N. 452 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1989
N. 452 Ordinanza emessa il 5 giugno 1989 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Alfano Serge Processo penale - Imputato contumace - Difensore d'ufficio Ordinanza dichiarativa della contumacia - Impugnazione - Mancata previsione - Impossibilita' d'impugnativa anche unitamente alla sentenza contumaciale - Ingiustificata discriminazione rispetto all'imputato presente o assistito dal difensore di fiducia Conseguente incidenza nell'esercizio del diritto di difesa. (Cod. proc. pen., artt. 498 e 192 modificato dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22, artt. 2 e 4). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.41 del 11-10-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione di illegittimita' costituzionale della legge 23 gennaio 1989, n. 22, sollevata dal difensore d'ufficio di Alfano Serge, imputato dei delitti di estorsione tentata e consumata nel procedimento 3564/II/88 pendente innanzi a questo tribunale; Ritenuto, sul piano della rilevanza ed ai fini del giudizio, che la stessa appare in concreto sussistere con riferimento al presente procedimento in quanto, ai sensi del disposto dell'ultimo comma dell'art. 192 del c.p.p., (come modificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22) in relazione all'art. 498 del c.p.p., anch'esso modificato, al difensore d'ufficio dell'imputato contumace e' preclusa la facolta' di proporre impugnazione non solo avverso la sentenza contumaciale, ma anche avverso la ordinanza dibattimentale dichiarativa di contumacia; il che si risolve in un indubitabile pregiudizio per l'imputato medesimo, dovendo il collegio (al fine di dare ulteriore corso al presente procedimento onde giungere alla definizione di questo grado di giudizio) applicare, gia' in questa fase processuale (atti preliminari al dibattimento) la norma di cui all'art. 498 che dispone la pronuncia di ordinanza dichiarativa della contumacia, cosi' da impedire sin d'ora, irrimediabilmente, la valida insorgenza in capo al difensore d'ufficio dell'imputato contumace, del diritto d'impugnazione della detta ordinanza, il cui solo esercizio (attesa la possibilita' di impugnare l'ordinanza solo insieme con la sentenza) e' temporalmente posticipato al momento della pronuncia della sentenza contumaciale. L'attualita' del pregiudizio discriminatorio discende, dunque, dall'applicazione della norma di cui all'art. 498 del c.p.p., cosi' come interpretato sistematicamente in relazione al disposto dell'art. 192 ultimo comma riformulato, nella misura in cui il combinato disposto delle due norme preclude la nascita del diritto di impugnazione dell'ordinanza di contumacia in capo al difensore di ufficio dell'imputato, diritto spettante, invece, ex art. 192 del c.p.p., al solo difensore di fiducia. Ritiene questo tribunale come proprio nella presente fase processuale tale anomalia del sistema previsto per le impugnazioni per l'imputato contumace vada rilevata, poiche' il necessario presupposto della "rilevanza ai fini del giudizio" (art. 23 della legge n. 87/1953) che legittima la trasmissione degli atti alla Corte non va inteso soltanto come concreta possibilita' di addivenire a una decisione di merito, ma in senso piu' ampio, come necessario ed approfondito esame delle eventuali, illegittime preclusioni create da norme procedurali all'esito dl prosieguo della presente fase processuale, in spregio del principio di inviolabilita' del diritto di difesa e delle garanzie processuali ad esso connesse (ivi comprese la pari dignita' della figura del difensore di fiducia e d'ufficio); Rilevato, altresi', sul piano della non manifesta infondatezza, che la disposizione in esame (art. 498 in relazione all'art. 192 del c.p.p.) appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Corte, sotto il profilo della parita' di trattamento per casi analoghi e della inviolabilita' del diritto di difesa poiche' l'imputato sprovvisto di difensore di fiducia che si ritiene contumace - nell'esercizio, peraltro, di un suo indiscutibile diritto - vede sanzionato tale suo, legittimo, comportamento processuale dalla previsione di un illegittimo sistema di preclusioni alle impugnazioni dell'ordinanza dichiarativa di contumacia (oltreche', e piu' gravemente, della sentenza contumaciale) preveduta per il difensore d'ufficio, che si risolve in una ingiustificata e disciminatoria disparita' di trattamento rispetto alla non diversa ipotesi di imputato presente o assistito da difensore di fiducia;
P. Q. M. Ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 498 e 192 del c.p.p., cosi' come modificati dagli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1989 nella parte in cui escludono la facolta' del difensore di ufficio di proporre impugnazione avverso l'ordinanza dichiarativa di contumacia e, unitamente, avverso la sentenza contumaciale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la sospensione del giudizio in corso ai sensi del disposto dell'art. 23 della legge n. 87/1953; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per le comunicazioni ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Napoli, addi' 15 giugno 1989 Il cancelliere: GIGLIO 89C1021