MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 settembre 1989 

  Ulteriore   proroga   del  compenso  per  lavoro  straordinario  al
personale dei comuni  danneggiati  dai  movimenti  sismici  del  7-11
maggio 1984. (Ordinanza n. 1792/FPC).
(GU n.225 del 26-9-1989)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  26  maggio  1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
347;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1544/FPC  del  25  agosto  1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1988,  con
la quale e' stata, da ultimo, disposta la proroga, al 30 giugno 1989,
dei compensi per lavoro straordinario, in  misura  di  cinquanta  ore
mensili pro-capite, al personale dei comuni danneggiati dai movimenti
sismici del 7 ed 11 maggio 1984;
  Vista  la  nota  n.  2619/G.O.T.  del  9  giugno  1989 con la quale
l'assessorato ai lavori pubblici della regione Molise ha chiesto  una
ulteriore  proroga  del  termine  previsto  dall'articolo unico della
sopracitata ordinanza n. 1544/FPC del 25 agosto 1988;
  Vista  la  nota n. 45402/OO.PP./MAR del 19 luglio 1989 con la quale
il Servizio opere pubbliche di emergenza di  questo  dipartimento  ha
espresso  parere  favorevole  alla  ulteriore  proroga di un anno del
beneficio in argomento, tenuto conto delle attivita' connesse con  il
recupero delle opere danneggiate dagli eventi sismici in parola;
  Ravvisata,   quindi,   l'opportunita'  di  accedere  alla  predetta
richiesta, confermando il tetto  massimo  di  cinquanta  ore  mensili
pro-capite;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  termine  del  30  giugno  1989  di cui all'articolo unico della
ordinanza n. 1544/FPC del 25  agosto  1988,  citata  nelle  premesse,
concernente  la  possibilita'  di corrispondere, a carico dei bilanci
comunali, ai dipendenti dei comuni danneggiati dagli  eventi  sismici
del  7  ed  11  maggio 1984 compensi per prestazioni straordinarie di
lavoro effettivamente rese oltre il  normale  orario  di  ufficio  e'
prorogato  al  30  giugno  1990  nei  limiti di cinquanta ore mensili
pro-capite.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 15 settembre 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO