MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 11 ottobre 1989, n. 38 

  Regime  comunitario all'esportazione per ceneri e residui di rame e
sue leghe; cascami e avanzi di rame e sue leghe.
(GU n.243 del 17-10-1989)
 
 Vigente al: 17-10-1989  
 

  Si  fa seguito alla circolare dello scrivente del 3 giugno 1989, n.
23, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del  10  giugno  1989,
concernente  il  "regime  comunitario  all'esportazione  per ceneri e
residui di rame e sue leghe; cascami e avanzi di rame e  sue  leghe",
per  comunicare che la commissione delle C.E. ha assegnato all'Italia
per il periodo 1›  luglio-31  dicembre  1989  le  seguenti  quote  di
esportazione per i prodotti di seguito indicati:
   1) V.D. ex 26.20.30 00        Ceneri e residui di rame e
                                   leghe di rame - tonn. 1.175
   2) V.D. ex 74.04 00           Cascami e avanzi di rame e
                                   leghe di rame - tonn. 495
  L'esportazione  delle  merci  in questione e' ammessa con il regime
dell'autorizzazione automatica,  con  validita'  di  due  mesi,  fino
all'esaurimento delle predette quote.
  Le  istanze  dovranno  contenere tutti gli elementi dell'operazione
commerciale, nonche' essere corredate da una copia del  contratto  di
fornitura.
  Le   ditte  autorizzate  dovranno  restituire,  senza  indugio,  al
Ministero  del  commercio   con   l'estero   -   Direzione   generale
importazioni  ed  esportazioni  -  Divisione V, l'autorizzazione dopo
l'utilizzo, ovvero allo scadere del termine di validita' con lo stato
di utilizzo doganale.
  Si  fa  presente  inoltre che in base al regolamento CEE n. 4249/88
del Consiglio l'esportazione al  di  fuori  del  territorio  doganale
della Comunita' di cascami ed avanzi di alluminio della V.D. 7602.00,
di cascami ed avanzi di piombo della V.D. 7802.00  e  di  cascami  ed
avanzi  di  zinco  della  V.D. 7902.00 e' ammessa con il regime della
autorizzazione  automatica  con  validita'  due  mesi  per  tutte  le
quantita'   richieste,   con   l'obbligo,   per  le  sole  operazioni
riguardanti gli avanzi di leghe di zinco, della  dichiarazione  della
provenienza  della  parte  metallica  non  ferrosa  pesante  ottenuta
mediante la  frantumazione  del  materiale  fuori  uso  (autovetture,
elettrodomestici).
                                                Il Ministro: RUGGIERO