N. 458 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 1989

                                 N. 458
        Ordinanza emessa il 14 luglio 1989 dal pretore di Torino
   nel procedimento civile vertente tra Bianchi Vincenzo e l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione
 del trattamento pensionistico per gli  ex  combattenti  di  cui  alla
 legge  n.  336/1970,  esclusi  coloro  che  abbiano fruito o titolo a
 fruire dei benefici previsti  dalla  legge  stessa  -  Riconoscimento
 della  maggiorazione  solo  ai  titolari  di  pensione con decorrenza
 successiva al 7 marzo 1968 - Ingiustificata disparita' di trattamento
 dei  pensionati  in  base al mero elemento temporale della decorrenza
 della pensione - Questione riproposta  dal  giudice  a  quo  dopo  la
 restituzione   atti,   con  ordinanza  Corte  n.  286/1989,  per  jus
 superveniens (art. 6 della legge n. 544/1988), che pero' il giudice a
 quo esclude abbia inciso sulla rilevanza.
 (Legge  29  dicembre  1988, n. 544, art. 6, primo comma, in relazione
 alla legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.41 del 11-10-1989 )
                               IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nell'udienza del 14 luglio
 1989 compaiono i proc. delle parti.
    Alla  presente  causa riunita pre connessione e cioe' identita' di
 questioni trattate, ai sensi  dell'art.  151  delle  disp.  att.  del
 c.p.c.,  la  causa  n.  2586/88 promossa da Savio Luigi nei confronti
 dell'I.N.P.S.
    La  difesa  di  parte  ricorrente  ribadisce la propria istanza di
 rimessione degli atti alla Corte  costituzionale,  ritenendo  che  la
 questione gia' prospettata di legittimita' costituzionale continui ad
 essere  rilevante  quanto  al  periodo  dalla  domanda  proposta  dai
 ricorrenti  fino  al 31 dicembre 1988, atteso che la jus superveniens
 opera soltando dal 1 gennaio 1989.
    Precisa che la questione di costituzionalita' viene prospettata in
 riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
    La  difesa di parte convenuta in ordine alla prospettata questione
 di legittimita' costituzionale si rimette al magistrato.
    Il  pretore  pronuncia  il  seguente  provvedimento:  i ricorrenti
 chiedono di poter fruire della maggiorazione  prevista  dall'art.  6,
 primo  comma,  della  legge  15 aprile 1985, n. 140, trovandosi nella
 condizione ivi contemplata, di ex combattente che non ha diritto alle
 provvidenze  della  legge  24  maggio  1970,  n.  336, in quanto gia'
 dipendente da imprese private.
    All'accoglimento  delle  domande  proposte  era originariamente di
 ostacolo il secondo  comma  dell'art.  6  della  legge  n.  140/1985,
 secondo  cui  la  maggiorazione "trova applicazione anche ai fini dei
 trattamenti di pensione gia' in atto alla data di entrata  in  vigore
 della  presente  legge, a condizione che la decorrenza della pensione
 sia successiva al 7 marzo 1968"; essendo nella  specie  pacifico  che
 entrambi  i ricorrenti sono titolari di pensione da epoca anteriore a
 tale data.
    A  seguito  dell'entrata  in  vigore  dell'art.  6  della legge 29
 dicembre 1988, n. 544, le domande proposte risultano  accoglibili  ma
 solo a decorrere dal 1 gennaio 1989, secondo la esplicita previsione
 del primo comma di detto articolo.
    Cio'  posto, la difesa di parte attrice eccepisce l'illegittimita'
 costituzionale, in riferimento  all'art.  3  della  Costituzione  del
 primo  comma  dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella
 parte in  cui  circoscrive  il  beneficio  previsto  al  primo  comma
 dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, quanto ai titolari di
 pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, a data  posteriore
 al 31 dicembre 1988.
    Ad   avviso   del   pretore   la  questione  proposta  appare  non
 manifestamente infondata.
    Sussiste  infatti disparita' di trattamento in ordine al beneficio
 riconosciuto  a  favore  dei  ricorrenti,   a   seguito   della   ius
 superveniens,  e  quello  accordato  a  favore  invece  di coloro che
 risultano titolari di pensione con decorrenza successiva al  7  marzo
 1968.
                                P. Q. M.
    Dichiara  non  manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3
 della Costituzione,  e,  quale  tertium  comparationis,  all'art.  6,
 secondo  comma,  della  legge 15 aprile 1985, n. 140, la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge  29
 dicembre  1988,  n.  544,  nella  parte in cui assegna ai ricorrenti,
 titolari di trattamento pensionistico anteriore al 7 marzo  1968,  il
 beneficio  ex  art. 6 della legge 15 aprile 1986, n. 140, a far tempo
 solo dal 1 gennaio 1989, anziche' dalla data della domanda;
    Dispone  la  sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale, previe le notifiche di rito.
                           (Seguono le firme)

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