UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO 11 settembre 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.243 del 17-10-1989)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' di Bari;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  di  Bari  e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nella  normativa  generale  per  le scuole dirette a fini speciali,
all'art. 354, concernente l'elencazione delle scuole dirette  a  fini
speciali  istituite  presso  l'Universita'  degli  studi  di Bari, e'
aggiunta una nuova scuola  con  la  seguente  denominazione:  "scuola
diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico".
  Dopo  l'art.  364,  relativo  alla normativa generale per le scuole
dirette  a  fini  speciali,  con  il  conseguente  scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi
articoli e  intitolazioni  relativi  alla  istituzione  della  scuola
diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico:
                    Scuola diretta a fini speciali
                 di tecnico di laboratorio biomedico
  Art.  365.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali di
tecnico di laboratorio biomedico presso l'Universita' degli studi  di
Bari.
  La  scuola  ha lo scopo di preparare personale tecnico provvisto di
conoscenze scientifiche di base e generali e di conoscere  specifiche
tali  da  consentire  una  attivita'  sia  in  laboratori di indagine
scientifico-sperimentale    che    in    laboratori    di     analisi
chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico di laboratorio biomedico e
si articola negli indirizzi di: a) generale di patologia  clinica  ed
ematologia;  b)  chimica  clinica e tossicologica; c) microbiologia e
virologia; d) genetica medica; e) citoistopatologia.
  Art.  366.  -  Il  corso di studi ha la durata di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
quindici  per  ciascun  anno di corso per un totale di quarantacinque
studenti.
  Art. 367. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.  Nel  manifesto annuale degli studi viene indicata la sede
della direzione della scuola.
  Art.  368.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di  secondo  grado.
Qualora  il  numero  degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati,
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e  dalla
valutazione  del  voto  del diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 369. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   a)   primo   semestre:   fisica,   statistica  medica;  chimica  e
propedeutica biochimica; anatomia  e  istologia;  biologia  generale;
chimica biologica;
   secondo   semestre:   microbiologia   e   microbiologia   clinica;
fisiologia  umana;  tecniche  analitiche  di  chimica  e   biochimica
clinica;   organizzazione  di  laboratorio;  norme  di  sicurezza  in
laboratorio; strumentazione di laboratorio.
 2› Anno:
   patologia   e   fisiopatologia   generale;   tecniche  di  analisi
microbiologiche, virologiche; tecniche  ematologiche,  micologiche  e
parassitologiche;   tecniche   di   citopatologia  ed  istopatologia;
tecniche di patologia clinica; tecniche di colture in vitro.
 3› Anno - indirizzo generale di patologia clinica ed ematologia:
   patologia   clinica;   patologia   molecolare;   immunoematologia;
ematologia.
  3› Anno - indirizzo di chimica clinica e tossicologica:
   chimica e biochimica clinica; enzimologia; tossicologia.
 3› Anno - indirizzo di microbiologia e virologia:
   microbiologia; virologia; micologia; parassitologia.
  3› Anno - indirizzo di citoistopatologia ed anatomia patologica:
   tecniche  di  diagnostica  citopatologica; tecniche di diagnostica
istopatologica    ed    istochimica;    tecniche    di    diagnostica
ultrastrutturale;  tecniche  di  diagnostica  di  anatomia patologica
macroscopica.
  3› Anno - indirizzo genetica medica:
   patologia     molecolare;     genetica    medica;    citogenetica;
immunogenetica.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzioni  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Art.  370.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei  seguenti  laboratori:  patologia   clinica;   chimica   clinica;
immunoprotidologia;    microbiologia;    ematologia;   istopatologia;
genetica.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 371. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi,  ha  valore  di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.  La
commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
   Bari, addi' 11 settembre 1989
                                                           Il rettore