COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 12 settembre 1989 

  Adeguamento  del  coefficiente  per  il  calcolo  del  prezzo delle
benzine di cui al provvedimento CIP n. 28/1987 ed istituzione  di  un
fondo   per   la   razionalizzazione   della  rete  di  distribuzione
carburanti. (Provvedimento n. 18/1989).
(GU n.218 del 18-9-1989)

                        LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto  il  provvedimento  CIP n. 26 del 6 luglio 1982, e successive
modifiche e integrazioni, sui nuovi criteri per la determinazione dei
prezzi massimi dei prodotti petroliferi;
  Visto  il  provvedimento  CIP  n.  28  del  9  ottobre  1987 che ha
prorogato il regime di sorveglianza  dei  prezzi  delle  benzine  per
autotrazione  ed  ha  adeguato i criteri di fissazione dei prezzi dei
prodotti petroliferi;
  Visto  il  Piano  energetico  nazionale approvato dal Consiglio dei
Ministri il 10 agosto 1988;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
nuove direttive alle regioni in materia di  distribuzione  carburanti
dell'11 settembre 1989;
  Considerata   l'aumentata   divaricazione   fra   i   processi   di
razionalizzazione delle reti di distribuzione dei Paesi CEE  presi  a
riferimento  per  la  determinazione  dei  prezzi  nonche' il ritardo
registrato dalla situazione italiana rispetto alla media europea;
  Ritenuto   che   occorre   conseguire  l'obiettivo  di  armonizzare
gradualmente le condizioni  che  determinano  l'assetto  del  mercato
petrolifero italiano con quelle degli altri Paesi europei e che a tal
fine e' necessario incentivare il processo di razionalizzazione della
rete   garantendo   un   indennizzo  ai  gestori  espulsi  dal  ciclo
distributivo  per  fronteggiare  gli  effetti  socio-economici  della
razionalizzazione stessa;
  Considerata  la necessita' di perequare il livello reale dei prezzi
italiani con quelli medi  europei,  favorendo  la  chiusura  di  P.V.
economicamente meno validi e, conseguentemente, l'avvicinamento delle
strutture dei  costi  della  rete  distributiva  italiana  alla  piu'
efficiente rete europea;
  Considerata  la  necessita' di perequare i costi sostenuti dai vari
operatori italiani, favorendo la chiusura  dei  P.V.  meno  validi  e
quindi la ristrutturazione delle reti aziendali meno efficienti;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che disciplina
le casse conguaglio;
  Considerata l'urgenza;
  D'intesa con il Ministero del tesoro;
                              Delibera:
  1)  Il  secondo capoverso del provvedimento CIP n. 28 del 9 ottobre
1987 viene cosi' modificato:
  "I   prezzi  massimi  al  consumo  delle  benzine,  impiegate  come
carburante  per  l'autotrazione,  vengono  stabiliti  maggiorando  il
corrispondente   prezzo   medio   europeo  al  consumo  dello  scarto
quadratico medio, calcolato  annualmente,  dei  prezzi  rilevati  nei
cinque Paesi di riferimento e pari a 22,69 L./lt.".
  2)  Per  il  periodo  occorrente alla realizzazione del processo di
ristrutturazione della rete nazionale di distribuzione carburanti,  e
comunque per un periodo non superiore a tre anni, a norma dell'art. 1
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre
1947,  n.  896, e' istituito presso la Cassa conguaglio G.P.L. di cui
al provvedimento CIP n. 44 del 28 ottobre  1977  un  conto  economico
denominato Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione
carburanti.
  2-  a)  Le  contribuzioni  per  il  funzionamento  del  Fondo  sono
costituite da una quota del prezzo industriale di L. 2,00 (lire  due)
su  ogni  litro  di  benzina,  per  autotrazione, comunque immesso al
consumo in Italia.
  Il  versamento  di tale contributo viene effettuato a decorrere dal
1› novembre 1989 alla Cassa conguaglio G.P.L. da tutti gli  operatori
che immettono il prodotto sul mercato italiano all'atto del pagamento
dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine in  base
alle modalita' che saranno stabilite dalla Cassa stessa.
  2-  b)  Con  le  disponibilita'  del  Fondo,  la  Cassa  conguaglio
provvede:
   alla  corresponsione  degli  indennizzi  ai  gestori che a seguito
della  chiusura  degli  impianti  di  distribuzione   automatica   di
carburanti    successiva   all'entrata   in   vigore   del   presente
provvedimento, fuoriescono dalla gestione di P.V.;
   alla  corresponsione  degli  indennizzi ai titolari di concessioni
revocate per motivi di pubblico interesse successivamente all'entrata
in vigore del presente provvedimento.
  In   relazione   alla   specificita'   tecnica  della  materia,  ed
all'esigenza di garantire il raccordo con gli obiettivi del  PEN,  il
Presidente  del  CIP  e'  delegato  a  istituire, presso la Direzione
generale fonti energia  del  Ministero  dell'industria,  un  comitato
tecnico   per   la   ristrutturazione  della  rete  di  distribuzione
carburanti.
  Il   comitato,  sulla  base  di  istruttorie  tecniche  predisposte
congiuntamente  dagli  uffici  della  D.G.F.E.  e  della   Segreteria
generale del CIP:
   verifica  l'attuazione dei programmi di ristrutturazione elaborati
dalle singole aziende, considerati  anche  nella  loro  articolazione
globale;
   determina  il livello degli indennizzi ai gestori sulla base degli
anni  residui  del  contratto  di  comodato,  del  margine  percepito
nell'ultimo  periodo di attivita' e dell'erogato dell'impianto stesso
ed ai titolari di concessioni  revocate,  sulla  base  dell'art.  16,
comma  12,  del  decreto-legge  26  ottobre  1970,  n.  745 (legge 18
dicembre 1970, n. 1034);
   riferisce  annualmente  al  CIP  sullo  stato  di  avanzamento del
processo  di  razionalizzazione  della  rete  nazionale   nella   sua
articolazione   regionale,   anche   in   relazione   alle  strutture
distributive dell'area CEE.
  Il comitato tecnico e' costituito da:
   il direttore generale della Direzione generale delle fonti energia
e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato che lo presiede;
   un  rappresentante  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
   un rappresentante del Ministero del tesoro;
   un rappresentante del Ministero delle finanze;
   un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
   un rappresentante della Segreteria del CIP;
   tre rappresentanti delle aziende petrolifere di cui:
    uno delle aziende pubbliche;
    uno delle aziende private aderenti all'Unione petrolifera;
    uno delle aziende distributrici non integrate;
   tre  rappresentanti  delle associazioni nazionali di categoria dei
gestori piu' rappresentative.
  Il  Presidente del CIP, cui compete la vigilanza sull'attivita' del
Comitato e la nomina dei componenti, e' delegato ad emanare le  norme
esecutive  e  regolamentari per il funzionamento del comitato stesso.
Le spese di funzionamento del  comitato  sono  a  carico  del  Fondo,
mentre il servizio di segreteria e' assicurato dalla D.G.F.E.I.B. del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
   Roma, addi' 12 settembre 1989
              Il Ministro dell'industria, del commercio
             e dell'artigianato - Presidente della giunta
                              BATTAGLIA