del 12 maggio 1989), devono pervenire in originale, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo bando, all'ente presso il quale si chiede il trasferimento ed, in copia, all'amministrazione di appartenenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio VIII (art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 96/1989). La firma sulla domanda originale deve essere autenticata, a pena di irricevibilita' - in relazione anche all'importanza e peculiarita' delle dichiarazioni da rendere nella medesima - da una delle autorita' indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tra le quali e' ricompreso anche il capo dell'ufficio ove l'istante presta servizio. Le domande si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 5. Formazione delle graduatorie. Gli enti destinatari delle domande di trasferimento, verificatane la ricevibilita' sia sul piano formale che per quanto attiene al possesso da parte dei richiedenti di tutti i requisiti previsti dal bando, devono accertare la sussistenza delle condizioni che rendono possibile l'inquadramento degli interessati, determinando in base alle prescrizioni di cui al bando medesimo, la corrispondenza dei profili professionali cui sono ascritti i richiedenti con quelli relativi ai posti per i quali e' richiesto il trasferimento. Espletati tali adempimenti, gli enti formano apposite graduatorie distinte per profili solo nel caso in cui le domande siano in numero superiore ai posti da occupare. Tali graduatorie sono formate sulla base dei punteggi da attribuire ai requisiti posseduti dagli interessati, con le modalita', i criteri e le priorita' previste dall'art. 4 del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 marzo 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 22- bis del 21 marzo 1989). Gli enti di provenienza che ricevono richiesta di definitivo assenso al trasferimento dei propri dipendenti in numero superiore rispetto al contingente di dipendenti dichiarati in esubero, sono tenuti a formare apposite graduatorie al fine di stabilire quale, fra i dipendenti medesimi, possa ottenere il nulla osta al trasferimento. La graduatoria di cui sopra deve essere predisposta sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 2 marzo 1989 piu' volte citato. Alla stessa, unitamente ai punteggi attribuiti a ciascun requisito o titolo, sara' data adeguata pubblicita'. Le amministrazioni cedenti, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica possono, peraltro, autorizzare trasferimenti in misura superiore alla consistenza numerica dell'esubero (art. 5 del sopra richiamato decreto ministeriale 2 marzo 1989). In relazione ai posti da considerare disponibili per la mobilita' si e' rilevato che alcune amministrazioni hanno comunicato carenze comprensive di posti indisponibili per riserva di legge o soppressi per riduzioni di organico formalmente approvate ovvero oggetto di procedure di reclutamento del personale anteriormente al 9 agosto 1988, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988. Ne consegue, pertanto, che gli enti, nell'ambito della propria autonomia, sono tenuti a dare seguito solo alle domande di mobilita' relative a posti che, rispetto a quelli pubblicati a cura di questo Dipartimento, risultino effettivamente disponibili. I fondi per la copertura degli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale assegnato agli enti locali saranno trasferiti agli enti medesimi secondo modalita' contenute nel regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione dell'art. 1, quarto comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Ferma restando la possibilita' di effettuare la mobilita' interna ex art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, all'attuazione della mobilita' esterna prevista dal citato articolo puo' darsi corso solo dopo che siano scaduti, sia per l'ente di provenienza che per quello di destinazione, i termini previsti dai bandi relativi alla mobilita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988. Eventuali ulteriori problematiche derivanti dai processi di mobilita' potranno essere sottoposte alla commissione appositamente costituita presso il Dipartimento della funzione pubblica. 6. Personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285. L'art. 19 della legge 24 aprile 1989, n. 144, di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, ha disciplinato definitivamente il concorso dello Stato per le retribuzioni del personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285. E' pertanto necessario che venga data attuazione alle norme di legge che regolano l'inquadramento del personale sopracitato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 138/1984. Il personale predetto, anche se tuttora mantenuto in ruolo soprannumerario od in posizione di fuori ruolo, e' parificato al restante personale dipendente ai fini delle procedure di mobilita', della determinazione delle unita' in esubero e di ogni altro provvedimento conseguente. Il Ministro: CIRINO POMICINO