N. 449 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 1989

                                 N. 449
 Ordinanza  emessa  il  6  aprile 1989 dalla commissione tributaria di
 primo grado di Milano sul ricorso  proposto  da  De  Paoli  Pierluigi
 contro il primo ufficio ii.dd. di Milano
 Imposte  in  genere  - Irpef - Detraibilita' degli assegni alimentari
 corrisposti alle persone  indicate  nell'art.  433  del  c.c.  quando
 risultano  imposti  da  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria  -
 Esclusione   della    detraibilita'    degli    assegni    alimentari
 volontariamente  corrisposti  in  forza di convenzioni con i comuni e
 gli altri enti locali - Ingiustificata disparita' di  trattamento  di
 situazioni omogenee.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, punto h), in relazione al
 cod. civ., art. 433).
 (Cost., art. 3).
(GU n.41 del 11-10-1989 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Rilevato  che  al  punto  H,  art.  10  del  d.P.R.  n. 597/1973 e'
 stabilito che gli assegni alimentari corrisposti a  persone  indicate
 nell'art.  433 del c.c., sono detraibili soltanto nella misura in cui
 risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
    Rilevato  che  analoga statuizione e' stata riportata alla lettera
 I, art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
    Rilevato  che  tale  statuizione, limitandosi a riconoscere solo i
 provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria  esclude  quella  parte  di
 cittadini  che  ricorrono  alle convenzioni con i comuni e altri enti
 locali in particolar modo  per  l'aspetto  assistenziale  insito  nel
 concetto  di assegno alimentare cosi' come statuito nell'art. 433 del
 c.c.;
    Considerato   che  tale  mancata  previsione  si  traduce  in  una
 disparita' di trattamento fra i cittadini della Repubblica  italiana,
 in   violazione   dell'art.   3   della  Costituzione  in  quanto  si
 privilegiano  solamente  gli  assegni   alimentari   provenienti   da
 imposizioni  dell'autorita'  giudiziaria  e  non  assegni  alimentari
 volontariamente corrisposti in forza di convenzione con enti locali;
   Ritenuta   la   necessita'   di   sottoporre  il  caso  alla  Corte
 costituzionale sul presupposto che debba essere valutata  l'esistenza
 o meno del contrasto della norma indicata come passibile di contrasto
 con  la  Corte  costituzionale,   rimette   gli   atti   alla   Corte
 costituzionale stessa e sospende il procedimento.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 89C1018