N. 449 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 1989
N. 449 Ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da De Paoli Pierluigi contro il primo ufficio ii.dd. di Milano Imposte in genere - Irpef - Detraibilita' degli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 del c.c. quando risultano imposti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria - Esclusione della detraibilita' degli assegni alimentari volontariamente corrisposti in forza di convenzioni con i comuni e gli altri enti locali - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, punto h), in relazione al cod. civ., art. 433). (Cost., art. 3).(GU n.41 del 11-10-1989 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Rilevato che al punto H, art. 10 del d.P.R. n. 597/1973 e' stabilito che gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del c.c., sono detraibili soltanto nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; Rilevato che analoga statuizione e' stata riportata alla lettera I, art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; Rilevato che tale statuizione, limitandosi a riconoscere solo i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria esclude quella parte di cittadini che ricorrono alle convenzioni con i comuni e altri enti locali in particolar modo per l'aspetto assistenziale insito nel concetto di assegno alimentare cosi' come statuito nell'art. 433 del c.c.; Considerato che tale mancata previsione si traduce in una disparita' di trattamento fra i cittadini della Repubblica italiana, in violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto si privilegiano solamente gli assegni alimentari provenienti da imposizioni dell'autorita' giudiziaria e non assegni alimentari volontariamente corrisposti in forza di convenzione con enti locali;
Ritenuta la necessita' di sottoporre il caso alla Corte costituzionale sul presupposto che debba essere valutata l'esistenza o meno del contrasto della norma indicata come passibile di contrasto con la Corte costituzionale, rimette gli atti alla Corte costituzionale stessa e sospende il procedimento. Il presidente: (firma illeggibile) 89C1018