N. 450 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio - 25 settembre 1989
N. 450 Ordinanza emessa il 2 febbraio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 settembre 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Pordenone sul ricorso proposto da Bertagno Giuseppe contro l'ufficio ii.dd. di Pordenone Imposte in genere - Irpef - Divieto per il soggetto produttore di redditi, di dichiarare la quota di reddito stesso destinata ad altri membri della famiglia e di detrarre gli oneri, non specificamente previsti dal legislatore fiscale e sopportati nell'interesse dei familiari - (Fattispecie: interessi passivi derivanti da mutuo ipotecario sulla casa di abitazione del nucleo familiare intestata al coniuge sprovvisto di reddito) - Asserita violazione dei principi civilistici in materia di comunione dei beni dei coniugi - Incidenza sui principi della tutela della famiglia fondata sul matrimonio e sull'agevolazione dello stato nella formazione della stessa, nonche' sul principio della capacita' contributiva. (Legge 12 novembre 1976, n. 751, artt. 1 e 3; legge 13 aprile 1977, n. 114, artt. 4, 5, primo comma, 17 e 20; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 10 e 15). (Cost., artt. 3, 29, 30, 31 e 53).(GU n.41 del 11-10-1989 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Bertagno Giuseppe di Pordenone avverso iscrizione a ruolo ufficio imposte dirette di Pordenone; Letti gli atti; Sentito l'ufficio; Udito il relatore Vazzoler rag. Piera; RITENUTO IN FATTO Il sig. Bertagno Giuseppe, con ricorso presentato in data 10 giugno 1986 si opponeva all'iscrizione a ruolo per Ilor e Irpef relative all'anno 1982 e dei relativi oneri accessori, di cui la cartella esattoriale n. 14211 esattoria di Pordenone notificatagli il 14 aprile 1986, lamentando che l'ufficio imposte di Pordenone non gli ha riconosciuto: a) il versamento Ilor a saldo per l'anno 1982 di L. 263.000; b) cure mediche per L. 465.000; c) interessi su mutuo (50%) per L. 1.614.000. In particolar modo per quanto riguarda il mancato riconoscimento degli interessi passivi pagati da esso contribuente su mutuo ipotecario, per la parte a carico della moglie e portati in deduzione dal reddito complessivo, non essendo il coniuge soggetto d'imposta, il contribuente sostiene che non essendoci una espressa formulazione nell'art. 10 del d.P.R. n. 597/1973, debbano far carico al marito dal momento che e' il solo possessore di reddito. O S S E R V A La commissione ritiene di sollevare d'ufficio la questione di illegittimita' costituzionale in relazione agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, degli artt. 4, 5, primo comma, 17 e 20, della legge 13 aprile 1977, n. 114, e degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui: si prescrive che ai fini dell'imposta Irpef il reddito sia imputabile al soggetto che lo produce escludendo dalla categoria dei soggetti d'imposta i familiari sprovvisti di redditi propri; si vieta al soggetto produttore di reddito di dichiarare la parte (del reddito prodotto) destinata ai familiari e di dedurre gli oneri sopportati nell'interesse di questi; si prescrive che gli interessi passivi pagati per l'acquisto della casa di abitazione "della famiglia", non possono essere dedotti dal reddito complessivo del nucleo familiare e quindi anche dal reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, ma soltanto dal reddito del coniuge intestatario del bene; si prevedono detrazioni fisse d'imposta per le persone a carico. La rilevanza della questione, che non appare manifestamente infondata, deriva dal fatto che, in applicazione della vigente normativa, la commissione dovrebbe rigettare il ricorso del contribuente, in quanto la detrazione degli interessi passivi, depennati dall'ufficio, riguarda in effetti, la quota di immobile di proprieta' del coniuge, priva di proprio reddito da assoggettare a dichiarazione. A sostegno della eccepita illegittimita' va rilevato che: le rate del mutuo vengono pagate, nella sostanza, dal marito, il quale e' l'unico percettore del reddito della famiglia, quale lavoratore autonomo o dipendente; mentre la moglie, casalinga, non possiede reddito alcuno, tranne l'attribuzione della rendita catastale della casa; il marito, nel fare la dichiarazione dei redditi, si attribuisce l'intero reddito derivante dal proprio lavoro, e deduce da tale reddito l'ammontare degli interessi pagati per il mutuo della casa, per la partee non assorbita, per mancanza di reddito, della moglie. Con la sentenza della Corte costituzionale n. 179/1976 furono eliminati dai d.P.R. nn. 597 e 600 del 1973, alcune disposizioni concernenti la tassazione dei redditi familiari nel caso di concorso di redditi prodotti dal marito e redditi prodotti dalla moglie. Continuarono invece a far parte dell'ordinamento tributario in materia di Irpef, altre regole, la cui legittimita' costituzionale non era richiesta alla c.c., cioe' s'e' continuato ad applicare l'imposta con riferimento alla produzione del reddito, continuando ad escludere dalla categoria dei soggetti d'imposta il coniuge ed i familiari che non producono redditi, e rimase in vita il regime delle detrazioni fisse d'imposta per le persone a carico. Di modo che l'esistenza di familiari sprovvisti di redditi propri da' diritto al soggetto produttore di redditi a detrazioni fisse dall'imposta liquidata a suo carico; la detrazione forfettaria, e' l'unica contropartita ammessa a fronte dell'onere di provvedere al mantenimento della famiglia, ed inoltre il regime delle detrazioni fisse comporta il divieto di dedurre dal reddito le somme effettivamente destinate a far fronte ai bisogni ed agli oneri familiari, salve eccezioni tassativamente indicate dalla legge. Peraltro, il coniuge convivente sprovvisto di redditi propri da diritto alla sola detrazione d'imposta in misura fissa, risultando cosi' penalizzato nei confronti del coniuge legalmente separato, per il quale e' consentito dedurre interamente l'assegno corrisposto. Nel trattamento fiscale dei redditi familiari non e' piu' preso in considerazione il possesso del reddito (art. 1 del d.P.R. n. 597/1973) ma la produzione del reddito. Ed e' l'unica spiegazione sulla tassazione dei redditi familiari. In quest'ottica, non e' stato tenuto conto che non solo nell'ambito dell'impresa familiare (art. 230- bis del c.c.), ma sempre nell'ambito della famiglia, ciascun suo membro ha un compito ben preciso, per cui la produzione del reddito di uno o di alcuni di essi avviene di fatto nell'interesse di tutti, e i familiari sprovvisti di reddito piu' che carichi detraibili sono soggetti che hanno diritto al mantenimento e percio' stesso partecipano al possesso dei redditi anche se non concorrono a produrli. Il sistema fiscale e' ancora in contrasto con il regime civilistico che, dopo la riforma del diritto di famiglia, e' ispirato al principio della comunione legale dei beni tra i coniugi. Pertanto la casa di abitazione della famiglia, acquistata dopo il matrimonio, dovrebbe far parte della comunione legale per cui la deduzione degli oneri dovrebbe essere consentita dal reddito "posseduto" da entrambi i coniugi. Appare chiaro, nell'ambito del vigente ordinamento fiscale che, il rispetto dei precetti costituzionali, fa difetto nei termini in cui: l'imputazione del reddito avviene in capo al solo soggetto che lo produce con l'esclusione dei familiari sprovvisti di redditi propri della categoria dei soggetti d'imposta; il divieto, per il soggetto produttore di reddito, di dichiarare la quota destinata ad altri membri della famiglia; il divieto di detrarre gli oneri non specificatamente previsti dal legislatore fiscale, sopportati nell'interesse dei familiari. Con la sospensione del giudizio ed il rinvio alla Corte costituzionale, il terzo motivo, c), del reclamo diviene preclusivo anche per il giudizio sul secondo motivo, b).
P. Q. M. Sospende il processo in corso; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale come precisata e nei termini di cui in motivazione; Ordina trasmettersi gli atti, come per legge, alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita'; Dispone che a cura della segreteria, copia della presente ordinanza sia notificata all'ufficio, al contribuente, ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri. Pordenone, addi' 2 febbraio 1989 Il relatore: (firma illeggibile) 89C1019