Modalita' di cessione delle monete d'argento da L. 500 dedicate alla "Lotta al cancro".(GU n.232 del 4-10-1989)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 1979; Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1983; Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1988, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1989; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1989, registro n. 22, Tesoro, foglio n. 51, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'adesione dell'Italia alle manifestazioni che la Comunita' europea terra' nell'anno 1989 per la lotta contro il cancro; Considerata la necessita': di disciplinare le prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri della suddetta moneta nelle sue versioni: "ordinaria" e "proof"; di favorire ed incrementare la vendita della moneta in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso gli sportelli della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Decreta: Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni della moneta d'argento da L. 500 dedicata alla "Lotta al cancro" entro il 31 dicembre 1989, mediante il versamento di L. 25.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione ordinaria e di L. 50.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione proof. Tale versamento potra' essere effettuato sia direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto n. 4, Roma, sia mediante versamento sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato "Emissione numismatica" - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma. Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la sezione Zecca, la cassa speciale e' autorizzata a consegnare adeguati quantitativi delle suddette monete alla direzione della Zecca, che, in attesa della vendita, le costituisce in deposito a cauta custodia. A fronte della cessione delle monete, come sopra ricevute, la direzione della Zecca provvede ad effettuare decadali versamenti del corrispondente controvalore presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 12 settembre 1989 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1989 Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 38