Ulteriore proroga del compenso per lavoro straordinario al personale dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 7-11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1792/FPC).(GU n.225 del 26-9-1989)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; Vista la propria ordinanza n. 1544/FPC del 25 agosto 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1988, con la quale e' stata, da ultimo, disposta la proroga, al 30 giugno 1989, dei compensi per lavoro straordinario, in misura di cinquanta ore mensili pro-capite, al personale dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 7 ed 11 maggio 1984; Vista la nota n. 2619/G.O.T. del 9 giugno 1989 con la quale l'assessorato ai lavori pubblici della regione Molise ha chiesto una ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo unico della sopracitata ordinanza n. 1544/FPC del 25 agosto 1988; Vista la nota n. 45402/OO.PP./MAR del 19 luglio 1989 con la quale il Servizio opere pubbliche di emergenza di questo dipartimento ha espresso parere favorevole alla ulteriore proroga di un anno del beneficio in argomento, tenuto conto delle attivita' connesse con il recupero delle opere danneggiate dagli eventi sismici in parola; Ravvisata, quindi, l'opportunita' di accedere alla predetta richiesta, confermando il tetto massimo di cinquanta ore mensili pro-capite; Dispone: Art. 1. Il termine del 30 giugno 1989 di cui all'articolo unico della ordinanza n. 1544/FPC del 25 agosto 1988, citata nelle premesse, concernente la possibilita' di corrispondere, a carico dei bilanci comunali, ai dipendenti dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 7 ed 11 maggio 1984 compensi per prestazioni straordinarie di lavoro effettivamente rese oltre il normale orario di ufficio e' prorogato al 30 giugno 1990 nei limiti di cinquanta ore mensili pro-capite. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 15 settembre 1989 Il Ministro: LATTANZIO