N. 451 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 1988- 26 settembre 1989

                                 N. 451
 Ordinanza   emessa   il   20   ottobre  1988  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 26 settembre  1989)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del  Veneto  sui  ricorsi  riuniti  proposti da Cattaruzza
 Giorgio contro la commissione provinciale per la formazione e  tenuta
 dell'elenco dei raccomandatari marittimi di Venezia ed altro.
 Professioni  -  Raccomandatario  marittimo  - Diritto degli institori
 all'iscrizione nell'albo dei raccomandatari marittimi condizionato al
 deposito  della  procura  anteriormente  all'entrata  in vigore della
 legge  n.  135/1977  -  Ingiustificato  deteriore  trattamento  degli
 institori  rispetto  ad altri soggetti contemplati dalla disposizione
 impugnata - Incidenza sul diritto  al  lavoro  e  sulla  liberta'  di
 iniziativa  economica  - Questione gia' proposta dallo stesso giudice
 rimettente con ordinanza n. 919/1982 e restituita con ordinanza della
 Corte  n.  68/1988  di restituzione atti per jus superveniens (art. 1
 della legge n. 605/1982), che pero' il  giudice  a  quo  esclude  che
 abbia inciso sulla rilevanza.
 (Legge  4 aprile 1977, n. 135, art. 22, primo comma, modificato dalla
 legge 12 agosto 1982, n. 605, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 4 e 41).
(GU n.41 del 11-10-1989 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sui ricorsi nn. 1554/1979,
 576/1980,  930/1985,  2157/1985,  proposti  da  Cattaruzza   Giorgio,
 rappresentato  e  difeso dagli avvocati Fabrizio Devescovi ed Antonio
 Pognici, con elezione di domicilio presso lo studio  del  secondo  in
 Venezia,  Campo  San Luca, 4590, come da procura alle liti in data 21
 marzo 1988, contro la commissione provinciale  per  la  formazione  e
 tenuta  nell'elenco  dei  raccomandatari  marittimi  di  Venezia,  in
 persona del legale  rappresentante  pro-tempore,  non  costituita  in
 giudizio,  la commissione centrale raccomandatari marittimi presso il
 Ministero   della   marina   marcantile   in   persona   del   legale
 rappresentante  pro-tempore, ed il Ministero della marina mercantile,
 in  persona  del  Ministro  pro-tempore,   rappresentati   e   difesi
 dall'avvocatura  distrettuale  dello Stato di Venezia, domiciliataria
 come per legge, per l'annullamento: quanto al ricorso  n.  1554/1979,
 del  provvedimento  della commissione provinciale intimata in data 15
 maggio  1979,  prot.   n.  10658,  e,   per   quanto   occorra,   del
 silenzio-rigetto  della commissione centrale raccomandatari marittimi
 maturatosi nei confronti del ricorso gerarchico trasmessole  in  data
 13  giugno  1979; quanto al ricorso n. 576/1980, del provvedimento 15
 dicembre 1979, prot. n. 5208893, della predetta commissione  centrale
 di  rigetto  del  ricorso  gerarchico; quanto al ricorso n. 930/1985,
 della  deliberazione  della   commissione   centrale   raccomandatari
 marittimi  in  data  4  febbraio  1985,  prot.  n. 520.494; quanto al
 ricorso  n.   2157/1985,  della   deliberazione   della   commissione
 provinciale   per   la   formazione   e  la  tenuta  dell'elenco  dei
 raccomandatari marittimi di Venezia in data 17 luglio 1985, n. 14982;
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio della commissione
 centrale  raccomandatari  marittimi  e  del  Ministero  della  marina
 mercantile;
    Viste le memorie prodotte dalle parti costituite;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica udienza del 20 ottobre 1988 la relazione del
 referendario Giuseppe Daniele, ed uditi altresi' gli l'avv. Devescovi
 per   il   ricorrente   e   l'avvocato   dello   Stato   Salmini  per
 l'Amministrazione della marina marcantile, e la commissione  centrale
 raccomandatari marittimi;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Il  ricorrente  sig.  Giorgio  Cattaruzza con ricorso n. 1554/1979
 r.g. espone di essere procuratore institore della  agenzia  marittima
 "Oceania"  S.r.l.  corrente  in  Venezia,  fin  dal  1957,  e di aver
 chiesto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 4 aprile  1977,
 n.  135, l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso
 la  Camera  di  commercio  di  Venezia,  domanda  non  accolta  dalla
 competente commissione contro la cui deliberazione 15 maggio 1979, n.
 10658 prot.,  proponeva  ricorso  gerarchico  avanti  la  commissione
 centrale raccomandatari marittimi, che non si pronunciava nei termini
 di legge, per cui ha impugnato il menzionato provvedimento di diniego
 della  commissione  provinciale,  nonche',  per  quanto  occorra,  il
 silenzio-rigetto della commissione centrale maturatosi nei  confronti
 del ricordo gerarchico, per i seguenti motivi:
      1) eccesso di potere per travisamento dei fatti, deducendosi che
 l'omesso esame della documentazione allegata alla domanda iscrizione,
 e  dalla  quale si evincerebbe che il ricorrente dovevasi considerare
 institore della societa'  preponente  fin  dal  1967,  prevalendo  la
 situazione  di fatto della preposizione institoria sulla procura come
 documento, avente, al piu',  un  valore  dichiarativo  o  ricognitivo
 della  menzionata  situazione;  conclusione  avvalorata  se  si tiene
 conto, altresi', che l'avvocatura ratifica - come documentato in atti
 - da parte della preponente dell'operato dell'institore, ha efficacia
 retroattiva per il combinato disposto dagli artt. 1399, 1711  e  2032
 del c.c.;
      2)  violazione  di  legge  in  relazione  all'art. 2206 del c.c.
 rilevandosi che la pubblicita' della procura disposta da  tale  norma
 non e' ne' obbligo ne' un onere per l'imprenditore o per l'institore,
 ma una semplice facolta' valsente ai tali fini di  poter  opporre  ai
 terzi   in   buona  fede  i  limiti  della  procura,  atteso  che  la
 preposizione  institoria  non  necessita  di  forma  scritta  essendo
 sufficiente anche il conferimento verbale, con possibilita' quindi di
 dimostrare  con  ogni  mezzo  la  qualita'  di  institore   ai   fini
 dell'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari;
      3)  violazione di legge in relazione al combinato disposto dagli
 artt. 2206 del c.c. e 22 della legge n. 135/1977,  affermandosi  che,
 come  l'art.  2206  del  c.c.,  anche l'art. 22 citato stabilisce una
 presunzione di capacita' professionale, per cui,  anche  in  mancanza
 del  deposito della procura institoria, dovrebbe essere consentita la
 possibilita' di provare quanto previsto dall'art. 2206  del  c.c.  ai
 fini dell'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari;
      4)  violazione  di  legge  in relazione al disposto dell'art. 11
 delle preleggi del c.c. ed eccesso di potere, lamentandosi che con il
 provvedimento   impugnato   l'amministrazione   farebbe  applicazione
 retroattiva di una legge; retroattivita'  illegittima  che  priva  il
 ricorrente   di   un  suo  diritto  acquisito  relativo  allo  status
 professionale;
      5)  violazione  di legge sotto il profilo della contrarieta' del
 provvedimento all'art. 41 della Costituzione.
    Si  conclude  per  l'annullamento dell'impugnato provvedimento ed,
 occorrendo,   per   la    declaratoria    di    illegittimita'    del
 silenzio-rigetto,    disponendosi    l'iscrizione    del   ricorrente
 nell'elenco di cui  alla  legge  n.  135/1977  presso  la  Camera  di
 commercio di Venezia, con rifusione delle spese.
    Con  il  secondo  ricorso  (576/1980  r.g.)  si  impugna,  in  via
 tuzioristica, la decisione 15 dicembre 1979, n. 5208893  prot.  della
 commissione   centrale  raccomandatari  marittimi  di  reiezione  del
 ricorso  gerarchico  presentato  avverso  la  deliberazione  di   non
 iscrizione   della  commissione  provinciale,  deducendo  i  seguenti
 motivi:
      1)  nullita'  ed inesistenza del provvedimento, carenza assoluta
 di potere e conseguente eccesso di potere. L'istante  rileva  che  in
 base  alla  normativa  vigente  per  il  ricorso  gerarchico e giusta
 l'insegnamento giurisprudenziale, la decisione esplicita di  rigetto,
 se  emessa  dopo  la  scadenza del termine di legge e quando gia' sia
 stato esperito il rimedio giurisprudenziale con il  silenzio-rigetto,
 deve ritenersi inutiliter data;
      2)  eccesso  il  potere  per  travisamento  dei  fatti ed omessa
 istruttoria;
    Violazione  di  legge:  3)  relativamente  all'art.  1399, secondo
 comma,  del  c.c.;  4)  relativamente  all'art.  2206  del  c.c.;  5)
 relativamente  al  coordinato disposto dagli artt. 2206 del c.c. e 22
 della legge n. 135/1977; 6) relativamente al  disposto  dell'art.  11
 preleggi del c.c.
    Tutte   queste   censure   (dal   n.   2  al  n.  6)  ripropongono
 sostanzialmente le censure di cui ai  motivi  da  1  a  4  del  primo
 ricorso.
    Si  conclude  per  l'annullamento del provvedimento impugnato; con
 rifusione delle spese.
    In entrambi i ricorsi si e' costituta l'amministrazione resistente
 contestando quanto dedotto e concludendo per il rigetto  dei  ricorsi
 siccome   irricevibili,   inammissibili  e  comunque  infondati;  con
 vittoria di spese di giudizio.
    Con  ordinanza  in  data  27 marzo 1981, n. 213, questo tribunale,
 riuniti i predetti  ricorsi,  sollevava  d'ufficio  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 22 della legge 4 aprile 1977,
 n. 135, con riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della  Costituzione,  in
 quanto  la  norma stessa avrebbe creato una disparita' di trattamento
 sia tra la categoria degli institori e le  altre  categorie  titolari
 del  diritto all'automatica iscrizione nell'elenco dei raccomandatari
 marittimi, sia nell'ambito della stessa categoria, a seconda che  gli
 interessati  si  fossero  premuniti  o  meno di una procura scritta e
 depositata, cioe' di un atto allora non richiesto, ne' ad substantiam
 ne' ad probationem per la validita' della preposizione institoria.
    Successivamente  a tale ordinanza, e proprio in relazione ai dubbi
 di costituzionalita' in essa ed in altre pronunce prospettati, veniva
 emanata  la  legge  12  agosto 1982, n. 604, che sostituiva l'art. 22
 della legge n. 135/1977 con un nuovo  articolo,  che  riproduceva  il
 disposto  di quello eliminando peraltro il riferimento tanto all'art.
 2206 del c.c. quanto al limite cronologico di un anno,  e  postulando
 quindi  solo l'avvenuto deposito della procura institoria prima della
 entrata in vigore della stessa legge n. 135/1977.
    In  base a tale nuova normativa il Cattaruzza presentava ulteriore
 istanza di iscrizione nell'elenco dei raccomandatari  marittimi,  che
 la  commissione  di  Venezia,  con delibera in data 14 dicembre 1982,
 respingeva per difetto dei requisiti di legge. Avverso tale delibera,
 in base al silenzio-rigetto della commissione centrale, l'interessato
 proponeva nuovo ricorso  a  questo  t.a.r.  (rubricato  sotto  il  n.
 644/1983 r.g.).
    Successivamente,  essendosi  nel  frattempo modificata la societa'
 presso la quale prestava la propria attivita' di institore,  il  sig.
 Cattaruzza  con  atto  del 14 settembre 1984 chiedeva alla menzionata
 commissione di Venezia di prendere atto di tale variazione,  e  cioe'
 di  far  constatare  nell'elenco  dei raccomandatari marittimi che il
 ricorrente operava, quale  raccomandatario,  nella  sua  qualita'  di
 insistore della ditta Faster S.r.l.
    La commissione, con provvedimento in data 9 ottobre 1984 rigettava
 l'istanza in questione, osservando che in costanza dell'ordinanza  di
 sospensione  emessa  da  questo  t.a.r. in data 23 novembre 1979 (nel
 procedimento n. 1554/1979 del r.g.) e fino a quando  non  vi  sarebbe
 stata  pronuncia  definitiva  nel  merito, conseguente alla decisione
 della Corte costituzionale, il Cattaruzza non poteva giovarsi di  una
 qualsiasi  diversa  statuizione  da  parte  della commissione stessa,
 diretta al  riconoscimento  della  sua  qualita'  di  raccomandatario
 marittimo,  e  che  la  richiesta constatazione della sua qualita' di
 raccomandatario della Soc. Faster nell'apposito elenco equivaleva, in
 sostanza,  ed  una  iscrizione variata della suddetta qualita' che il
 Cattaruzza  non  aveva  mai  acquisito  in  forza  delle   precedenti
 deliberazioni e del disposto di legge.
    La delibera veniva impugnata dinanzi alla commissione centrale che
 nella seduta del 23 gennaio 1985 ha confermato la decisione di  primo
 grado.
    Il  ricorrente  ha  allora  nuovamente adito questo t.a.r. (con il
 ricorso  n.  930/1985)  chiedendo  l'annullamento   di   quest'ultimo
 provvedimento per i seguenti motivi:
      (1)   eccesso   di   potere   per   travisamento   del  fatto  e
 contraddittorieta' con precedenti manifestazioni, giacche' sia
 la  commissione  di  Venezia  che  la  commissione centrale avrebbero
 equivocato ritenendo che il Cattaruzza avesse chiesto una  variazione
 dell'iscrizione  in suo possesso (in quanto egli era provvisoriamente
 abilitato  a  svolgere  l'attivita'  di  raccomandazione  in   vurtu'
 dell'ordinanza cautelare emessa da questo t.a.r.) per cui entrambe le
 commissioni non hanno correttamente inteso il contenuto  dell'istanza
 formulata  dal  ricorrente  e quindi hanno prununziato oltre i limiti
 della domanda o non si sono pronunziate su essa;
      2)  violazione  di  legge in relazione al disposto dell'art. 22,
 primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135, ed eccesso di  potere
 in  relazione  all'ordinanza del t.a.r. Veneto n. 417/1979 in data 23
 novembre 1979;
      3)  violazione  di  legge in relazione al disposto dell'art. 22,
 ultimo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135, ed eccesso di potere
 per difetto di motivazione;
      4)  violazione  di  legge in relazione al disposto dell'art. 22,
 primo e terzo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135.
    Con  tali  censure  che,  stante  la  connessione,  possono essere
 riassunte  congiuntamente,  si  sostiene  che  la   motivazione   del
 provvedimento  impugnato  -  stravolgendo la portata innovativa della
 legge n. 135/1977 e non individuando correttamente il contenuto della
 sospensiva  disposta  da  questo  t.a.r.  -  poggerebbe  sull'erroneo
 assunto che titolari dell'abilitazione provvisoria siano  le  imprese
 nella loro oggettivita', e non i soggetti fisici;
      5)  eccesso di potere per illogicita' manifesta, in relazione al
 disposto dell'art. 22, terzo comma, della legge  4  aprile  1977,  n.
 135,  e  per  contraddittoria  e  difettosa  motivazione, nonche' non
 manifesta  infondatezza  della   questione   di   incostituzionalita'
 dell'art.  22, terzo comma, della legge n.  135/1977, come modificato
 dall'art. 1 della legge n. 605/1982, in relazione al  disposto  degli
 artt. 3, 4 e 41 della Costituzione.
    Nel   sistema   delineato  dalla  legge  n.  135/1977,  l'apposita
 commissione deve valutare ai  fini  dell'iscrizione  nell'elenco  dei
 raccomandatari  marittimi,  se il rapporto di preposizione institoria
 del soggetto interesato preesistente alla  legge;  ma  nel  frattempo
 l'interessato  non  ha  alcun  obbligo  di  mantenere  inalterato  il
 rapporto, ne' si puo' comprimere il suo diritto sino alla sostanziale
 espropriazione, costringendolo a mutare attivita'.
    Tuttavia,   qualora   si   dovesse   ritenere   che  il  soggetto,
 provvisoriamente abilitato ai sensi dell'art. 22, terzo comma,  della
 legge   n.   135/1977,   non   possa   mutare   -  nelle  more  della
 regolarizzazione della sua posizione - la carica che  temporaneamente
 lo  abilita  ad  assumere una qualifica, sia pure equivalente, presso
 altra impresa, assumerebbe rilievo  il  dubbio  di  costituzionalita'
 della norma, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione;
      6)  eccesso  di  potere  per  contraddittorieta'  con precedenti
 manifestazioni.  Si  riproducono  -  in  sostanza   -   le   medesime
 argomentazioni gia' formulate con il primo motivo;
      7)    non    manifesta    infondatezza    della   questione   di
 incostituzionalita' degli artt. 22 della legge n. 135/1977 ed 1 della
 legge  n.  605/1982,  in  relazione al disposto degli artt. 3, 4 e 41
 della  Costituzione.  Si  propone  la  questione  di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  1  della  legge  n. 605/1982 (in base alla
 quale e' stato emanato il provvedimento  impugnato)  che  sostituendo
 l'art.  22  della legge n. 135/1977 ha dettato una diversa disciplina
 dell'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi.
    Senonche'  anche  tale  nuova  disciplina, pur avendo eliminato il
 riferimento alla necessita' del deposito della procura un anno  prima
 dell'entrata  in vigore della citata legge n. 135/1977, si esporrebbe
 ai medesimi rilievi di illegittimita' costituzionale gia' evidenziati
 da   questo  t.a.r.  con  l'ordinanza  27  marzo  1981,  n.  213,  in
 riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione;
      8)  violazione  di  legge  in relazione al disposto dell'art. 41
 della Costituzione e ammissibilita'  della  sospensiva,  giacche'  la
 decisione della commissione centrale inchioderebbe il ricorrente allo
 status acquisito anteriormente all'entrata in vigore della  legge  n.
 135/1977,   imponendogli,   come   unica  e  necessaria  opzione  per
 proseguire l'attivita' che costituisce il suo lavoro  e  dalla  quale
 egli  trae  il  sostentamento  per  se'  e  per  la  sua famiglia, di
 continuare ad operare per il medesimo datore di lavoro.
    Con  ordinanza in data 14 maggio 1985, n. 492, questo tribunale ha
 accolto  l'istanza  incidentale  di  sospensione  del   provvedimento
 impugnato.
    A  seguito  della  notifica  di  tale provvedimento effettuata dal
 ricorrente, la commissione di Venezia per la  formazione  dell'elenco
 dei  raccomandatari  marittimi,  con  deliberazione in data 17 luglio
 1985, ne prendeva atto, osservando inoltre che per  effetto  di  tale
 sospensiva  restava ferma la situazione precedente di impedimento del
 signor Cattaruzza all'iscrizione nell'elenco, in  applicazione  della
 deliberazione  in  data  20 dicembre 1982 della medesima commissione,
 deliberazione che non risultava sospesa.
    Anche quest'ultimo provvedimento e' stato impugnato in questa sede
 dal Cattaruzza (con il ricorso n. 2157/1985) il quale ne  ha  dedotto
 l'illegittimita' per i seguenti motivi:
      1)  violazione  di  legge  in  relazione al disposto dell'art. 8
 della legge 4 aprile 1977, n. 135,  violazione  del  principio  della
 nominativita'  ed  incompetenza,  giacche'  la  "presa  d'atto" e' un
 provvedimento  che  la  commissione  e'  del  tutto  incompetente  ad
 emettere in quanto assolutamente non previsto dall'art. 8 della legge
 n. 135/1977;
      2)  violazione  di  legge  in  relazione al disposto dell'art. 8
 della legge 4 aprile 1977, n. 135,  violazione  dei  principi'  della
 ripartizione  dei  poteri  e  di  legalita', incompetanza assoluta ed
 eccesso  di  potere.  Si  sostiene  che   con   la   "presa   d'atto"
 dell'ordinanza di questo t.a.r., in realta' la commissione ne avrebbe
 rifiutato l'esecuzione, cercando di sostituire  alla  precedente  una
 nuova  e  diversa motivazione, ed invadendo in tal modo la competenza
 dell'autorita' giurisdizionale;
      3) eccesso di potere per difettosa ed illogica motivazione;
      4)  eccesso  di  potere  per  contraddittorieta'  con precedenti
 manifestazioni e per difettosa ed illogica motivazione;
      5)  eccesso  di  potere per difettosa e illogica motivazione, in
 relazione alle ordinanze del t.a.r. del Veneto 23 novembre  1979,  n.
 417, e 14 maggio 1985, n. 492.
    Con  le  tre censure sopra elencate si contesta la logicita' della
 motivazione dell'atto impugnato, anche alla  luce  dei  provvedimenti
 cautelari emessi da questo t.a.r. nei precedenti ricorsi.
    Infine,  con i motivi sesto e settimo si riproducono le censure di
 cui ai motivi quinto e sesto del ricorso n. 930/1985.
    Anche in quest'ultimo procedimento questo t.a.r., con ordinanza in
 data 1 ottobre 1985, n. 821, ha accolto la  domanda  incidentale  di
 sospensione del provvedimento impugnato.
    In entrambi i ricorsi nn. 930/1985 e 2157/1985 si e' costituita in
 giudizio  l'Amministrazione  della  marina  mercantile,   contestando
 quanto  dedotto  e  concludendo  per  il  rigetto dei ricorsi siccome
 irricevibili, inammissibili e comunque  infondati;  con  vittoria  di
 spese di giudizio.
    Successivamente,  la Corte costituzionale, che era stata investita
 della questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  22,  primo
 comma,  della legge 4 aprile 1977, n. 135, con riferimento agli artt.
 3, 4 e 41 della Costituzione (a seguito della precedente ordinanza di
 questo  tribunale  27  marzo  1981,  n.  213)  si  e' pronunziata con
 ordinanza n. 68/1988, depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988  e
 debitamente pubblicata.
    Con  il  detto provvedimento la Corte costituzionale ha provveduto
 alla restituzione degli atti al giudice  a  quo,  perche'  valuti  se
 persista  la  rilevanza  della  sollevata  questione, alla luce della
 legge 12 agosto 1982, n. 625, il cui art. 1 ora  dispone  che  "hanno
 diritto  ad  ottenere l'iscrizione... gli institori... la cui procura
 sia stata depositata prima della entrata  in  vigore  della  presente
 legge".
    I   quattro   ricorsi  in  epigrafe  sono  stati  quindi  chiamati
 congiuntamente per la discussione.
    Entrambe le parti hanno depositato delle memorie conclusive con le
 quali hanno ulteriormente ribadito ed  illustrato  le  argomentazioni
 difensive gia' prestate nei precedenti atti del giudizio.
    Il   ricorrente,   in   particolare,  ha  insistito  nel  rilevare
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22  della  legge  4  aprile
 1977,  n.  135,  anche  nel  nuovo  testo  risultante dalle modifiche
 apportatevi dall'art. 1 della legge 12 agosto 1982,  n.  605;  mentre
 l'amministrazione,  oltre a contestare il merito delle argomentazioni
 di controparte, ha eccepito il difetto di giurisdizione  del  giudice
 amministrativo  a  conoscere  della  presente  controversia, la quale
 riguarderebbe diritti soggettivi e non gia' interessi legittimi.
    Alla  pubblica udienza del 20 ottobre 1988 la causa e' stata posta
 in decisione.
                             D I R I T T O
    Preliminarmente,   deve  disporsi  la  riunione  dei  ricorsi  nn.
 930/1985 e 2157/1985 ai ricorsi  nn.  554/1979  e  576/1980  (la  cui
 riunione  era  stata  gia' disposta con l'ordinanza 27 marzo 1981, n.
 213)  ai  fini  della  decisione  della  controversia  con   un'unica
 pronuncia,  stanti  le  evidenti ragioni di concessione soggettiva ed
 oggettiva.
    Cio'  premesso, viene anzitutto in esame l'eccezione di difetto di
 giurisdizione del giudice amministrativo sollevata  dalla  resistente
 amministrazione.  Sostiene  quest'ultima  che l'art. 22 della legge 4
 aprile 1977, n. 135, fissa a  livello  di  diritto  l'iscrizione  ope
 legis   degli   interessati  nei  nuovi  elenchi  dei  raccomandatari
 marittimi, e che l'iscrizione stessa  costituisce  -  la  commissione
 preposta  alla  tenuta  dell'albo - esercizio di una mera potesta' di
 accertamento costitutivo, vincolato alla ricognizione dei requisiti e
 presupposti  determinati  dall'ordinamento;  per cui la cognizione di
 tutte le  controversie  in  materia  sarebbe  devoluta  all'autorita'
 giudiziaria ordinaria.
    L'eccezione   e'   destituita  di  fondamento.  Sotto  un  profilo
 strettamente letterale, deve osservarsi che - come esattamente  messo
 in  luce  dal  ricorrente  - il termine "diritto" o l'espressione "di
 diritto" vengono sovente adottate dal legislatore  non  per  indicare
 l'omonima situazione giuridica soggettiva, nei termini individuati in
 dottrina ed in  giurisprudenza,  ma  una  sorta  di  automatismo  nel
 riconoscimento,   da  parte  dell'Amministrazione,  di  un  interesse
 legittimo;  e  d'altro  canto,  ben  di   rado   nelle   disposizioni
 legislative ricorre il termine "interesse legittimo".
    E  se  e'  vero  che  l'attivita'  delle commissioni preposte alla
 tenuta degli elenchi dei raccomandatari marittimi  risulta  priva  di
 discrezionalita'   amministrativa,   tale   circostanza  non  esclude
 tuttavia il carattere autoritativo dei provvedimenti da loro emanati.
    In  proposito  va  osservato che la doppia equivalenza - attivita'
 vincolata dell'amministrazione come fonte di diritti  soggettivi,  ed
 attivita'   discrezionale   cui   siano   correlati   necessariamente
 intreressi  legittimi  -   e'   stata   da   tempo   superata   dalla
 giurisprudenza  e  dalla  dottrina,  in  base al rilievo che anche le
 norme  disciplinatrici  di  attivita'  interamente  vincolate   della
 pubblica   amministrazione   possono   essere  poste  nel  preminente
 interesse generale.
    E  cio' e' proprio quanto si verifica nella fattispecie dedotta in
 giudizio, dato che l'aspettativa dei soggetti interessati ad ottenere
 l'iscrizione  nell'elenco dei raccomandatari marittimi e' subordinata
 al previo accertamento -  a  tutela  dell'interesse  generale  -  del
 possesso  di  una serie di requisiti di ordine morale e professionale
 previsti dal combinato disposto degli artt. 9 e  22  della  legge  n.
 135/1977.
    La  posizione  giuridica  del  soggetto  aspirante  all'iscrizione
 nell'elenco deve essere quindi qualificata  di  interesse  legittimo,
 con  la conseguenza della piena competenza del giudice amministrativo
 e sindacare la legittimita' degli  atti  di  diniego  dell'iscrizione
 nell'elenco  dei raccomandatari marittimi ai sensi della normativa in
 argomento.
    Cio'  premesso,  soprassedendo  all'esame  delle censure di merito
 dedotte nei quattro procedimenti, il collegio  ritiene  anzitutto  di
 dover esaminare la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 22, primo comma, della legge n. 135/1977, nel nuovo testo  risultante
 a  seguito  delle  modifiche  introdottevi dall'art. 1 della legge 12
 agosto 1982, n. 605.
    Assume  il ricorrente che quest'ultima norma ha eliminato solo una
 delle piu' evidenti illegittimita' costituzionali del citato art. 22,
 primo  comma,  della  legge  n.  135/1977, sopprimendo il riferimento
 tanto all'art. 2206 del c.c. quanto al limite cronologico di un  anno
 e postulando quindi solo l'avvenuto deposito della procura institoria
 prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 135/1977.
    Senonche'  la  piu'  evidente  illegittimita'  costituzionale  non
 sarebbe stata soppressa, giacche' il problema non sarebbe  costituito
 dal  termine,  piu' o meno lungo per il deposito o dalla norma che lo
 impone, ma dal deposito stesso della procura, che  la  vecchia  e  la
 nuova    legge   impongono   come   indefettibile   presupposto   per
 l'iscrizione.
    Pertanto le considerazioni svolte nell'ordinanza 27 marzo 1981, n.
 213,  di  questo  t.a.r.  rimarrebbero  tuttora  attuali  e  ben   si
 attaglierebbero  all'art.  1  della  legge  n.  605/1982  cosi'  come
 all'art. 22 della legge n. 135/1977.
    Tali   argomentazioni   appaiono  fondate  e  sono  condivise  dal
 collegio.
    Come  infatti  gia' rilevato dalla citata ordinanza 27 marzo 1981,
 n. 213, di questo t.a.r., con la  normativa  di  cui  alla  legge  29
 aprile  1940, n. 496, l'institore del raccomandatario svolgeva la sua
 attivita' professionale senza necessita' di alcuna  procura  scritta,
 in  quanto  era  sufficiente  l'iscrizione  della  ditta  o  societa'
 proponenti nell'elenco degli agenti presso la  camera  di  commercio,
 principio  di  liberta'  di forme confermato anche dal vigente codice
 civile in tema di preposizione institoria, in cui acquista  rilevanza
 la situazione di fatto del concreto svolgimento dell'attivita'.
    Ed  invero  la  pubblicita'  della procura (art. 2206 del c.c.) e'
 predisposta a tutela dei terzi onde rendere opponibili i limiti quivi
 contenuti;  in  mancanza  dell'iscrizione la rappresentanza si reputa
 generale e le limitazioni non sono opponibili ai terzi salvo  che  le
 conoscessero.
    La  vecchia normativa del 1940 all'art. 4 dettava una disposizione
 transitoria statuendo che "la ditta o  societa'  che,  alla  data  di
 pubblicazione  della presente legge, risultino esercitare l'attivita'
 di agente marittimo raccomandatario da  un  biennio,  fermo  restando
 l'obbligo  di  presentazione  dei  documenti  di cui all'art. 3, sono
 iscritte di diritto nell'elenco".
    Con  la  normativa di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, mentre
 si e' provveduto a colmare delle lacune, come ad esempio regolare  ex
 novo  l'attivita'  del  raccomandatario  di  nave  estera  (art. 3) e
 l'ingaggio di lavoratori (art. 4), non ha invece innovato in  maniera
 sostanziale    sul    regime    dell'esercizio    professionale   del
 raccomandatario, provvedendo a degli adeguamenti  in  relazione  alle
 mutate  esigenze  di  un maggior controllo dell'attivita': cosi', per
 esempio, l'iscrizione nell'elenco e' prevista per le persone  fisiche
 e  quindi  per  i  titolari  delle  imprese  individuali  e  per  gli
 amministratori delle societa' nonche'  per  gli  institori  di  dette
 imprese  o  societa'  (art.  1);  ed  e'  previsto  un  esame per gli
 aspiranti (art. 9). Si e'  altresi'  (art.  2,  primo  comma)  voluto
 indicare   in  via  esemplicativa  il  contenuto  dell'attivita'  dei
 raccomandatari e degli institori raccomandatari, e si  e'  precisato,
 come  gia'  sotto  la  precedente  normazione  era  ritenuto, che "le
 predette attivita' possono  essere  svolte  per  mandato  espresso  o
 tacito  con  o  senza  rappresentanza,  conferito dall'armatore o dal
 vettore, nonche'  con  o  senza  contratto  di  agenzia  a  carattere
 continuativo od occazionale" (art. 2, secondo comma).
    Quale  disposizione transitoria si e' provveduto con l'art. 22, il
 cui primo comma si e' sopra riportato e che  costituisce  materia  di
 contestazione  nella  presente fattispecie: in base a questo articolo
 anche nella nuova formulazione testuale  risultante  dalle  modifiche
 introdottevi  dall'art.  1  della legge 12 agosto 1982, n. 605, balza
 evidente una prima contraddizione  e  cioe'  la  discriminazione  tra
 titolari   di   imprese   e   legali   rappresentanti   di   societa'
 raccomandatarie che gia' si trovavano necessariamente iscritte  negli
 elenchi  presso  la  camera  di  commercio  e  quindi automaticamente
 ammessi ad esercitare l'attivita' di raccomandatario ai  sensi  della
 nuova  legge,  e  gli institori raccomandatari ai quali, per ottenere
 l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 6 e' richiesto il possesso
 di  procura  scritta  depositata  anteriormente all'entrata in vigore
 della legge stessa, procura scritta che non era, e non e', prescritta
 ne' ad substantiam ne' ad probationem;
 e  tale  diversita'  di  trattamento si realizza anche tra gli stessi
 institori, cioe' tra quelli che si erano premuniti in via accidentale
 di una procura scritta e depositata presso il registro delle imprese,
 e coloro che,  pur  legittimamente,  operavano  sforniti  di  procura
 scritta,   oppure  forniti  di  procura  scritta  registrata  ma  non
 depositata  presso  il  registro  delle  imprese  (cioe'  presso   la
 cancelleria del tribunale).
    Ad  avviso  del  collegio  non  si  tratta,  nelle  ipotesi  sopra
 indicate, di semplici inconvenienti di ordine pratico e come tali non
 costituenti   argomenti   rilevanti   ai   fini  della  questione  di
 costituzionalita', ma di una perpetrata disuguaglianza  tra  medesimi
 operatori titolari di uno stesso diritto.
    Invero, non puo' ritenersi rispettosa del principio costituzionale
 di uguaglianza una disposizione,  come  quella  dell'art.  22,  primo
 comma,  in  esame,  che  condiziona  il  riconoscimento  dello stesso
 diritto  all'esercizio  dell'attivita'  professionale,   per   alcuni
 all'adempimento  di  un  obbligo  gia'  precedentemente imposto dalla
 legge, come ricorre nel caso dei titolari di  imprese  individuali  e
 dei legali rappresentanti di societa' la cui iscrizione negli elenchi
 era prescritta in modo obbligatorio pena l'applicazione financo della
 sanzione  penale di cui all'art. 348 del c.p. (art. 12 della legge 29
 aprile 1940, n. 496); mentre per altri lo condiziona al  rispetto  di
 adempimenti  formali  non  obbligatori  e  non necessari per espresso
 disposto di legge, come appunto  per  gli  institori  raccomandatari,
 sensa  che  la  disposizione  legislativa risulti affetta da vizio di
 incostituzionalita' per contrasto con  il  principio  di  uguaglianza
 sancito dall'art. 3 della Costituzione.
    Sotto  altro  profilo  puo'  essere considerata non manifestamente
 infondata la questione di legittimita'  costituzionale  in  relazione
 all'art.  3  della Costituzione: invero l'art. 22, primo comma, della
 legge n. 135/1977 nel testo attualmente vigente esige che la  procura
 sia  stata depositata anteriormente all'entrata in vigore della legge
 stessa, cosi' disponendo nei confronti dei soli institori e non anche
 degli  altri  aventi diritto contemplati nella medesima disposizione,
 operando  anche  per  tal  modo  una  violazione  del  principio   di
 eguaglianza   nei  confronti  di  soggetti  cui  spetta  la  identica
 posizione  sostanziale  in  ordine   all'esercizio   della   medesima
 attivita' lavorativa.
    Cio'   rende   la   disposizione   priva   dei   requisiti   della
 ragionevolezza e della congruita' quale mezzo rispetto al  fine:  nel
 perseguimento  dello  scopo  di evitare abusi e nomine compiacenti la
 legge finisce col colpire operatori che da tempo agivano in  perfetta
 consonanza e rispetto con le prescrizioni di legge.
    Queste  ultime  considerazioni  inducono  a  prospettare  un altro
 dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 22, primo  comma,  in
 esame,  sotto il profilo della violazione dei principi' sanciti negli
 artt.  4  e  41  della  Costituzione.  E'  vero  che  l'esercizio  di
 un'attivita'  puo'  essere  sottoposto  a  condizioni, limitazioni ed
 obblighi un  funzione  di  interessi  ed  esigenze  sociali  ritenute
 meritevoli  di  tutela (Corte costituzionale sent. n. 41/1971), ma e'
 altresi' vero che la restrizione dei diritti  di  liberta'  non  deve
 importarne  la  soppressione,  ne'  essi  devono risultare gravemente
 affievoliti o compressi (Corte costituzionale 13  febbraio  1968,  n.
 6),  come appunto appare ricorrere nella fattispecie in esame, in cui
 la disposizione impone  una  condizione  impossibile  da  realizzare,
 cosi'  da  impedire  praticamente  a quei soggetti che non si fossero
 muniti di procura  depositata  anteriormente  all'entrata  in  vigore
 della  legge  n.  135/1977  di  esplicare  l'attivita' lavorativa pur
 essendo in possesso di tutti i requisiti di legge.
    Ed  e'  appena  il caso di ribadire che - come gia' evidenziato in
 premessa - la nuova formulazione della norma in argomento,  posta  in
 essere  a  seguito delle modifiche operate dall'art. 1 della legge n.
 605/1982,   non   pone   rimedio   ai   profili   di   illegittimita'
 costituzionale   sopra   delineati,   giacche'  il  problema  non  e'
 costituito dal termine, piu' o meno lungo, per il  deposito  o  della
 norma  che  lo  imporrebbe,  ma  dal  deposito  stesso della procura,
 richiesto come indefettibile presupposto per l'iscrizione.
    Per  quanto  sopra  esposto  appare  indubbia  la  rilevanza della
 questione di legittimita' costituzionale come sollevata, in quanto la
 decisione  dei  ricorsi  implica  l'applicazione  dell'art. 22, primo
 comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135, alla fattispecie dedotta in
 lite.
                                P. Q. M.
    Riservata  ogni  altra  decisione  sia  di  merito che istruttoria
 dispone la riunione dei ricorsi indicati in premessa e  visto  l'art.
 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende  il  giudizio  sui ricorsi medesimi, e rimette alla Corte
 costituzionale la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
 22,  primo  comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135, nel nuovo testo
 risultante dalle modifiche introdottevi dell'art. 1  della  legge  12
 agosto  1982,  n.  605,  con  riferimento  agli artt. 3, 4 e 41 della
 Costituzione;
    Dispone, a cura della segreteria di sezione, la trasmissione degli
 atti  alla  Cotrte  costituzionale  e  la  notifica  della   presente
 ordinanza  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' la sua
 comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Venezia,  in camera di consiglio, il 20 ottobre
 1988.
                           (Seguono le firme)

 89C1020