N. 458 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 1989
N. 458 Ordinanza emessa il 14 luglio 1989 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Bianchi Vincenzo e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti di cui alla legge n. 336/1970, esclusi coloro che abbiano fruito o titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge stessa - Riconoscimento della maggiorazione solo ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 - Ingiustificata disparita' di trattamento dei pensionati in base al mero elemento temporale della decorrenza della pensione - Questione riproposta dal giudice a quo dopo la restituzione atti, con ordinanza Corte n. 286/1989, per jus superveniens (art. 6 della legge n. 544/1988), che pero' il giudice a quo esclude abbia inciso sulla rilevanza. (Legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6, primo comma, in relazione alla legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.41 del 11-10-1989 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nell'udienza del 14 luglio 1989 compaiono i proc. delle parti. Alla presente causa riunita pre connessione e cioe' identita' di questioni trattate, ai sensi dell'art. 151 delle disp. att. del c.p.c., la causa n. 2586/88 promossa da Savio Luigi nei confronti dell'I.N.P.S. La difesa di parte ricorrente ribadisce la propria istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo che la questione gia' prospettata di legittimita' costituzionale continui ad essere rilevante quanto al periodo dalla domanda proposta dai ricorrenti fino al 31 dicembre 1988, atteso che la jus superveniens opera soltando dal 1 gennaio 1989. Precisa che la questione di costituzionalita' viene prospettata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. La difesa di parte convenuta in ordine alla prospettata questione di legittimita' costituzionale si rimette al magistrato. Il pretore pronuncia il seguente provvedimento: i ricorrenti chiedono di poter fruire della maggiorazione prevista dall'art. 6, primo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, trovandosi nella condizione ivi contemplata, di ex combattente che non ha diritto alle provvidenze della legge 24 maggio 1970, n. 336, in quanto gia' dipendente da imprese private. All'accoglimento delle domande proposte era originariamente di ostacolo il secondo comma dell'art. 6 della legge n. 140/1985, secondo cui la maggiorazione "trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione gia' in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968"; essendo nella specie pacifico che entrambi i ricorrenti sono titolari di pensione da epoca anteriore a tale data. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, le domande proposte risultano accoglibili ma solo a decorrere dal 1 gennaio 1989, secondo la esplicita previsione del primo comma di detto articolo. Cio' posto, la difesa di parte attrice eccepisce l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione del primo comma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella parte in cui circoscrive il beneficio previsto al primo comma dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, quanto ai titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, a data posteriore al 31 dicembre 1988. Ad avviso del pretore la questione proposta appare non manifestamente infondata. Sussiste infatti disparita' di trattamento in ordine al beneficio riconosciuto a favore dei ricorrenti, a seguito della ius superveniens, e quello accordato a favore invece di coloro che risultano titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e, quale tertium comparationis, all'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella parte in cui assegna ai ricorrenti, titolari di trattamento pensionistico anteriore al 7 marzo 1968, il beneficio ex art. 6 della legge 15 aprile 1986, n. 140, a far tempo solo dal 1 gennaio 1989, anziche' dalla data della domanda; Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previe le notifiche di rito. (Seguono le firme) 89C1027