MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 ottobre 1989 

  Formule   tariffarie   per   l'assicurazione  della  R.C.  auto  da
applicarsi dal 1› maggio 1990 al 30 aprile 1991 alle  autovetture  in
servizio  privato,  compresi  il  noleggio  e  la  locazione, ed agli
autotassametri.
(GU n.243 del 17-10-1989)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
  Visto  il  decreto-legge  23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche
della     disciplina     dell'assicurazione     obbligatoria    della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti;
  Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 24 dicembre
1969, n. 990, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme sulla riorganizzazione  della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1988 concernente le formule
tariffarie  per  l'assicurazione  della  responsabilita'  civile  dei
veicoli  a motore da applicarsi dal 1› marzo 1989 al 28 febbraio 1990
alle autovetture in servizio  privato,  compreso  il  noleggio  e  la
locazione, ed agli autotassametri;
  Visto  il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, convertito nella legge
24 aprile 1989, n. 145, recante  proroga  al  30  aprile  1989  delle
tariffe    e   condizioni   di   polizza   dell'assicurazione   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore  e  dei  natanti,  stabilite  con  la  delibera  n. 8/1988 del
Comitato interministeriale prezzi;
  Visto  il  provvedimento  n. 11/1989 del Comitato interministeriale
dei prezzi sulle tariffe  dei  premi  e  condizioni  di  polizza  per
l'assicurazione  della  responsabilita' civile dei veicoli a motore e
dei natanti da applicarsi dal 1› maggio 1989 al 30 aprile 1990;
  Ritenuto  che  per l'assicurazione della responsabilita' civile dei
veicoli a motore da applicarsi dal 1› maggio 1990 al 30 aprile  1991,
relativa  alle autovetture in servizio private compreso il noleggio e
la locazione ed agli  autotassametri  possono  riconfermarsi,  tenuto
conto   delle   esperienze  acquisite,  la  validita'  delle  formule
tariffarie "bonus-malus"  e  "franchigia"  nonche'  l'esigenza  della
compatibilita'  di  questa  ultima  formula tariffaria con i principi
posti a base della formula tariffaria con clausola "bonus-malus";
  Considerato  che per stabilire quanto sopra e' necessario avvalersi
della facolta' prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, come modificato dalla citata legge 26 febbraio 1977, n. 39;
  Considerato  che  permanendo  l'esigenza  di  applicare  le formule
personalizzate "bonus-malus" e  "franchigia"  anche  ai  veicoli  per
trasporto  di  cose,  non  appare  ancora opportuno prevedere, per il
periodo dal 1› maggio 1990 al  30  aprile  1991,  l'imposizione,  per
detti veicoli, delle sole formule tariffarie personalizzate;
  Sentita  la commissione ministeriale di cui all'art. 11 della legge
24 dicembre 1969, n. 990;
                               Decreta:
  I contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture  in
servizio  privato  ed  agli autotassametri, compresi il noleggio e la
locazione (settore I, II),  di  cui  al  punto  1)  dell'art.  1  del
provvedimento  n.  11/1989 del Comitato interministeriale dei prezzi,
possono, per il periodo dal 1› maggio 1990 al 30 aprile 1991,  essere
stipulati o rinnovati soltanto nella formula tariffaria "bonus-malus"
oppure nella formula tariffaria con clausola di "franchigia".
  Le  misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno
per la formula tariffaria con clausola "franchigia" saranno stabilite
in  sede  di determinazione di detta tariffa da valere per il periodo
dal 1› maggio 1990 al 30 aprile 1991. In ogni caso  tali  misure  non
potranno essere inferiori a L. 60.000 e superiori a L. 1.000.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 11 ottobre 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA