MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 settembre 1989 

  Emissione  di  buoni  ordinari  del Tesoro al portatore a novantuno
giorni.
(GU n.224 del 25-9-1989)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1989;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  marzo  1989,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale  e'  previsto
che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro di cui all'art. 1 del  decreto  ministeriale  31  dicembre
1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base
di collocamento;
                               Decreta:
  Per   il   29   settembre   1989  e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 dicembre 1989 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1989.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del
decreto  31  dicembre  1988 citato nelle premesse e nel secondo comma
del decreto 2 marzo  1989  sopra  indicato.  L'offerta  di  cui  alla
lettera  a)  dell'art.  19  puo' essere presentata fino ad un importo
massimo di 2 miliardi.
  Il  prezzo  medio  ponderato  di  aggiudicazione,  maggiorato nella
misura di 5 centesimi, sara' reso noto con  apposito  comunicato  del
Ministero del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di  categoria,  degli  istituti  di credito speciale e delle societa'
finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7  del  citato  decreto
ministeriale 31 dicembre 1988.
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi)  e  T  (lire  50
miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31
dicembre  1988  saranno  utilizzate  per  le  quote  di  assegnazione
inferiori al miliardo di lire.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio  rapporti  col
Tesoro  - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno
25  settembre  1989  con  l'osservanza  delle   modalita'   stabilite
nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
   Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  alla registrazione della
Corte  dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 20 settembre 1989
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 settembre 1989
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 140