N. 452 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1989

                                 N. 452
       Ordinanza emessa il 5 giugno 1989 dal tribunale di Napoli
            nel procedimento penale a carico di Alfano Serge
 Processo  penale - Imputato contumace - Difensore d'ufficio Ordinanza
 dichiarativa della contumacia - Impugnazione - Mancata  previsione  -
 Impossibilita'   d'impugnativa   anche   unitamente   alla   sentenza
 contumaciale - Ingiustificata discriminazione  rispetto  all'imputato
 presente  o  assistito dal difensore di fiducia Conseguente incidenza
 nell'esercizio del diritto di difesa.
 (Cod.  proc.  pen., artt. 498 e 192 modificato dalla legge 23 gennaio
 1989, n. 22, artt. 2 e 4).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.41 del 11-10-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza  sulla  eccezione  di
 illegittimita' costituzionale della legge 23  gennaio  1989,  n.  22,
 sollevata  dal  difensore  d'ufficio  di  Alfano  Serge, imputato dei
 delitti di estorsione tentata e consumata nel procedimento 3564/II/88
 pendente innanzi a questo tribunale;
    Ritenuto,  sul  piano della rilevanza ed ai fini del giudizio, che
 la stessa appare in concreto sussistere con riferimento  al  presente
 procedimento  in  quanto,  ai  sensi  del  disposto dell'ultimo comma
 dell'art. 192 del c.p.p., (come modificato dall'art. 2 della legge 23
 gennaio  1989, n. 22) in relazione all'art. 498 del c.p.p., anch'esso
 modificato,  al  difensore  d'ufficio  dell'imputato   contumace   e'
 preclusa  la  facolta'  di  proporre impugnazione non solo avverso la
 sentenza contumaciale, ma anche avverso la  ordinanza  dibattimentale
 dichiarativa  di  contumacia;  il  che  si risolve in un indubitabile
 pregiudizio per l'imputato medesimo, dovendo il collegio (al fine  di
 dare  ulteriore  corso  al  presente  procedimento onde giungere alla
 definizione di questo grado di giudizio) applicare,  gia'  in  questa
 fase  processuale  (atti preliminari al dibattimento) la norma di cui
 all'art. 498 che dispone la pronuncia di ordinanza dichiarativa della
 contumacia, cosi' da impedire sin d'ora, irrimediabilmente, la valida
 insorgenza in capo al difensore  d'ufficio  dell'imputato  contumace,
 del  diritto  d'impugnazione  della  detta  ordinanza,  il  cui  solo
 esercizio (attesa  la  possibilita'  di  impugnare  l'ordinanza  solo
 insieme  con  la  sentenza)  e'  temporalmente posticipato al momento
 della pronuncia della sentenza contumaciale.
    L'attualita'  del  pregiudizio  discriminatorio  discende, dunque,
 dall'applicazione della norma di cui all'art. 498 del  c.p.p.,  cosi'
 come interpretato sistematicamente in relazione al disposto dell'art.
 192 ultimo comma  riformulato,  nella  misura  in  cui  il  combinato
 disposto   delle  due  norme  preclude  la  nascita  del  diritto  di
 impugnazione dell'ordinanza di contumacia in  capo  al  difensore  di
 ufficio  dell'imputato,  diritto  spettante,  invece, ex art. 192 del
 c.p.p., al solo difensore di fiducia. Ritiene questo  tribunale  come
 proprio  nella  presente  fase  processuale tale anomalia del sistema
 previsto per le impugnazioni per l'imputato contumace vada  rilevata,
 poiche'  il  necessario  presupposto  della  "rilevanza  ai  fini del
 giudizio"  (art.  23  della  legge  n.  87/1953)  che  legittima   la
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  non  va  inteso soltanto come
 concreta possibilita' di addivenire a una decisione di merito, ma  in
 senso  piu'  ampio,  come  necessario  ed  approfondito  esame  delle
 eventuali,  illegittime  preclusioni  create  da  norme   procedurali
 all'esito  dl  prosieguo  della presente fase processuale, in spregio
 del principio  di  inviolabilita'  del  diritto  di  difesa  e  delle
 garanzie  processuali ad esso connesse (ivi comprese la pari dignita'
 della figura del difensore di fiducia e d'ufficio);
    Rilevato,  altresi',  sul  piano della non manifesta infondatezza,
 che la disposizione in esame (art. 498 in relazione all'art. 192  del
 c.p.p.)  appare  in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Corte, sotto
 il profilo della parita' di trattamento per  casi  analoghi  e  della
 inviolabilita' del diritto di difesa poiche' l'imputato sprovvisto di
 difensore di fiducia  che  si  ritiene  contumace  -  nell'esercizio,
 peraltro, di un suo indiscutibile diritto - vede sanzionato tale suo,
 legittimo,  comportamento  processuale   dalla   previsione   di   un
 illegittimo  sistema  di preclusioni alle impugnazioni dell'ordinanza
 dichiarativa di  contumacia  (oltreche',  e  piu'  gravemente,  della
 sentenza  contumaciale)  preveduta per il difensore d'ufficio, che si
 risolve  in  una  ingiustificata  e  disciminatoria   disparita'   di
 trattamento  rispetto alla non diversa ipotesi di imputato presente o
 assistito da difensore di fiducia;
                                P. Q. M.
    Ritenuta  rilevante  ai  fini della decisione e non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 498
 e 192 del c.p.p., cosi' come modificati dagli artt. 2 e 4 della legge
 23 gennaio  1989  nella  parte  in  cui  escludono  la  facolta'  del
 difensore  di  ufficio  di  proporre impugnazione avverso l'ordinanza
 dichiarativa  di  contumacia  e,  unitamente,  avverso  la   sentenza
 contumaciale;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, nonche' la sospensione del giudizio in corso ai sensi
 del disposto dell'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  per  le  comunicazioni  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Napoli, addi' 15 giugno 1989
                         Il cancelliere: GIGLIO

 89C1021