N. 450 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio - 25 settembre 1989

                                 N. 450
 Ordinanza   emessa   il   2   febbraio  1989  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 25 settembre 1989) dalla commissione tributaria  di
 primo  grado  di  Pordenone sul ricorso proposto da Bertagno Giuseppe
 contro l'ufficio ii.dd. di Pordenone
 Imposte  in  genere  -  Irpef - Divieto per il soggetto produttore di
 redditi, di dichiarare la quota di reddito stesso destinata ad  altri
 membri  della  famiglia  e  di detrarre gli oneri, non specificamente
 previsti dal legislatore  fiscale  e  sopportati  nell'interesse  dei
 familiari  -  (Fattispecie:  interessi  passivi  derivanti  da  mutuo
 ipotecario sulla casa di abitazione del nucleo familiare intestata al
 coniuge  sprovvisto  di  reddito)  - Asserita violazione dei principi
 civilistici in materia di comunione dei beni dei coniugi -  Incidenza
 sui  principi  della  tutela  della famiglia fondata sul matrimonio e
 sull'agevolazione dello stato nella formazione della stessa,  nonche'
 sul principio della capacita' contributiva.
 (Legge  12  novembre 1976, n. 751, artt. 1 e 3; legge 13 aprile 1977,
 n. 114, artt. 4, 5, primo comma, 17 e 20; d.P.R. 29  settembre  1973,
 n. 597, artt. 10 e 15).
 (Cost., artt. 3, 29, 30, 31 e 53).
(GU n.41 del 11-10-1989 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso prodotto da
 Bertagno Giuseppe di Pordenone avverso  iscrizione  a  ruolo  ufficio
 imposte dirette di Pordenone;
    Letti gli atti;
    Sentito l'ufficio;
    Udito il relatore Vazzoler rag. Piera;
                           RITENUTO IN FATTO
    Il  sig.  Bertagno  Giuseppe,  con  ricorso  presentato in data 10
 giugno 1986 si opponeva all'iscrizione  a  ruolo  per  Ilor  e  Irpef
 relative  all'anno  1982  e  dei  relativi oneri accessori, di cui la
 cartella esattoriale n. 14211 esattoria di Pordenone notificatagli il
 14 aprile 1986, lamentando che l'ufficio imposte di Pordenone non gli
 ha riconosciuto:
       a) il versamento Ilor a saldo per l'anno 1982 di L. 263.000;
      b) cure mediche per L. 465.000;
      c) interessi su mutuo (50%) per L. 1.614.000.
    In  particolar  modo per quanto riguarda il mancato riconoscimento
 degli  interessi  passivi  pagati  da  esso  contribuente  su   mutuo
 ipotecario, per la parte a carico della moglie e portati in deduzione
 dal reddito complessivo, non essendo il coniuge  soggetto  d'imposta,
 il  contribuente sostiene che non essendoci una espressa formulazione
 nell'art. 10 del d.P.R. n. 597/1973, debbano far carico al marito dal
 momento che e' il solo possessore di reddito.
                             O S S E R V A
    La  commissione  ritiene  di  sollevare  d'ufficio la questione di
 illegittimita' costituzionale in relazione agli artt. 3, 29, 30, 31 e
 53  della  Costituzione  dell'art.  1,  terzo  comma,  della legge 12
 novembre 1976, n. 751, degli artt. 4, 5, primo comma, 17 e 20,  della
 legge  13  aprile  1977,  n. 114, e degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui:
     si  prescrive  che  ai  fini  dell'imposta  Irpef  il reddito sia
 imputabile al soggetto che lo produce escludendo dalla categoria  dei
 soggetti d'imposta i familiari sprovvisti di redditi propri;
      si  vieta  al  soggetto  produttore  di reddito di dichiarare la
 parte (del reddito prodotto) destinata ai familiari e di dedurre  gli
 oneri sopportati nell'interesse di questi;
      si  prescrive  che  gli  interessi passivi pagati per l'acquisto
 della casa di abitazione "della famiglia", non possono essere dedotti
 dal  reddito  complessivo  del  nucleo  familiare  e quindi anche dal
 reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti,  ma  soltanto
 dal reddito del coniuge intestatario del bene;
      si prevedono detrazioni fisse d'imposta per le persone a carico.
    La  rilevanza  della  questione,  che  non  appare  manifestamente
 infondata, deriva  dal  fatto  che,  in  applicazione  della  vigente
 normativa,   la   commissione   dovrebbe  rigettare  il  ricorso  del
 contribuente,  in  quanto  la  detrazione  degli  interessi  passivi,
 depennati  dall'ufficio, riguarda in effetti, la quota di immobile di
 proprieta' del coniuge, priva di proprio reddito  da  assoggettare  a
 dichiarazione.
    A sostegno della eccepita illegittimita' va rilevato che:
      le rate del mutuo vengono pagate, nella sostanza, dal marito, il
 quale  e'  l'unico  percettore  del  reddito  della  famiglia,  quale
 lavoratore  autonomo  o  dipendente; mentre la moglie, casalinga, non
 possiede  reddito  alcuno,  tranne   l'attribuzione   della   rendita
 catastale della casa;
      il marito, nel fare la dichiarazione dei redditi, si attribuisce
 l'intero reddito derivante dal  proprio  lavoro,  e  deduce  da  tale
 reddito  l'ammontare  degli interessi pagati per il mutuo della casa,
 per la partee non assorbita, per mancanza di reddito, della moglie.
    Con  la  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 179/1976 furono
 eliminati dai d.P.R. nn. 597 e  600  del  1973,  alcune  disposizioni
 concernenti  la tassazione dei redditi familiari nel caso di concorso
 di redditi prodotti dal marito e redditi prodotti dalla moglie.
    Continuarono  invece  a  far  parte dell'ordinamento tributario in
 materia di Irpef, altre regole, la  cui  legittimita'  costituzionale
 non  era  richiesta  alla  c.c.,  cioe'  s'e' continuato ad applicare
 l'imposta con riferimento alla produzione del reddito, continuando ad
 escludere  dalla  categoria  dei  soggetti  d'imposta il coniuge ed i
 familiari che non producono redditi, e rimase in vita il regime delle
 detrazioni fisse d'imposta per le persone a carico.
    Di  modo che l'esistenza di familiari sprovvisti di redditi propri
 da' diritto al soggetto produttore  di  redditi  a  detrazioni  fisse
 dall'imposta  liquidata  a  suo carico; la detrazione forfettaria, e'
 l'unica contropartita ammessa a fronte dell'onere  di  provvedere  al
 mantenimento  della  famiglia,  ed inoltre il regime delle detrazioni
 fisse  comporta  il  divieto  di  dedurre  dal   reddito   le   somme
 effettivamente  destinate  a  far  fronte  ai  bisogni  ed agli oneri
 familiari, salve eccezioni tassativamente indicate dalla legge.
    Peraltro,  il  coniuge  convivente sprovvisto di redditi propri da
 diritto alla sola detrazione d'imposta in  misura  fissa,  risultando
 cosi'  penalizzato nei confronti del coniuge legalmente separato, per
 il quale e' consentito dedurre interamente l'assegno corrisposto.
    Nel trattamento fiscale dei redditi familiari non e' piu' preso in
 considerazione  il  possesso  del  reddito  (art.  1  del  d.P.R.  n.
 597/1973)  ma  la  produzione  del reddito. Ed e' l'unica spiegazione
 sulla tassazione dei redditi familiari.
   In quest'ottica, non e' stato tenuto conto che non solo nell'ambito
 dell'impresa  familiare  (art.  230-  bis  del   c.c.),   ma   sempre
 nell'ambito  della  famiglia,  ciascun  suo  membro ha un compito ben
 preciso, per cui la produzione del reddito di uno o di alcuni di essi
 avviene di fatto nell'interesse di tutti, e i familiari sprovvisti di
 reddito piu' che carichi detraibili sono soggetti che  hanno  diritto
 al  mantenimento e percio' stesso partecipano al possesso dei redditi
 anche se non concorrono a produrli.
    Il   sistema   fiscale  e'  ancora  in  contrasto  con  il  regime
 civilistico che, dopo la riforma del diritto di famiglia, e' ispirato
 al  principio della comunione legale dei beni tra i coniugi. Pertanto
 la casa di abitazione della famiglia, acquistata dopo il  matrimonio,
 dovrebbe  far parte della comunione legale per cui la deduzione degli
 oneri dovrebbe essere consentita dal reddito "posseduto" da  entrambi
 i coniugi.
    Appare chiaro, nell'ambito del vigente ordinamento fiscale che, il
 rispetto dei precetti costituzionali, fa difetto nei termini in  cui:
      l'imputazione  del  reddito avviene in capo al solo soggetto che
 lo produce con  l'esclusione  dei  familiari  sprovvisti  di  redditi
 propri della categoria dei soggetti d'imposta;
      il divieto, per il soggetto produttore di reddito, di dichiarare
 la quota destinata ad altri membri della famiglia;
      il  divieto  di detrarre gli oneri non specificatamente previsti
 dal legislatore fiscale, sopportati nell'interesse dei familiari.
    Con   la   sospensione  del  giudizio  ed  il  rinvio  alla  Corte
 costituzionale, il terzo motivo, c), del reclamo  diviene  preclusivo
 anche per il giudizio sul secondo motivo, b).
                                P. Q. M.
    Sospende il processo in corso;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale come precisata e nei termini  di  cui  in
 motivazione;
    Ordina   trasmettersi   gli  atti,  come  per  legge,  alla  Corte
 costituzionale per il giudizio di legittimita';
    Dispone   che  a  cura  della  segreteria,  copia  della  presente
 ordinanza  sia  notificata  all'ufficio,  al  contribuente,   ed   ai
 Presidenti  dei  due  rami  del Parlamento, nonche' al Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
      Pordenone, addi' 2 febbraio 1989
                    Il relatore: (firma illeggibile)

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