DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Siena.
(GU n.218 del 18-9-1989)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  di  Siena e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo   l'art.   153,  l'intitolazione  della  scuola  speciale  per
programmatori ed analisti con i relativi  articoli,  e'  soppressa  e
sostituita dalla denominazione della seguente scuola:
            Scuola diretta a fini speciali di informatica
  Gli articoli da 154 a 167 compresi sono soppressi e sostituiti, con
il  conseguente  scorrimento   della   numerazione   degli   articoli
successivi, dai seguenti nuovi articoli:
  Art.  154.  - E' istituita presso l'Universita' di Siena una scuola
diretta a fini speciali di informatica.
  La scuola si propone:
    a)  di  preparare  giovani  adatti  ad affrontare culturalmente e
tecnicamente problemi connessi con la programmazione  di  elaboratori
elettronici e l'analisi di procedure automatizzate;
    b) di condurre studi nel campo della elaborazione elettronica dei
dati.
  La scuola conferisce il diploma in informatica.
  Art.  155.  - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali  e  scienze  economiche  e
bancarie,   avvalendosi  dell'apporto  del  centro  di  calcolo.  Nel
manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della  direzione
della scuola.
  Art.  156.  -  La  scuola  ha  la  durata di due anni. Ciascun anno
prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore
di attivita' pratiche guidate.
  Qualora  vengano  attivate  iniziative  di istruzione a distanza, a
norma dell'art. 92 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
382/1980, la durata del corso e' prorogabile a tre anni.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di  iscritti  determinato  in  venti  per
ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.
  Qualora  vengano  attivate  iniziative di istruzione a distanza, si
potranno avere iscrizioni  separate,  con  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 157 per un massimo di duecento studenti per ogni anno
di corso, oltre gli studenti ripetenti.
  Art.  157.  -  Poiche'  la  struttura  del  sistema di istruzione a
distanza potra' essere basato su  una  rete  di  centri  di  supporto
territoriali, fermo restando il disposto dei due articoli precedenti,
potranno essere stabiliti contingenti di posti in riferimento a  tali
centri.  Le  modalita' di assegnazione degli studenti a distanza alle
strutture di supporto sono definite nel bando annuale di concorso.
  Art.  158. - La scuola si avvale di personale del centro di calcolo
messo a disposizione a  tale  scopo  dall'Universita'  nonche'  delle
attrezzature del centro stesso.
  Art.  159.  -  Il  consiglio  fissa  i  criteri  di selezione degli
aspiranti allievi.
  Art. 160. - I docenti della scuola sono proposti annualmente da una
commissione costituita, ciascuna per  le  proprie  competenze,  dalle
facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e naturali e di scienze
economiche e bancarie e dal direttore della scuola in base ai  titoli
scientifici  su  indicazione  dei  consigli  di corso di laurea e dal
consiglio della scuola.
  Art. 161. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
  1› Anno:
   istituzioni di matematica;
   introduzione agli algoritmi ed alla programmazione;
   architettura degli elaboratori;
   linguaggi e metodi di programmazione;
   due insegnamenti a scelta tra quelli opzionali.
  2› Anno:
   sistemi per l'elaborazione dei dati;
   sistemi informativi;
   basi di dati;
   tre insegnamenti a scelta tra quelli opzionali.
  Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
   applicazioni gestionali;
   elementi di progettazione di sistemi digitali;
   matematica computazionale;
   probabilita' e statistica;
   sistemi operativi;
   telematica e sistemi distribuiti;
   statistica metodologica;
   tecnica e linguaggi di programmazione;
   laboratorio di programmazione;
   metodi e applicazioni dell'analisi matematica;
   metodologie della programmazione;
   metodi statistici elementari;
   inglese tecnico;
   fondamenti di informatica;
   ricerca operativa;
   probabilita' e statistica;
   analisi numerica.
  Gli  insegnamenti  di  sistemi  per  l'elaborazione  dei  dati e di
sistemi informativi sono a prevalente carattere tecnico pratico.  Gli
insegnamenti   prevedono   attivita'   pratiche   che  consistono  in
esercitazioni  sulla  materia  trattata  nel  corso  e  in  attivita'
sperimentali. Tutti gli insegnamenti sono semestrali.
  Per  la  scelta  degli  insegnamenti  opzionali, all'inizio di ogni
anno, gli studenti dovranno presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi,  che indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree culturali omogenee.
  I  piani  di  studio sono approvati dal consiglio della scuola. Non
sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  162.  -  Il  riconoscimento  di esami superati in un corso di
laurea universitario o presso altri corsi di natura  analoga,  verra'
deciso dal consiglio della scuola.
  Qualora  vengano  attivate iniziative di istruzione a distanza e la
durata del corso venga prorogata  a  tre  anni,  il  consiglio  della
scuola  indichera'  la relativa ripartizione degli insegnamenti fra i
tre anni del corso a distanza.
  Art.  163.  -  Per  essere ammesso al secondo anno lo studente deve
aver superato tutti gli esami del primo anno, in caso contrario viene
posto nella posizione di ripetente.
  Art.  164.  -  E'  obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la
guida di  un  docente,  di  massima  nell'ambito  di  uno  dei  corsi
opzionali  dell'ultimo  anno, presso strutture dell'Universita' o con
essa convenzionate previa proposta del consiglio della scuola, e deve
essere sottoposta a verifiche e valutazioni.
  Tale  tirocinio ha la durata di almeno ottanta ore e consiste in un
lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o  software.
  Art.  165.  -  A  conclusione  dei  loro  studi  gli allievi devono
sostenere l'esame di  diploma.  Fa  parte  integrante  dell'esame  la
discussione  di  una  tesi  scritta  elaborata  dal candidato, svolta
durante il tirocinio.
  Art.  166.  -  L'Universita' su proposta del consiglio della scuola
puo' stabilire convenzioni con enti pubblici e privati con  finalita'
di  sovvenzioni  o di utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo
svolgimento  di  attivita'  didattiche  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 162/1982.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1989
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 110