N. 455 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 1989

                                 N. 455
         Ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal pretore di Roma
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  Briganti  Claudio  Maria  e
 Binarelli Massimo
 Esecuzione  forzata  - Dipendenti pubblici - Mancata previsione della
 pignorabilita' dell'indennita' integrativa speciale -  Eccezione  non
 piu'  giustificabile  dopo  la  sentenza  n. 878/1988 - Disparita' di
 trattamento rispetto al dipendente privato.
 (Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 2, lett. a).
 (Cost., art. 3).
(GU n.41 del 11-10-1989 )
                               IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva, rileva:
    Con  atto  notificato  il  7  agosto  1987  e'  stata sottoposta a
 pignoramento, per la quota consentita dalla  legge,  la  retribuzione
 percepita   da   Binarelli  Massimo.  Il  terzo  pignorato,  Istituto
 postelegrafonici,  all'udienza  del  20  gennaio  1988,  ha  reso  la
 dichiarazione,  precisando  che  la  retribuzione  complessiva  di L.
 2.025.000, e' composta, tra l'altro, dallo stipendio di L. 789.333  e
 dalla indennita' integrativa speciale di L. 838.487.
    Con ordinanza del 25 gennaio 1989 si e' proceduto all'assegnazione
 di una quota parte della retribuzione, quota  pari  al  quinto  dello
 stipendio   base,  con  riserva  di  provvedere  all'assegnazione  di
 un'altra quota, pari al quinto dell'indennita' integrativa  speciale,
 all'esito  della  proponenda questione di legittimita' costituzionale
 della norma di cui all'art. 2, lett. a), della legge 27 maggio  1959,
 n.  324, statuente il divieto della cedibilita', della pignorabilita'
 e della sequestrabilita' dell'anzidetta indennita'.
    La  questione  della  non  conformita'  di  tale norma ai principi
 costituzionali appare rilevante ai fini della decisione del  caso  in
 esame e non manifestamente infondata.
    Sotto   il   profilo  della  rilevanza  e'  sufficiente  dire  che
 l'assegnabilita'  al  creditore   di   una   maggiore   quota   della
 retribuzione  corrisposta dall'Istituto postelegrafonici al Binarelli
 dipende dalla pronuncia circa la  legittimita'  costituzionale  della
 norma in questione.
    Sotto  il  profilo della ragionevole dubitabilita' e' da osservare
 in sintesi quanto appresso.
    L'indennita' integrativa speciale e' stata istituita, con la legge
 richiamata,  per  tutelare  dall'inflazione   la   retribuzione   dei
 dipendenti  dello  Stato  e di altri enti pubblici, con un meccanismo
 del  tutto  simile  all'indennita'  di  contingenza  prevista  per  i
 dipendenti privati.
    Essa   venne   dichiarata   non  cedibile,  non  pignorabile,  non
 sequestrabile  ed  esente  da  qualsiasi  ritenuta,  comprese  quelle
 erariali.
    L'esenzione  dall'imponibilita'  fiscale, sicuramente statuita per
 un  rafforzamento  della  funzione  di  tutela  dell'inflazione,   e'
 successivamente  venuta meno in conseguenza sia di una modifica della
 struttura delle retribuzioni, ormai composta in misura prevalente  da
 detta  indennita',  sia di una valutazione di sostanziale omogeneita'
 della natura  dello  stipendio  base  e  dell'indennita'  integrativa
 speciale.
    Ma  l'omogeneita'  impone  un'identica  o almeno simile disciplina
 normativa. E cosi' invero e' stato fino  alla  sentenza  n.  878/1988
 della   Corte  costituzionale,  che  ha  dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R.  5  gennaio
 1950,  n.  180, nella parte in cui non prevede la pignorabilita' e la
 sequestrabilita' degli stipendi, salari  e  retribuzioni  corrisposti
 dallo  Stato,  fino  alla  concorrenza di un quinto, per ogni credito
 vantato nei confronti del personale.
    Fino  a  tale  sentenza,  infatti,  la  non  cedibilita',  la  non
 pignorabilita' e la non sequestrabilita' dell'indennita'  integrativa
 speciale  era  in  evidente parallelismo con la limitata cedibilita',
 pignorabilita' e sequestrabilita' dello stipendio base.
    Con  la  declaratoria  di incostituzionalita' di detti limiti alla
 disponibilita' coattiva dello stipendio base, e', invece, venuto meno
 questo  parallelismo  normativo  e la disposizione di cui all'art. 2,
 lett. a), della legge 27 maggio 1959, n. 324, appare  intrinsecamente
 irrazionale   e   palesemente   contrastante   con   l'art.  3  della
 Costituzione, in quanto costituisce  un'inammissibile  condizione  di
 disparita' tra il dipendente pubblico, che puo' sottrarre alle azioni
 esecutive dei suoi creditori oltre  la  meta'  di  quanto  gli  viene
 corrisposto per la sua opera, e il dipendente privato, che percepisce
 un  corrispettivo  sottoposto,  senza  discriminazione  alcuna,  alle
 azioni esecutive.
                                P. Q. M.
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, lett.  a),  della  legge  27
 maggio 1959, n. 324, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Ordina  la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia notificata alle parti in
 causa e al Presidente del Consiglio; inoltre, che sia  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti richiesti.
    Cosi' deciso in Roma il 25 maggio 1989.
                           (Seguono le firme)

 89C1024