Approvazione alla Helvetia S.p.a. - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, ad utilizzare in particolari contratti condizioni speciali di polizza gia' approvate, e ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento della gestione degli investimenti denominata "Helverend".(GU n.227 del 28-9-1989)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 28 dicembre 1988 della Helvetia S.p.a. - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad utilizzare, in particolari contratti, le condizioni speciali di polizza, approvate con decreto ministeriale 2 novembre 1987 e ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento della gestione degli investimenti denominata "Helvirend"; Vista la lettera in data 22 maggio 1989, n. 920872, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: La Helvetia S.p.a. - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, e' autorizzata ad applicare le condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione dei contratti di assicurazione sulla vita mediante l'utilizzo dei tassi di premio puro, approvate con decreto ministeriale 2 novembre 1987, nei contratti stipulati a favore dei coniugi dei propri dipendenti e di quelli della rappresentanza generale per l'Italia della Helvetia - Compagnia svizzera di assicurazioni in San Gallo. La societa' di cui al comma precedente e' altresi' autorizzata ad elevare, su detti contratti a premio puro, l'aliquota di retrocessione del rendimento degli investimenti della gestione speciale denominata "Helvirend" oltre il limite del 90%. Nell'emissione di tali contratti la societa' summenzionata dovra' inoltre prevedere la trattenuta del premio direttamente dallo stipendio del dipendente stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 31 luglio 1989 Il Ministro: BATTAGLIA