MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 luglio 1989 

  Autorizzazione  a La Previdente assicurazioni S.p.a., in Milano, ad
elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento degli investimenti
delle  gestioni  speciali,  nei contratti di assicurazione sulla vita
stipulati a favore dei propri dipendenti.
(GU n.227 del 28-9-1989)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 26 febbraio 1986 con il quale
sono state approvate, tra l'altro, le condizioni speciali di  polizza
comprensive   della   clausola  di  rivalutazione  della  prestazione
garantita da utilizzare in contratti di assicurazione  sulla  vita  a
favore  di  dipendenti,  presentate  da  La  Previdente assicurazioni
S.p.a.;
  Vista  la domanda in data 15 dicembre 1988 con la quale la predetta
societa', con sede in Milano, ha chiesto  di  elevare  l'aliquota  di
retrocessione   del  rendimento  degli  investimenti  delle  gestioni
speciali,  garantita  in  contratti  stipulati   in   attuazione   di
disposizioni di legge, di contratti collettivi di lavoro o di accordi
aziendali;
  Vista  la  lettera  del  24  febbraio 1989, n. 920665, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  La   Previdente  assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  e'
autorizzata ad elevare l'aliquota  di  retrocessione  del  rendimento
delle  gestioni  speciali  stabilita  nella clausola di rivalutazione
prevista nelle condizioni speciali di polizza, approvate con  decreto
ministeriale  del  26  febbraio  1986, nei contratti di assicurazione
sulla vita stipulati a favore dei propri dipendenti.
  Qualora  i  suddetti  contratti  sono  stipulati  in  attuazione di
disposizioni di legge, di contratti collettivi di lavoro o di accordi
aziendali,  l'aliquota di cui al comma precedente non dovra' eccedere
il 100% del rendimento stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 31 luglio 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA