DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.(GU n.218 del 18-9-1989)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 153, l'intitolazione della scuola speciale per programmatori ed analisti con i relativi articoli, e' soppressa e sostituita dalla denominazione della seguente scuola: Scuola diretta a fini speciali di informatica Gli articoli da 154 a 167 compresi sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli: Art. 154. - E' istituita presso l'Universita' di Siena una scuola diretta a fini speciali di informatica. La scuola si propone: a) di preparare giovani adatti ad affrontare culturalmente e tecnicamente problemi connessi con la programmazione di elaboratori elettronici e l'analisi di procedure automatizzate; b) di condurre studi nel campo della elaborazione elettronica dei dati. La scuola conferisce il diploma in informatica. Art. 155. - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e scienze economiche e bancarie, avvalendosi dell'apporto del centro di calcolo. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 156. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza, a norma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la durata del corso e' prorogabile a tre anni. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti. Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza, si potranno avere iscrizioni separate, con le modalita' di cui al successivo art. 157 per un massimo di duecento studenti per ogni anno di corso, oltre gli studenti ripetenti. Art. 157. - Poiche' la struttura del sistema di istruzione a distanza potra' essere basato su una rete di centri di supporto territoriali, fermo restando il disposto dei due articoli precedenti, potranno essere stabiliti contingenti di posti in riferimento a tali centri. Le modalita' di assegnazione degli studenti a distanza alle strutture di supporto sono definite nel bando annuale di concorso. Art. 158. - La scuola si avvale di personale del centro di calcolo messo a disposizione a tale scopo dall'Universita' nonche' delle attrezzature del centro stesso. Art. 159. - Il consiglio fissa i criteri di selezione degli aspiranti allievi. Art. 160. - I docenti della scuola sono proposti annualmente da una commissione costituita, ciascuna per le proprie competenze, dalle facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di scienze economiche e bancarie e dal direttore della scuola in base ai titoli scientifici su indicazione dei consigli di corso di laurea e dal consiglio della scuola. Art. 161. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1 Anno: istituzioni di matematica; introduzione agli algoritmi ed alla programmazione; architettura degli elaboratori; linguaggi e metodi di programmazione; due insegnamenti a scelta tra quelli opzionali. 2 Anno: sistemi per l'elaborazione dei dati; sistemi informativi; basi di dati; tre insegnamenti a scelta tra quelli opzionali. Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti: applicazioni gestionali; elementi di progettazione di sistemi digitali; matematica computazionale; probabilita' e statistica; sistemi operativi; telematica e sistemi distribuiti; statistica metodologica; tecnica e linguaggi di programmazione; laboratorio di programmazione; metodi e applicazioni dell'analisi matematica; metodologie della programmazione; metodi statistici elementari; inglese tecnico; fondamenti di informatica; ricerca operativa; probabilita' e statistica; analisi numerica. Gli insegnamenti di sistemi per l'elaborazione dei dati e di sistemi informativi sono a prevalente carattere tecnico pratico. Gli insegnamenti prevedono attivita' pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attivita' sperimentali. Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ogni anno, gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 162. - Il riconoscimento di esami superati in un corso di laurea universitario o presso altri corsi di natura analoga, verra' deciso dal consiglio della scuola. Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza e la durata del corso venga prorogata a tre anni, il consiglio della scuola indichera' la relativa ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni del corso a distanza. Art. 163. - Per essere ammesso al secondo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami del primo anno, in caso contrario viene posto nella posizione di ripetente. Art. 164. - E' obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali dell'ultimo anno, presso strutture dell'Universita' o con essa convenzionate previa proposta del consiglio della scuola, e deve essere sottoposta a verifiche e valutazioni. Tale tirocinio ha la durata di almeno ottanta ore e consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o software. Art. 165. - A conclusione dei loro studi gli allievi devono sostenere l'esame di diploma. Fa parte integrante dell'esame la discussione di una tesi scritta elaborata dal candidato, svolta durante il tirocinio. Art. 166. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola puo' stabilire convenzioni con enti pubblici e privati con finalita' di sovvenzioni o di utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1989 Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 110